XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1010
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, la lettera e) è sostituita dalla
seguente:
"e) "autorità responsabile del controllo degli
esperimenti": Ministero della sanità e comitati ispettivi
regionali;".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, la lettera f) è sostituita dalla
seguente:
"f) "persona competente": chiunque sia in possesso
del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in medicina
veterinaria, in scienze biologiche e naturali o in chimica e
tecnologie farmaceutiche;".
Art. 2.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. L'utilizzazione degli animali non è
consentita nel campo della fabbricazione dei cosmetici, dei
detersivi, dei pesticidi e delle armi.
3-ter. La sperimentazione a scopo di conseguire
l'abilità manuale o a scopo didattico non è consentita.
3-quater. Gli esperimenti sui cani, sui gatti e
sui primati non umani sono vietati".
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, la parola "eseguiti" è sostituita dalla
seguente: "consentiti", e le parole "non sia possibile
utilizzare altro metodo scientificamente valido,
ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi",
sono sostituite dalle seguenti: "non esistano metodi
alternativi riconosciuti idonei che non implichino".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentito l'Istituto superiore di sanità, indica con proprio
decreto l'elenco di tutti i tipi di sperimentazione sugli
animali che possano essere sostituiti con metodi di
sperimentazione alternativi validi, nonchè l'elenco
dettagliato dei relativi metodi alternativi già esistenti e
convalidati, aggiornandolo ogni sei mesi".
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La sperimentazione, nei casi ammessi ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, deve essere eseguita soltanto previa
anestesia generale o locale sotto il controllo tecnico del
direttore degli esperimenti, laureato in medicina e chirurgia,
medicina veterinaria, biologia o scienze naturali, che ne è
responsabile a tutti gli effetti unitamente allo
sperimentatore che deve essere laureato in medicina e
chirurgia o medicina veterinaria".
4. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, è abrogato.
5. Il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 4
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, introdotto
dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
1. I commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 116, sono abrogati.
Art. 5.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'animale che durante l'esperimento, una volta
passato l'effetto dell'anestesia, sia costretto a sopportare
dei dolori intensi che non possono essere attenuati, deve
essere immediatamente soppresso con metodi eutanasici sotto il
controllo del direttore responsabile degli esperimenti anche
se l'obiettivo principale dell'esperimento non è stato
conseguito".
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonchè al comitato ispettivo della regione di
appartenenza di cui all'articolo 7-bis".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis.- 1. Le regioni, con propri
provvedimenti, istituiscono i comitati ispettivi regionali.
2. I comitati ispettivi sono presieduti da ispettori
regionali scelti tra i funzionari, laureati in medicina e
chirurgia, medicina veterinaria, biologia o scienze naturali
che svolgano la propria attività presso l'assessorato della
regione competenti in materia di sanità, nominati
dall'assessore, e sono costituiti:
a) da due laureati in medicina veterinaria e due
laureati in medicina e chirurgia, designati dai rispettivi
ordini professionali;
b) da due rappresentanti designati dalle
associazioni riconosciute aventi come finalità la protezione
degli animali.
3. I comitati hanno una funzione di vigilanza e
controllo sugli stabilimenti autorizzati ad effettuare gli
esperimenti sugli animali.
4. I componenti dei comitati possono accedere
separatamente e senza preavviso ai locali dove si svolgono
esperimenti, prendere visione dei registri e della
documentazione relativa agli esperimenti, nonchè dei permessi
e delle autorizzazioni; hanno altresì facoltà di accedere a
tutti gli stabilimenti di allevamento e fornitori di animali
di laboratorio.
5. I comitati comunicano al Ministero della sanità
tutte le irregolarità e trasgressioni alle disposizioni del
presente decreto, riscontrate durante le loro ispezioni.
Possono diffidare il titolare dell'autorizzazione a
conformarsi alle disposizioni stesse entro il termine di un
mese.
6. Il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei
casi di sua competenza, può disporre, in caso di mancata
ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, la sospensione
dell'autorizzazione per un periodo massimo di un anno e, nei
casi più gravi, può disporre la revoca dell'autorizzazione
stessa.
7. I comitati pubblicano ogni anno un rapporto
sull'attività svolta relativamente alla regione di
competenza.
8. I componenti dei comitati durano in carica un
anno e non possono essere riconfermati per più di due volte
consecutive".
2. I provvedimenti delle regioni, di cui al comma 1
dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sono emanati entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 8.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole:
"oppure a verifiche medicobiologiche essenziali purchè la
specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta
allo scopo" sono soppresse.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogata.
3. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, è abrogato.
Art. 9.
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, è abrogato.
Art. 10.
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, dopo la parola "regione", sono inserite
le seguenti: ", al comitato ispettivo di cui all'articolo
7-bis".
Art. 11.
1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, le parole: "Ogni cane, gatto o primate
non umano", sono sostituite dalle seguenti: "Ogni animale da
esperimento".
2. Ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: "i cani, i
gatti o i primati non umani", sono sostituite dalle seguenti:
"gli animali da esperimento".