XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 987




        Onorevoli Colleghi! - La legge 10 marzo 1955, n. 96, stabilisce "provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti".
        All'articolo 4, con il primo comma si determina che "Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'articolo 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, è attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti".
        Con il quarto comma dello stesso articolo, si stabilisce originariamente che "Agli stessi impiegati, quando siano conosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie mansioni nella pubblica amministrazione, sarà concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al congiungimento del settantesimo anno di età".
        Successivamente, con la legge 2 dicembre 1969, n. 997, il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 96 del 1955 fu sostituito dal seguente: "Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo armo di età se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e sino al settantacinquesimo anno di età se il mantenimento in servizio è previsto fino a settanta anni".
        Vi è, tuttavia, un elemento che si presenta insufficiente rispetto alla pari condizione dei perseguitati politici antifascisti o razziali. La legge n. 96 del 1955 stabilisce, infatti, che la normativa va applicata a coloro che erano impiegati pubblici "alla data di entrata in vigore" della legge medesima. La motivazione di questo limite temporale è di difficile comprensione. Un certo numero di perseguitati politici o razziali entrò nell'amministrazione pubblica successivamente a quella data, anche per la difficoltà di entrarvi prima, proprio a causa della loro condizione di "oppositori" o di "diversi" di razza.
        Di quel gruppo di perseguitati, allora giovani, rimangono in servizio poche persone, una decina, e di questi alcuni chiedono di poter rimanere in servizio fino al compimento degli anni previsti dal citato comma 4 dell'articolo 4, in modo da completare il periodo pensionistico. Non si tratta, in questo caso, di prevedere una nuova spesa a carico del bilancio dello Stato e degli enti previdenziali, ma solo di applicare una condizione normativa prevista dall'ordinamento anche per categorie diverse da quella dei perseguitati politici o razziali.




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