XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 950
Onorevoli Colleghi! - Dopo una prima fase di totale
disattenzione dello Stato italiano nei confronti dell'attività
sportiva, ritenuta all'epoca esternazione di individualismo di
tipo elitario, solo nel 1907 viene istituito il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) con la limitata ed
esclusiva finalità di curare l'organizzazione per la
partecipazione degli atleti azzurri alle Olimpiadi. Dopo pochi
anni, nel 1917, il CONI si dà un'organizzazione più complessa
a carattere permanente con funzioni di coordinamento e di
controllo di tutta la attività sportiva. L'attenzione verso lo
sport del regime fascista provoca l'inserimento del CONI nella
organizzazione statale in virtù di una serie di statuizioni
legislative che tendono a coinvolgere sempre più lo Stato
nella gestione e nel controllo di tali attività.
La legge 16 febbraio 1942, n. 426 (come modificata dal
regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947,
n. 362, e da altri provvedimenti successivi) sugella il
riconoscimento del CONI quale "ente federativo a base
associativa"
Infine, il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ha
proceduto al riordino del CONI, definito ente di diritto
pubblico.
Il sistema vigente, che vede il CONI operante in un
assetto caratterizzato da una pluralità di soggetti dotati di
personalità giuridica pubblica o privata, non è del tutto
soddisfacente, per cui sono state numerose, nelle passate
legislature, le iniziative legislative volte, in particolare,
allo sviluppo e alla diffusione delle attività sportive e
fisico-motorie, alla riforma dell'organizzazione e
dell'ordinamento dello sport, nonché alla riforma della
legislazione sportiva.
Nel contempo, in una società sempre più caratterizzata dal
dilagare della delinquenza organizzata e dal diffondersi
dell'uso della droga, l'esercizio dell'attività sportiva
agonistica o amatoriale assume, per generalizzata convinzione,
grande rilievo sociale, perché la pratica sportiva toglie i
giovani dalla strada, li indirizza ad un migliore impiego del
tempo libero in un contesto storico caratterizzato da
straordinari livelli di disoccupazione, abituandoli
all'osservanza di regole di vita rispettose di se stessi e del
prossimo ed improntate a lealtà e probità.
Manca, tuttavia, ancora, nella nostra Carta costituzionale
un esplicito riferimento allo sport, salvo quello indiretto
dell'articolo 32 sul diritto alla salute. Elevare a livello
costituzionale il diritto allo svolgimento dell'attività
sportiva, intesa come momento ricreativo, ma anche di
educazione e di rigenerazione spirituale, è proposta che
allineerebbe lo Stato italiano ad altri Stati europei che già
da tempo hanno assunto tale determinazione e che riconoscono
tale diritto a tutti i cittadini, come diritto primario degno
della massima tutela.
La Costituzione del Portogallo, all'articolo 79,
statuisce: "1. Ognuno ha il diritto di ricevere l'educazione
fisica e ad esercitare lo sport. 2. E' dovere dello Stato,
unitamente alla scuola, ai gruppi ed alle associazioni
sportive promuovere, stimolare, guidare e sostenere la pratica
e la diffusione dell'educazione fisica e dello sport, ed,
altresì, prevenire la violenza nello sport".
La Costituzione della Grecia, all'articolo 16, comma 9,
statuisce: "Gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta
sorveglianza dello Stato. Lo Stato si farà garante e
controllerà tutti i tipi di associazioni sportive specificate
dalla legge. L'utilizzo dei sussidi, in conformità con i
propositi e gli scopi delle associazioni beneficiarie, dovrà
essere disciplinato dalla legge"
La Costituzione della Russia, all'articolo 41, dispone che
lo Stato assume le misure volte allo sviluppo della cultura
fisica e dello sport.
La Costituzione dell'Ungheria stabilisce che lo Stato ha
il dovere di assicurare il diritto all'esercizio dell'attività
fisica e le autorità locali sono tenute a tale incombenza.
La Costituzione della Croazia, all'articolo 68, prevede:
"La Repubblica incoraggia ed aiuta la cultura fisica e lo
sport". Il diritto delle autonomie locali prevede la
possibilità di assumere decisioni in ordine ai bisogni e agli
interessi dei cittadini ed in particolare alla cultura fisica
e allo sport.
La Costituzione della Turchia dispone, all'articolo 59,
che: "E' dovere dello Stato assumere tutte le misure
necessarie per lo sviluppo della salute fisica e morale dei
cittadini di tutte le età ed incoraggiare la pratica degli
sport tra la popolazione".
Fin dagli anni sessanta, peraltro, il Comitato dei
ministri del Consiglio d'Europa sottolinea "il grande e
pressante bisogno di praticare attività fisiche e sportive
(....) onde compensare gli effetti negativi
dell'industrializzazione e dell'urbanesimo generalizzati" e
che: "la pratica sportiva offre all'individuo l'occasione di
esercitare le proprie attitudini a svolgere un ruolo di
animatore e di assumere delle responsabilità in una società
democratica".
Pertanto, elevare a rango costituzionale il diritto alla
attività sportiva significa accogliere e tutelare una istanza
che si avverte presente nella nazione, rivolta ai comuni, alle
regioni e allo Stato, di praticare lo sport e non soltanto di
vederlo praticare.
Si evidenzia di eccezionale attualità il monito di Luigi
Onesti, indimenticato presidente del CONI che affermava che:
"Una società moderna deve dare ai giovani la possibilità di
conoscere lo sport facendoli uscire dalle gabbie di cemento e
di ferro in cui li hanno rinchiusi gli errori dei grandi
dandogli spazi e zone verdi di gioco. Così essi potranno
pervenire a quel grande ritorno alla natura che è sempre più
invocato e necessario. Ci sembra quindi opportuno che il
privilegio di pochi divenga anche in Italia il diritto di
tutti".
Prima conseguenza diretta della tutela costituzionale del
diritto all'attività sportiva e ricreativa dovrebbe essere
l'approvazione di una normativa che sancisca l'obbligatorietà
degli impianti sportivi in ogni edificio scolastico di nuova
costituzione, l'estensione di tale obbligo agli edifici
universitari, nonché la creazione di impianti diretti allo
svolgimento della pratica sportiva al servizio delle comunità
cittadine in diretta proporzione numerica rispetto al numero
dei praticanti. Il tutto in un'ottica di decentramento
organizzativo conferendo agli enti locali (regioni, comuni) i
mezzi e le autonomie necessari alla realizzazione del dettato
costituzionale.