XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1001




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'Albo).

        1. E' istituito presso il Ministero delle attività produttive l'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica.
        2. Gli esperti e consulenti di infortunistica sono liberi professionisti che esercitano l'attività di valutazione, consulenza e trattazione in sede stragiudiziale, per conto di danneggiati, per pratiche aventi per oggetto il risarcimento di danni derivanti da sinistri di ogni tipo.


Art. 2.

(Iscrizioni, tenuta e pubblicazione
dell'Albo).

        1. Nell'Albo di cui all'articolo 1 sono iscritti gli esperti e i consulenti di infortunistica che esercitano l'attività in proprio o quali legali rappresentanti di società regolarmente costituite, aventi per oggetto la valutazione e la trattazione stragiudiziale dei danni in nome e per conto dei danneggiati.
        2. L'iscrizione nell'Albo è disposta dal Ministero delle attività produttive, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 da parte delle commissioni provinciali di cui all'articolo 7.
        3. La tenuta dell'Albo è affidata al Ministero delle attività produttive, che ne cura l'aggiornamento entro il 31 dicembre di ogni anno e la pubblicazione entro i tre mesi successivi, e ne invia copia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Art. 3.

(Obbligatorietà dell'iscrizione).

        1. L'attività di esperto e consulente di infortunistica di cui all'articolo 1 non può essere esercitata da chi non sia iscritto all'Albo di cui alla presente legge.

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nell'Albo).

        1. Ha diritto di essere iscritto nell'Albo di cui alla presente legge chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

                a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

                b) abbia il godimento dei diritti civili;

                c) non abbia riportato condanna definitiva per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia stata comminata la pena della reclusione superiore a due anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna definitiva comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;

                d) sia fornito di diploma di licenza di scuola media superiore;

                e) abbia effettuato un periodo di tirocinio presso uno studio di esperti e consulenti di infortunistica o abbia esercitato attività analoga alle dipendenze di compagnie di assicurazione, con competenza anche per i danni a persone, per un periodo non inferiore a due anni;

                f) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale.

        2. La domanda di partecipazione alla prova di idoneità, di cui al comma 1, lettera f), deve essere corredata dai certificati attestanti il possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 1, nonché dalle certificazioni previste dalla legislazione antimafia.
        3. La certificazione attestante il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera e), deve essere presentata alle commissioni provinciali di cui all'articolo 7, che ne valutano la validità al fine della concessione del nulla osta all'iscrizione.
        4. Non possono essere iscritti nell'Albo:

                a) gli enti pubblici;

                b) le imprese di assicurazione;

                c) i periti, gli informatori e consulenti che abbiano con le imprese di assicurazione rapporti di collaborazione retribuita, anche a carattere non continuativo;

                d) gli agenti, i mediatori o brokers di assicurazione e i loro collaboratori;

                e) i riparatori di veicoli e natanti;

                f) tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente.


        5. Le modalità della domanda di iscrizione nell'Albo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità della partecipazione agli esami e del loro svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. Le certificazioni previste dalla legislazione antimafia debbono essere presentate alle commissioni provinciali di cui all'articolo 7 ogni due anni.


Art. 5.

(Cancellazione dall'Albo e reiscrizione).

        1. La cancellazione dall'Albo è disposta dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 6, in caso di:

                a) rinuncia all'iscrizione;

                b) perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4;

                c) inosservanza della disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 4;

                d) radiazione;

                e) dichiarazione di fallimento;
                f) inosservanza della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 4.

        2. La reiscrizione nell'Albo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia. Per la reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione.


Art. 6.

(Commissione nazionale per gli esperti e consulenti di
infortunistica).

        1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituita la Commissione nazionale per gli esperti e consulenti di infortunistica, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è composta da:

                a) un Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive, che la presiede;

                b) un funzionario della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi con qualifica non inferiore a dirigente;

                c) un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

                d) cinque rappresentanti degli esperti e consulenti di infortunistica iscritti nell'Albo;

                e) un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

        3. Tutti i componenti della Commissione nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro delle attività produttive.
        4. I componenti di cui alla lettera d) del comma 2 nonché i relativi supplenti sono nominati dal Ministro delle attività produttive su designazione delle associazioni professionali e delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano alla indicazione dei soggetti proposti entro un mese dalla richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro delle attività produttive.
        5. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
        6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi.
        7. La Commissione è organo consultivo del Ministero delle attività produttive per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'Albo e di proporre al Ministero delle attività produttive i provvedimenti disciplinari da adottare.


Art. 7.

(Commissioni provinciali per gli esperti e consulenti di
infortunistica).

        1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per gli esperti e consulenti di infortunistica.
        2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

                a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

                b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

                c) da tre rappresentanti degli esperti e consulenti di infortunistica iscritti all'Albo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su designazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

        3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro attribuiti dalla presente legge:

                a) controllano la legittimità dell'esercizio dell'attività degli esperti e consulenti di infortunistica;

                b) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nell'Albo e vigilano sul corretto esercizio dell'attività di esperti e consulenti di infortunistica;

                c) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli esperti e consulenti di infortunistica.


Art. 8.

(Disposizioni transitorie).

        1. In sede di prima formazione dell'Albo sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 4 e del certificato antimafia, abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di esperto e consulente di infortunistica per la valutazione e la trattazione stragiudiziale dei danni alle cose e alle persone nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
        2. L'attività quinquennale di cui al comma 1 può essere stata esercitata sia in qualità di titolare, socio o collaboratore di uno studio di infortunistica, sia in qualità di liquidatore sinistri alle dipendenze di una compagnia di assicurazione.



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