XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1023




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Soggetti attivi interessati).

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle aziende speciali, alle regioni, alle province, ai comuni e loro consorzi e alle rispettive aziende speciali, istituzioni e società partecipate, nonché alle aziende sanitarie locali.


Art. 2.

(Soggetti passivi interessati).

        1. Periti, certificatori, collaudatori, medici, avvocati, commercialisti e tutti i professionisti ai quali è richiesto nell'esercizio della professione di certificare situazioni e stati di fatto relativi ad opere e impianti, realizzati con contributo totale o parziale da parte dello Stato o di enti pubblici, riceve il relativo incarico professionale solo per estrazione a sorte dagli elenchi degli albi professionali competenti per la regione interessata.
        2. Con le stesse modalità è affidata la scelta degli amministratori, dei sindaci, dei revisori operanti negli enti pubblici ed assimilati.
        3. Fanno eccezione i casi in cui siano già previste per legge altre forme di selezione, quali gare o concorsi pubblici.
        4. In ogni caso non è consentito l'affidamento dell'incarico professionale mediante chiamata diretta.
        5. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le nomine dei soggetti di cui al comma 1 effettuate per provvedimento degli organi giudicanti o istruttori della magistratura.

Art. 3.

(Modalità).

        1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, gli ordini professionali provvedono ad inserire i nominativi dei propri iscritti in un archivio informatico, separandoli per specializzazione e curandone l'aggiornamento in tempo reale. Copia dell'archivio dovrà essere disponibile presso l'ufficio regionale incaricato dell'estrazione, in forma fisica su supporto magnetico od ottico, o per interconnessione in rete di calcolatori centrale e periferici. In ogni momento il predetto ufficio regionale deve essere in grado di avere accesso ai suddetti archivi.
        2. Il presidente di ciascun ordine professionale provinciale o sezionale è personalmente responsabile dell'aggiornamento degli archivi di sua competenza nonché dei danni cagionati al professionista iscritto all'albo, che, avendone diritto, non venga inserito nell'archivio di cui al comma 1. Per le nuove iscrizioni, deliberate dall'ordine, l'inserimento nell'archivio informatico di cui al comma 1, deve avvenire entro quindici giorni dall'iscrizione all'albo.


Art. 4.

(Funzionamento).

        1. Su richiesta delle amministrazioni di cui all'articolo 1, l'ufficio regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 provvede a segnalare tre nominativi estratti dagli elenchi degli ordini interessati.
        2. L'estrazione avviene mediante un sistema informatico in grado di generare casualità reali correlate ai nomi in archivio.
        3. L'incarico professionale è conferito al professionista il cui nominativo è estratto per primo. In caso di rinuncia od irreperibilità l'incarico professionale è conferito al professionista il cui nominativo è estratto per secondo o, ove necessario, per terzo.

Art. 5.

(Sistemi informatici).

        1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le caratteristiche dei sistemi informatici impiegabili, le caratteristiche degli elenchi suddivisi per specializzazione, nonché l'elenco delle specializzazioni stesse.


Art. 6.

(Norme attuative).

        1. Gli ordini professionali si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge nel termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
        2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 3, con utilizzazione del personale secondo la mobilità orizzontale, e ad emanare le necessarie norme di attuazione.
        3. In caso di inadempienza da parte della regione, la richiesta dei nominativi viene fatta direttamente all'ordine professionale interessato e la estrazione avviene manualmente, alla presenza di un funzionario della prefettura e di un funzionario dell'ente richiedente.


Art. 7.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il regolamento di attuazione della presente legge è adottato entro un mese dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.



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