XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 988




        Onorevoli Colleghi! - In sede di accertamento dei redditi dei contribuenti, gli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si attengono a elementi e circostanze da cui si presume induttivamente che il reddito dei contribuenti sia maggiore di quello effettivamente dichiarato.
        Gli elementi indicativi di maggiore capacità contributiva sono stati stabiliti nel decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992. Tra questi elementi è inclusa anche la possibilità che ha il contribuente di disporre del servizio prestato da collaboratori familiari, con esclusione dei collaboratori familiari addetti "esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi".
        La presente proposta di legge ha l'obiettivo di escludere anche i collaboratori familiari assunti da persone anziane, non inferme o invalide, ma comunque bisognose di un valido aiuto domestico, nonché di compagnia.
        Infatti, non si può non riconoscere l'esigenza che ha una persona in tarda età di essere assistita. Purtroppo il legislatore non ha considerato questo aspetto, con la conseguenza che anziane persone benestanti e non, se provvedono a proprie spese all'assistenza di cui necessitano, sono considerate "ricche", laddove, quand'anche abbiano delle disponibilità finanziarie, le spendono acquistando quei servizi necessari che spesso lo Stato non è in grado di fornire. Per questo motivo potrebbero ricevere (o hanno già ricevuto) un accertamento induttivo di maggior reddito, con i disagi che ne conseguono. Inoltre, l'accertamento consegue proprio dal fatto che queste persone hanno "messo in regola" i propri collaboratori, pagando loro regolarmente i contributi. Dunque, invece di essere premiate, sono soggette a controlli. Ciò demotiva i contribuenti ad un comportamento corretto, inducendoli a ricorrere al "lavoro nero".
        Il problema è molto sentito in ragione anche del fatto che in Italia il numero delle persone anziane è in crescita. Con l'articolo 1 si introduce un nuovo comma nell'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con il quale si esclude che la circostanza di avvalersi di collaboratori familiari da parte di persone anziane per motivi di assistenza possa essere considerata un elemento di capacità contributiva per gli organi dell'amministrazione finanziaria.




Frontespizio Testo articoli