XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 862




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4, primo comma, numero 5), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, stabiliva che la ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali, ai fini farmacologici, devono essere regolate con legge dello Stato.
        Da allora e fino al 1991 trascorsero ben venti anni e il Governo, sollecitato da una direttiva comunitaria, emanava il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
        Successivamente, il Governo presentava i decreti-legge 25 marzo 1996, n. 161 e 27 maggio 1996, n. 122, entrambi decaduti e non più reiterati.
        Nella prospettiva di rendere il Servizio sanitario nazionale, in relazione alla ricerca farmacologica, un servizio più efficiente nei confronti del mondo del malato, onorevoli colleghi, si rende necessario proporre all'attenzione del potere legislativo l'approvazione di una legge che, in aggiunta alle norme esistenti, regolamenti la ricerca farmacologica in generale.
        Poiché non esiste nella nostra legislazione alcuna normativa particolare sulla ricerca farmacologica circa le malattie rare, per cui la loro cura è "orfana", si rende ancora più urgente emanare apposite norme di regolamentazione dell'attività di ricerca e di incentivazione economico-finanziaria dei cosiddetti "farmaci orfani" (orphan drug).
        A livello internazionale una simile legislazione esiste negli Stati Uniti e in Giappone.
        L'Unione europea si è preoccupata di emanare, per linee generali, direttive agli Stati membri. Nonostante ciò, nessuno Stato europeo, neanche quello italiano, ha legiferato in relazione ai "farmaci orfani", ad esclusione di norme che prevedono specifiche forme di tutela per essi, ma che non hanno ancora trovato attuazione completa. Si intende per "farmaco orfano" quel farmaco, che interessa una popolazione limitata o un'area di incidenza delimitata, che per le notevoli risorse economico-finanziarie da impiegare non è "appetito" dalle aziende farmaceutiche, che non investono in tale campo.
        E' in quest'ambito e in tale senso che la proposta di legge intende inserirsi al fine di spronare ed incentivare la ricerca, la sperimentazione e la messa in commercio di quei farmaci che riguardano le malattie rare. Si intendono, come malattie rare, quelle malattie che colpiscono un numero di soggetti non superiore a 20 mila.
        Motivi di solidarietà verso i malati più "poveri", senza peso ed indifesi, sono il fondamento morale della proposta di legge.
        Non può lo Stato dimenticare questa porzione, sia pur piccola, di cittadini, e non può permettere che subiscano un primo smacco dalla natura ed un secondo smacco dall'indifferenza verso i loro problemi di salute.
        La Costituzione garantisce come diritto primario e assoluto anche la salute di questi cittadini. La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), approvata per attuare il dettato costituzionale, ha inteso dare tutela alla salute di tutti i cittadini, anche se la loro malattia è rara, attraverso cure appropriate, pertinenti ed efficaci.
        A questo si può pervenire, onorevoli colleghi, attraverso la proposta di legge che ci onoriamo di presentare.
        Sia l'Italia il primo Paese europeo che smuove questo sasso, sotto il quale si nascondono circa seimila malattie rare, e legiferi sensibilizzando, con tale esemplare legislazione, i partner europei.




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