XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 987
Onorevoli Colleghi! - La legge 10 marzo 1955, n. 96,
stabilisce "provvidenze a favore dei perseguitati politici
antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti".
All'articolo 4, con il primo comma si determina che "Ai
cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di
concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione,
espletati alla data di entrata in vigore della presente legge,
e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla
Commissione prevista dall'articolo 8, ed ai vincitori dei
concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, è
attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di
età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento, il
minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti".
Con il quarto comma dello stesso articolo, si stabilisce
originariamente che "Agli stessi impiegati, quando siano
conosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie
mansioni nella pubblica amministrazione, sarà concesso, a loro
richiesta, di rimanere in servizio fino al congiungimento del
settantesimo anno di età".
Successivamente, con la legge 2 dicembre 1969, n. 997, il
comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 96 del 1955 fu
sostituito dal seguente: "Agli stessi impiegati, quando siano
riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie
funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro
richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del
settantesimo armo di età se le disposizioni relative al loro
stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in
servizio fino a sessantacinque anni, e sino al
settantacinquesimo anno di età se il mantenimento in servizio
è previsto fino a settanta anni".
Vi è, tuttavia, un elemento che si presenta insufficiente
rispetto alla pari condizione dei perseguitati politici
antifascisti o razziali. La legge n. 96 del 1955 stabilisce,
infatti, che la normativa va applicata a coloro che erano
impiegati pubblici "alla data di entrata in vigore" della
legge medesima. La motivazione di questo limite temporale è di
difficile comprensione. Un certo numero di perseguitati
politici o razziali entrò nell'amministrazione pubblica
successivamente a quella data, anche per la difficoltà di
entrarvi prima, proprio a causa della loro condizione di
"oppositori" o di "diversi" di razza.
Di quel gruppo di perseguitati, allora giovani, rimangono
in servizio poche persone, una decina, e di questi alcuni
chiedono di poter rimanere in servizio fino al compimento
degli anni previsti dal citato comma 4 dell'articolo 4, in
modo da completare il periodo pensionistico. Non si tratta, in
questo caso, di prevedere una nuova spesa a carico del
bilancio dello Stato e degli enti previdenziali, ma solo di
applicare una condizione normativa prevista dall'ordinamento
anche per categorie diverse da quella dei perseguitati
politici o razziali.