XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1007
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ad ogni parlamentare in carica è riconosciuto il
diritto all'accesso a tutti i documenti e agli uffici
dell'Amministrazione dello Stato, del Senato della Repubblica,
della Camera dei deputati, degli enti e delle aziende
pubbliche o a partecipazione a maggioranza pubblica, nonché
degli enti e delle strutture militari. Il parlamentare è
dispensato dal possedere l'eventuale nulla osta di segretezza
per l'accesso; fanno eccezione il Comando delle forze alleate
dell'Europa meridionale della NATO e le altre strutture
militari a comando misto multinazionale, istituite in seguito
ad accordi bilaterali o multilaterali, presenti sul territorio
italiano.
2. Previa semplice richiesta verbale, ogni funzionario o
impiegato della pubblica amministrazione è tenuto a dare in
visione o consegnare copia del documento richiesto al
parlamentare, nonché a farlo accedere agli uffici.
3. Per tutti i documenti che possono contenere elementi di
carattere personale riservato, il parlamentare si deve
impegnare per iscritto a non divulgare il contenuto di quelle
parti che possano rendere identificabile una persona fisica o
comunque porre in relazione tale persona con fatti o argomenti
inerenti la sfera personale e privata.
Art. 2.
1. Qualora dall'esame dei documenti contenenti elementi
di carattere personale emergano irregolarità suscettibili di
interventi disciplinari e nelle stesse siano inoltre
ravvisabili estremi di reato, il parlamentare può investire
l'autorità politica responsabile dell'Amministrazione
interessata oppure, a suo insindacabile giudizio e sotto la
sua piena responsabilità, l'autorità giudiziaria.