XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 980




        Onorevoli Colleghi! - La "stabilizzazione", regolata dal decreto-legge 1^ ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, può cessare soltanto con l'effettivo riordino della docenza universitaria. Riordino per il momento non attuato, come risulta confermato dalla legge n. 341 del 1990, che agli articoli 12 e 16 riconosce l'esigenza di ricorrere ad affidamenti e supplenze. Quindi, giacché il legislatore ha accertato l'esigenza di procedere al conferimento di affidamenti e supplenze, egli stesso ha esplicitamente riconosciuto che il riordino della docenza non risulta attuato. D'altronde, l'articolo 17, comma 1, della legge n. 341 del 1990 ha espressamente abrogato tutte le norme in contrasto con la predetta normativa. Dunque è abrogato il sesto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che implica la copertura degli insegnamenti con professori di ruolo (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) il quale disponeva che "non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento". Ed è abrogato anche il conseguente disposto dell'articolo 113, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, laddove esso proroga la stabilizzazione fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi per associato. Infatti, abrogata la norma contraria all'attribuzione di incarichi di insegnamento, risulta travolta anche la norma sull'esclusione dall'insegnamento dei professori incaricati stabilizzati.
        Né sarebbe corretto replicare che la legge n. 341 del 1990 consente affidamenti e supplenze, ma non incarichi. In realtà, tra incarichi, affidamenti e supplenze non esiste alcuna differenza sostanziale. La diversità della dizione si riferisce, invece, al dichiarato intento del legislatore di non consentire che dagli affidamenti o dalle supplenze possano conseguire aspettative, invece espressamente escluse (articolo 12, comma 3, della legge n. 341 del 1990). Occorre, però, che il legislatore chiarisca quanto già emerge da un'interpretazione sistematica e logica della legge vigente. E ciò anche nell'interesse superiore degli studi, perché nel momento in cui la legge n. 341 del 1990 prevede il diploma universitario, il diploma di laurea, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, emerge l'esigenza di un corpo docente impegnato e numeroso. Dunque sarebbe anacronistico generare il dubbio sulla continuità della permanenza in servizio dei professori incaricati stabilizzati, cioè di chi ha dimostrato, con lunghi anni di esercizio ininterrotto, l'idoneità a ricoprire le funzioni di docente; e poi affidare i predetti insegnamenti a ricercatori non necessariamente più esperti dei professori incaricati.
        Si osserva, d'altronde, che i professori universitari incaricati stabilizzati, cioè coloro che, per molti anni, hanno svolto le mansioni degli altri docenti di ruolo, in violazione del principio di eguaglianza tra lavoratori pubblici e privati (articolo 3 della Costituzione) non conseguono il ruolo in conformità alle funzioni svolte. Ciò diversamente da come avviene per i rapporti di impiego privato dopo l'esercizio delle mansioni per soli tre mesi (articolo 2103 del codice civile).
        Chi sostiene l'esigenza di conservare la diversità di regolamentazione tra i rapporti di impiego pubblico e privato, oppone che nel pubblico impiego occorre evitare connivenze. Conclusione inaccettabile in quanto vanno puniti reati ed abusi, non già violati princìpi costituzionali.
        Con riguardo alla docenza universitaria, poi, il filtro dei giudizi idoneativi, così come regolato, non ha garantito affatto dalle temute connivenze anzi, al contrario, le ha favorite. Infatti, l'espediente del sorteggio e della successiva elezione ha favorito le scuole più numerose, le quali, a prescindere dal merito, hanno imposto i propri candidati.
        Se invece fosse stato attuato il criterio dell'incarico, conferito dalle facoltà a chi era meritevole e confermato per più anni dalle stesse, si sarebbe meglio garantita l'attitudine del candidato a svolgere il compito di docente perché questa conclusione sarebbe stata fondata sulla corrispondenza tra lavoro richiesto e risultato conseguito.
        La conferma degli abusi commessi dai commissari dei giudizi idoneativi si ha osservando come numerosi professori incaricati, dichiarati non idonei, siano poi risultati vincitori di concorso per prima fascia o per associato oppure siano stati ammessi a sostenere gli esami orali nei concorsi liberi.
        Tutto ciò dimostra che i giudizi di non idoneità, espressi nei loro confronti, non erano corretti.
        Tuttavia, le distorsioni normative nell'ambito della docenza universitaria non si limitano a quanto già detto. Si pensi, infatti, all'inaccettabile diversità di trattamento introdotto dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204. Questa normativa prevede che i professori incaricati o comandati presso le università per stranieri di Perugia e Siena continuino a prestare l'attività svolta e mantengano lo stato giuridico ed il trattamento economico come figure ad esaurimento. Dunque, la predetta normativa riconosce, con interpretazione autentica del legislatore, la legittimità della richiesta dei professori incaricati stabilizzati di potere continuare a svolgere l'attività già spiegata. D'altronde, se tale conclusione si ritenesse erronea bisognerebbe inevitabilmente concludere che la legge n. 204 del 1992 dovrebbe essere dichiarata incostituzionale, a norma degli articoli 2 e 3 della Costituzione, perché essa determinerebbe una inammissibile diversità di trattamento per i docenti che si trovano in posizioni similari. Ciò in quanto, mentre i professori incaricati stabilizzati dovrebbero cessare dall'incarico, taluni professori incaricati ed anche quelli delle scuole medie, comandati per l'insegnamento universitario, avrebbero titolo per continuare a svolgere l'attività già esercitata anche se da meno tempo e senza alcuna comprensibile priorità rispetto ai colleghi ingiustamente discriminati.
        Tra l'altro, i professori incaricati hanno l'anzianità per percepire pensione e liquidazione. Dunque è notevole l'onere per le casse dello Stato senza che, di contro, vi sia alcun beneficio economico per l'erario. Infatti, coloro ai quali verranno attribuite le supplenze dovranno essere retribuiti secondo i princìpi del nostro ordinamento in materia di lavoro.
        Inoltre, la cessazione anticipata dal servizio dei professori incaricati stabilizzati è in controtendenza con la normativa generale, secondo la quale è impossibile anticipare l'età pensionabile ed è, invece, possibile esercitare la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età. D'altronde, come è noto, al momento della conversione in legge del decreto-legge n. 120 del 1995 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236) nella seduta del 20 giugno 1995, la Camera dei deputati ha evidenziato l'esigenza del mantenimento in servizio dei professori incaricati stabilizzati ed ha impegnato il Governo ad "adottare iniziative legislative con carattere di urgenza" per risolverla.
        Infine, non potrebbe opporsi che la proposta di legge formulata costituisce un ope legis, giacché essa non comporta alcun passaggio nel ruolo dei professori associati, ma si sostanzia in una permanenza dei professori incaricati stabilizzati nel proprio status, conclusione questa resa legittima dalle leggi n. 341 del 1990 e n. 204 del 1992 e conforme alla costante normativa del comparto scuola.




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