XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 980
Onorevoli Colleghi! - La "stabilizzazione", regolata
dal decreto-legge 1^ ottobre 1973, n. 580, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, può
cessare soltanto con l'effettivo riordino della docenza
universitaria. Riordino per il momento non attuato, come
risulta confermato dalla legge n. 341 del 1990, che agli
articoli 12 e 16 riconosce l'esigenza di ricorrere ad
affidamenti e supplenze. Quindi, giacché il legislatore ha
accertato l'esigenza di procedere al conferimento di
affidamenti e supplenze, egli stesso ha esplicitamente
riconosciuto che il riordino della docenza non risulta
attuato. D'altronde, l'articolo 17, comma 1, della legge n.
341 del 1990 ha espressamente abrogato tutte le norme in
contrasto con la predetta normativa. Dunque è abrogato il
sesto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, che implica la copertura degli
insegnamenti con professori di ruolo (articolo 1 decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) il quale
disponeva che "non è consentito il conferimento di incarichi
di insegnamento". Ed è abrogato anche il conseguente disposto
dell'articolo 113, secondo comma, dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, laddove esso
proroga la stabilizzazione fino all'espletamento della seconda
tornata dei concorsi per associato. Infatti, abrogata la norma
contraria all'attribuzione di incarichi di insegnamento,
risulta travolta anche la norma sull'esclusione
dall'insegnamento dei professori incaricati stabilizzati.
Né sarebbe corretto replicare che la legge n. 341 del 1990
consente affidamenti e supplenze, ma non incarichi. In realtà,
tra incarichi, affidamenti e supplenze non esiste alcuna
differenza sostanziale. La diversità della dizione si
riferisce, invece, al dichiarato intento del legislatore di
non consentire che dagli affidamenti o dalle supplenze possano
conseguire aspettative, invece espressamente escluse (articolo
12, comma 3, della legge n. 341 del 1990). Occorre, però, che
il legislatore chiarisca quanto già emerge da
un'interpretazione sistematica e logica della legge vigente. E
ciò anche nell'interesse superiore degli studi, perché nel
momento in cui la legge n. 341 del 1990 prevede il diploma
universitario, il diploma di laurea, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca, emerge l'esigenza
di un corpo docente impegnato e numeroso. Dunque sarebbe
anacronistico generare il dubbio sulla continuità della
permanenza in servizio dei professori incaricati stabilizzati,
cioè di chi ha dimostrato, con lunghi anni di esercizio
ininterrotto, l'idoneità a ricoprire le funzioni di docente; e
poi affidare i predetti insegnamenti a ricercatori non
necessariamente più esperti dei professori incaricati.
Si osserva, d'altronde, che i professori universitari
incaricati stabilizzati, cioè coloro che, per molti anni,
hanno svolto le mansioni degli altri docenti di ruolo, in
violazione del principio di eguaglianza tra lavoratori
pubblici e privati (articolo 3 della Costituzione) non
conseguono il ruolo in conformità alle funzioni svolte. Ciò
diversamente da come avviene per i rapporti di impiego privato
dopo l'esercizio delle mansioni per soli tre mesi (articolo
2103 del codice civile).
Chi sostiene l'esigenza di conservare la diversità di
regolamentazione tra i rapporti di impiego pubblico e privato,
oppone che nel pubblico impiego occorre evitare connivenze.
Conclusione inaccettabile in quanto vanno puniti reati ed
abusi, non già violati princìpi costituzionali.
Con riguardo alla docenza universitaria, poi, il filtro
dei giudizi idoneativi, così come regolato, non ha garantito
affatto dalle temute connivenze anzi, al contrario, le ha
favorite. Infatti, l'espediente del sorteggio e della
successiva elezione ha favorito le scuole più numerose, le
quali, a prescindere dal merito, hanno imposto i propri
candidati.
Se invece fosse stato attuato il criterio dell'incarico,
conferito dalle facoltà a chi era meritevole e confermato per
più anni dalle stesse, si sarebbe meglio garantita
l'attitudine del candidato a svolgere il compito di docente
perché questa conclusione sarebbe stata fondata sulla
corrispondenza tra lavoro richiesto e risultato conseguito.
La conferma degli abusi commessi dai commissari dei
giudizi idoneativi si ha osservando come numerosi professori
incaricati, dichiarati non idonei, siano poi risultati
vincitori di concorso per prima fascia o per associato oppure
siano stati ammessi a sostenere gli esami orali nei concorsi
liberi.
Tutto ciò dimostra che i giudizi di non idoneità, espressi
nei loro confronti, non erano corretti.
Tuttavia, le distorsioni normative nell'ambito della
docenza universitaria non si limitano a quanto già detto. Si
pensi, infatti, all'inaccettabile diversità di trattamento
introdotto dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n.
204. Questa normativa prevede che i professori incaricati o
comandati presso le università per stranieri di Perugia e
Siena continuino a prestare l'attività svolta e mantengano lo
stato giuridico ed il trattamento economico come figure ad
esaurimento. Dunque, la predetta normativa riconosce, con
interpretazione autentica del legislatore, la legittimità
della richiesta dei professori incaricati stabilizzati di
potere continuare a svolgere l'attività già spiegata.
D'altronde, se tale conclusione si ritenesse erronea
bisognerebbe inevitabilmente concludere che la legge n. 204
del 1992 dovrebbe essere dichiarata incostituzionale, a norma
degli articoli 2 e 3 della Costituzione, perché essa
determinerebbe una inammissibile diversità di trattamento per
i docenti che si trovano in posizioni similari. Ciò in quanto,
mentre i professori incaricati stabilizzati dovrebbero cessare
dall'incarico, taluni professori incaricati ed anche quelli
delle scuole medie, comandati per l'insegnamento
universitario, avrebbero titolo per continuare a svolgere
l'attività già esercitata anche se da meno tempo e senza
alcuna comprensibile priorità rispetto ai colleghi
ingiustamente discriminati.
Tra l'altro, i professori incaricati hanno l'anzianità per
percepire pensione e liquidazione. Dunque è notevole l'onere
per le casse dello Stato senza che, di contro, vi sia alcun
beneficio economico per l'erario. Infatti, coloro ai quali
verranno attribuite le supplenze dovranno essere retribuiti
secondo i princìpi del nostro ordinamento in materia di
lavoro.
Inoltre, la cessazione anticipata dal servizio dei
professori incaricati stabilizzati è in controtendenza con la
normativa generale, secondo la quale è impossibile anticipare
l'età pensionabile ed è, invece, possibile esercitare la
facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti
di età. D'altronde, come è noto, al momento della conversione
in legge del decreto-legge n. 120 del 1995 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236) nella
seduta del 20 giugno 1995, la Camera dei deputati ha
evidenziato l'esigenza del mantenimento in servizio dei
professori incaricati stabilizzati ed ha impegnato il Governo
ad "adottare iniziative legislative con carattere di urgenza"
per risolverla.
Infine, non potrebbe opporsi che la proposta di legge
formulata costituisce un ope legis, giacché essa non
comporta alcun passaggio nel ruolo dei professori associati,
ma si sostanzia in una permanenza dei professori incaricati
stabilizzati nel proprio status, conclusione questa resa
legittima dalle leggi n. 341 del 1990 e n. 204 del 1992 e
conforme alla costante normativa del comparto scuola.