XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1010




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            "e) "autorità responsabile del controllo degli esperimenti": Ministero della sanità e comitati ispettivi regionali;".

        2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

            "f) "persona competente": chiunque sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria, in scienze biologiche e naturali o in chimica e tecnologie farmaceutiche;".


Art. 2.

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

            "3-bis. L'utilizzazione degli animali non è consentita nel campo della fabbricazione dei cosmetici, dei detersivi, dei pesticidi e delle armi.
            3-ter. La sperimentazione a scopo di conseguire l'abilità manuale o a scopo didattico non è consentita.
            3-quater. Gli esperimenti sui cani, sui gatti e sui primati non umani sono vietati".


Art. 3.

        1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, la parola "eseguiti" è sostituita dalla seguente: "consentiti", e le parole "non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi", sono sostituite dalle seguenti: "non esistano metodi alternativi riconosciuti idonei che non implichino".
        2. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

            "1-bis. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto superiore di sanità, indica con proprio decreto l'elenco di tutti i tipi di sperimentazione sugli animali che possano essere sostituiti con metodi di sperimentazione alternativi validi, nonchè l'elenco dettagliato dei relativi metodi alternativi già esistenti e convalidati, aggiornandolo ogni sei mesi".

        3. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, il comma 3 è sostituito dal seguente:

            "3. La sperimentazione, nei casi ammessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, deve essere eseguita soltanto previa anestesia generale o locale sotto il controllo tecnico del direttore degli esperimenti, laureato in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia o scienze naturali, che ne è responsabile a tutti gli effetti unitamente allo sperimentatore che deve essere laureato in medicina e chirurgia o medicina veterinaria".

        4. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogato.
        5. Il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

        1. I commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono abrogati.

Art. 5.

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, il comma 2 è sostituito dal seguente:

            "2. L'animale che durante l'esperimento, una volta passato l'effetto dell'anestesia, sia costretto a sopportare dei dolori intensi che non possono essere attenuati, deve essere immediatamente soppresso con metodi eutanasici sotto il controllo del direttore responsabile degli esperimenti anche se l'obiettivo principale dell'esperimento non è stato conseguito".


Art. 6.

        1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè al comitato ispettivo della regione di appartenenza di cui all'articolo 7-bis".


Art. 7.

        1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è inserito il seguente:

        "Art. 7-bis.- 1. Le regioni, con propri provvedimenti, istituiscono i comitati ispettivi regionali.
            2. I comitati ispettivi sono presieduti da ispettori regionali scelti tra i funzionari, laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia o scienze naturali che svolgano la propria attività presso l'assessorato della regione competenti in materia di sanità, nominati dall'assessore, e sono costituiti:

            a) da due laureati in medicina veterinaria e due laureati in medicina e chirurgia, designati dai rispettivi ordini professionali;

            b) da due rappresentanti designati dalle associazioni riconosciute aventi come finalità la protezione degli animali.
            3. I comitati hanno una funzione di vigilanza e controllo sugli stabilimenti autorizzati ad effettuare gli esperimenti sugli animali.
            4. I componenti dei comitati possono accedere separatamente e senza preavviso ai locali dove si svolgono esperimenti, prendere visione dei registri e della documentazione relativa agli esperimenti, nonchè dei permessi e delle autorizzazioni; hanno altresì facoltà di accedere a tutti gli stabilimenti di allevamento e fornitori di animali di laboratorio.
            5. I comitati comunicano al Ministero della sanità tutte le irregolarità e trasgressioni alle disposizioni del presente decreto, riscontrate durante le loro ispezioni. Possono diffidare il titolare dell'autorizzazione a conformarsi alle disposizioni stesse entro il termine di un mese.
            6. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei casi di sua competenza, può disporre, in caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può disporre la revoca dell'autorizzazione stessa.
            7. I comitati pubblicano ogni anno un rapporto sull'attività svolta relativamente alla regione di competenza.
            8. I componenti dei comitati durano in carica un anno e non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive".

        2. I provvedimenti delle regioni, di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 8.

        1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: "oppure a verifiche medicobiologiche essenziali purchè la specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo" sono soppresse.
        2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogata.
        3. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogato.


Art. 9.

        1. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogato.


Art. 10.

        1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo la parola "regione", sono inserite le seguenti: ", al comitato ispettivo di cui all'articolo 7-bis".


Art. 11.

        1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: "Ogni cane, gatto o primate non umano", sono sostituite dalle seguenti: "Ogni animale da esperimento".
        2. Ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: "i cani, i gatti o i primati non umani", sono sostituite dalle seguenti: "gli animali da esperimento".



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