XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1001
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Albo).
1. E' istituito presso il Ministero delle attività
produttive l'Albo nazionale degli esperti e consulenti di
infortunistica.
2. Gli esperti e consulenti di infortunistica sono liberi
professionisti che esercitano l'attività di valutazione,
consulenza e trattazione in sede stragiudiziale, per conto di
danneggiati, per pratiche aventi per oggetto il risarcimento
di danni derivanti da sinistri di ogni tipo.
Art. 2.
(Iscrizioni, tenuta e pubblicazione
dell'Albo).
1. Nell'Albo di cui all'articolo 1 sono iscritti gli
esperti e i consulenti di infortunistica che esercitano
l'attività in proprio o quali legali rappresentanti di società
regolarmente costituite, aventi per oggetto la valutazione e
la trattazione stragiudiziale dei danni in nome e per conto
dei danneggiati.
2. L'iscrizione nell'Albo è disposta dal Ministero delle
attività produttive, previo accertamento dei requisiti di cui
all'articolo 4 da parte delle commissioni provinciali di cui
all'articolo 7.
3. La tenuta dell'Albo è affidata al Ministero delle
attività produttive, che ne cura l'aggiornamento entro il 31
dicembre di ogni anno e la pubblicazione entro i tre mesi
successivi, e ne invia copia alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
Art. 3.
(Obbligatorietà dell'iscrizione).
1. L'attività di esperto e consulente di infortunistica di
cui all'articolo 1 non può essere esercitata da chi non sia
iscritto all'Albo di cui alla presente legge.
Art. 4.
(Requisiti per l'iscrizione nell'Albo).
1. Ha diritto di essere iscritto nell'Albo di cui alla
presente legge chiunque sia in possesso dei seguenti
requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
b) abbia il godimento dei diritti civili;
c) non abbia riportato condanna definitiva per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro il
patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia
stata comminata la pena della reclusione superiore a due anni,
o per il reato di omesso versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna
definitiva comportante l'applicazione della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici;
d) sia fornito di diploma di licenza di scuola
media superiore;
e) abbia effettuato un periodo di tirocinio presso
uno studio di esperti e consulenti di infortunistica o abbia
esercitato attività analoga alle dipendenze di compagnie di
assicurazione, con competenza anche per i danni a persone, per
un periodo non inferiore a due anni;
f) abbia superato una prova di idoneità mediante
esame scritto ed orale.
2. La domanda di partecipazione alla prova di idoneità, di
cui al comma 1, lettera f), deve essere corredata dai
certificati attestanti il possesso dei requisiti previsti dal
medesimo comma 1, nonché dalle certificazioni previste dalla
legislazione antimafia.
3. La certificazione attestante il possesso del requisito
di cui al comma 1, lettera e), deve essere presentata
alle commissioni provinciali di cui all'articolo 7, che ne
valutano la validità al fine della concessione del nulla osta
all'iscrizione.
4. Non possono essere iscritti nell'Albo:
a) gli enti pubblici;
b) le imprese di assicurazione;
c) i periti, gli informatori e consulenti che
abbiano con le imprese di assicurazione rapporti di
collaborazione retribuita, anche a carattere non
continuativo;
d) gli agenti, i mediatori o brokers di
assicurazione e i loro collaboratori;
e) i riparatori di veicoli e natanti;
f) tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro
dipendente.
5. Le modalità della domanda di iscrizione nell'Albo, le
materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la
composizione della commissione esaminatrice e le modalità
della partecipazione agli esami e del loro svolgimento sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'attività
produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Le certificazioni previste dalla legislazione antimafia
debbono essere presentate alle commissioni provinciali di cui
all'articolo 7 ogni due anni.
Art. 5.
(Cancellazione dall'Albo e reiscrizione).
1. La cancellazione dall'Albo è disposta dalla Commissione
nazionale di cui all'articolo 6, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo
4;
c) inosservanza della disposizione di cui al comma
6 dell'articolo 4;
d) radiazione;
e) dichiarazione di fallimento;
f) inosservanza della disposizione di cui al comma
4 dell'articolo 4.
2. La reiscrizione nell'Albo può essere richiesta senza
alcun limite in caso di rinuncia. Per la reiscrizione si segue
lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione.
Art. 6.
(Commissione nazionale per gli esperti e consulenti di
infortunistica).
1. Presso il Ministero delle attività produttive è
istituita la Commissione nazionale per gli esperti e
consulenti di infortunistica, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione è composta da:
a) un Sottosegretario di Stato del Ministero delle
attività produttive, che la presiede;
b) un funzionario della Direzione generale del
commercio, delle assicurazioni e dei servizi con qualifica non
inferiore a dirigente;
c) un rappresentante dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo;
d) cinque rappresentanti degli esperti e
consulenti di infortunistica iscritti nell'Albo;
e) un rappresentante dell'Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici.
3. Tutti i componenti della Commissione nonché i supplenti
per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b),
c), d) ed e) del comma 2 sono nominati, per
la durata di tre anni, con decreto del Ministro delle attività
produttive.
4. I componenti di cui alla lettera d) del comma 2
nonché i relativi supplenti sono nominati dal Ministro delle
attività produttive su designazione delle associazioni
professionali e delle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora
dette organizzazioni non provvedano alla indicazione dei
soggetti proposti entro un mese dalla richiesta, i componenti
sono nominati di propria iniziativa dal Ministro delle
attività produttive.
5. La Commissione decide a maggioranza dei suoi
componenti; in caso di parità di voti prevale quello del
presidente.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario
della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e
dei servizi.
7. La Commissione è organo consultivo del Ministero delle
attività produttive per tutte le questioni concernenti la
formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione ha inoltre il
compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari
nei confronti degli iscritti all'Albo e di proporre al
Ministero delle attività produttive i provvedimenti
disciplinari da adottare.
Art. 7.
(Commissioni provinciali per gli esperti e consulenti di
infortunistica).
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura è istituita una commissione provinciale per gli
esperti e consulenti di infortunistica.
2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono
composte:
a) dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con
funzioni di presidente;
b) da un funzionario della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni
di segretario;
c) da tre rappresentanti degli esperti e
consulenti di infortunistica iscritti all'Albo, nominati dal
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura su designazione delle organizzazioni sindacali e
delle associazioni professionali di categoria maggiormente
rappresentative sul piano provinciale.
3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti
gli altri compiti loro attribuiti dalla presente legge:
a) controllano la legittimità dell'esercizio
dell'attività degli esperti e consulenti di infortunistica;
b) esercitano funzioni di controllo sull'etica
professionale degli iscritti nell'Albo e vigilano sul corretto
esercizio dell'attività di esperti e consulenti di
infortunistica;
c) promuovono iniziative atte ad elevare la
qualificazione e l'aggiornamento professionale degli esperti e
consulenti di infortunistica.
Art. 8.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima formazione dell'Albo sono esonerati
dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle lettere
a), b), c) del comma 1 dell'articolo 4 e del certificato
antimafia, abbiano esercitato con carattere di continuità
l'attività di esperto e consulente di infortunistica per la
valutazione e la trattazione stragiudiziale dei danni alle
cose e alle persone nei cinque anni precedenti la data di
entrata in vigore della presente legge.
2. L'attività quinquennale di cui al comma 1 può essere
stata esercitata sia in qualità di titolare, socio o
collaboratore di uno studio di infortunistica, sia in qualità
di liquidatore sinistri alle dipendenze di una compagnia di
assicurazione.