XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1023
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soggetti attivi interessati).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, alle aziende speciali, alle regioni, alle province,
ai comuni e loro consorzi e alle rispettive aziende speciali,
istituzioni e società partecipate, nonché alle aziende
sanitarie locali.
Art. 2.
(Soggetti passivi interessati).
1. Periti, certificatori, collaudatori, medici, avvocati,
commercialisti e tutti i professionisti ai quali è richiesto
nell'esercizio della professione di certificare situazioni e
stati di fatto relativi ad opere e impianti, realizzati con
contributo totale o parziale da parte dello Stato o di enti
pubblici, riceve il relativo incarico professionale solo per
estrazione a sorte dagli elenchi degli albi professionali
competenti per la regione interessata.
2. Con le stesse modalità è affidata la scelta degli
amministratori, dei sindaci, dei revisori operanti negli enti
pubblici ed assimilati.
3. Fanno eccezione i casi in cui siano già previste per
legge altre forme di selezione, quali gare o concorsi
pubblici.
4. In ogni caso non è consentito l'affidamento
dell'incarico professionale mediante chiamata diretta.
5. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le
nomine dei soggetti di cui al comma 1 effettuate per
provvedimento degli organi giudicanti o istruttori della
magistratura.
Art. 3.
(Modalità).
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, gli ordini
professionali provvedono ad inserire i nominativi dei propri
iscritti in un archivio informatico, separandoli per
specializzazione e curandone l'aggiornamento in tempo reale.
Copia dell'archivio dovrà essere disponibile presso l'ufficio
regionale incaricato dell'estrazione, in forma fisica su
supporto magnetico od ottico, o per interconnessione in rete
di calcolatori centrale e periferici. In ogni momento il
predetto ufficio regionale deve essere in grado di avere
accesso ai suddetti archivi.
2. Il presidente di ciascun ordine professionale
provinciale o sezionale è personalmente responsabile
dell'aggiornamento degli archivi di sua competenza nonché dei
danni cagionati al professionista iscritto all'albo, che,
avendone diritto, non venga inserito nell'archivio di cui al
comma 1. Per le nuove iscrizioni, deliberate dall'ordine,
l'inserimento nell'archivio informatico di cui al comma 1,
deve avvenire entro quindici giorni dall'iscrizione
all'albo.
Art. 4.
(Funzionamento).
1. Su richiesta delle amministrazioni di cui all'articolo
1, l'ufficio regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3
provvede a segnalare tre nominativi estratti dagli elenchi
degli ordini interessati.
2. L'estrazione avviene mediante un sistema informatico in
grado di generare casualità reali correlate ai nomi in
archivio.
3. L'incarico professionale è conferito al professionista
il cui nominativo è estratto per primo. In caso di rinuncia od
irreperibilità l'incarico professionale è conferito al
professionista il cui nominativo è estratto per secondo o, ove
necessario, per terzo.
Art. 5.
(Sistemi informatici).
1. Il regolamento di attuazione della presente legge
disciplina le caratteristiche dei sistemi informatici
impiegabili, le caratteristiche degli elenchi suddivisi per
specializzazione, nonché l'elenco delle specializzazioni
stesse.
Art. 6.
(Norme attuative).
1. Gli ordini professionali si adeguano alle disposizioni
di cui alla presente legge nel termine di sei mesi dalla data
della sua entrata in vigore.
2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono all'istituzione
dell'ufficio di cui all'articolo 3, con utilizzazione del
personale secondo la mobilità orizzontale, e ad emanare le
necessarie norme di attuazione.
3. In caso di inadempienza da parte della regione, la
richiesta dei nominativi viene fatta direttamente all'ordine
professionale interessato e la estrazione avviene manualmente,
alla presenza di un funzionario della prefettura e di un
funzionario dell'ente richiedente.
Art. 7.
(Regolamento di attuazione).
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è
adottato entro un mese dalla data della sua entrata in vigore,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni.