XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 988
Onorevoli Colleghi! - In sede di accertamento dei
redditi dei contribuenti, gli organi di controllo
dell'amministrazione finanziaria, così come previsto
dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, si attengono a elementi e
circostanze da cui si presume induttivamente che il reddito
dei contribuenti sia maggiore di quello effettivamente
dichiarato.
Gli elementi indicativi di maggiore capacità contributiva
sono stati stabiliti nel decreto del Ministro delle finanze 10
settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 16 settembre 1992. Tra questi elementi è inclusa anche
la possibilità che ha il contribuente di disporre del servizio
prestato da collaboratori familiari, con esclusione dei
collaboratori familiari addetti "esclusivamente all'assistenza
di infermi o invalidi".
La presente proposta di legge ha l'obiettivo di escludere
anche i collaboratori familiari assunti da persone anziane,
non inferme o invalide, ma comunque bisognose di un valido
aiuto domestico, nonché di compagnia.
Infatti, non si può non riconoscere l'esigenza che ha una
persona in tarda età di essere assistita. Purtroppo il
legislatore non ha considerato questo aspetto, con la
conseguenza che anziane persone benestanti e non, se
provvedono a proprie spese all'assistenza di cui necessitano,
sono considerate "ricche", laddove, quand'anche abbiano delle
disponibilità finanziarie, le spendono acquistando quei
servizi necessari che spesso lo Stato non è in grado di
fornire. Per questo motivo potrebbero ricevere (o hanno già
ricevuto) un accertamento induttivo di maggior reddito, con i
disagi che ne conseguono. Inoltre, l'accertamento consegue
proprio dal fatto che queste persone hanno "messo in regola" i
propri collaboratori, pagando loro regolarmente i contributi.
Dunque, invece di essere premiate, sono soggette a controlli.
Ciò demotiva i contribuenti ad un comportamento corretto,
inducendoli a ricorrere al "lavoro nero".
Il problema è molto sentito in ragione anche del fatto che
in Italia il numero delle persone anziane è in crescita. Con
l'articolo 1 si introduce un nuovo comma nell'articolo 38 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, con il quale si esclude che la circostanza di avvalersi
di collaboratori familiari da parte di persone anziane per
motivi di assistenza possa essere considerata un elemento di
capacità contributiva per gli organi dell'amministrazione
finanziaria.