XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 803




        Onorevoli Colleghi! - Le sostanziali modifiche introdotte dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, in tema di "patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti", costituiscono un significativo, ancorché limitato, passo in avanti verso una giustizia "eguale per tutti", nonché per l'effettiva attuazione del principio stabilito dall'articolo 24 della Costituzione, in base al quale: "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".
        Le norme approvate hanno, da un lato, semplificato le procedure per l'accesso alla difesa legale per i meno abbienti - sia nel processo penale che in quello civile - e, dall'altro, hanno innalzato, seppure in maniera ancora limitata, il limite di reddito per potere accedere a tale istituto (da poco più di 11 milioni all'anno a circa 18 milioni, che corrisponde al limite minimo di povertà secondo gli indici stabiliti dall'Istituto nazionale di statistica).
        Tuttavia, probabilmente per un mero errore di coordinamento, accanto alla coerente abrogazione degli articoli di legge incompatibili con la nuova normativa, è stata prevista, all'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, anche l'abrogazione (dal 1^ luglio 2002) dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che statuiva la totale esenzione - nelle controversie di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego - dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra spesa nella fase del giudizio oltre che in quella esecutiva e fallimentare.
        E' comprensibile il timore che da ciò derivi una disincentivazione del ricorso alla giustizia del lavoro e alla conciliazione - in considerazione, tra l'altro, dell'incertezza e dei tempi lunghi degli esiti - poiché il lavoratore dovrebbe anticipare notevoli somme di denaro, senza la sicurezza di vedere riconosciuto un diritto o un risarcimento il cui valore economico potrebbe essere minore rispetto alle spese da sostenere per iniziare il relativo procedimento.
        E' pur vero che, anche dopo l'abrogazione della citata disposizione, permangono almeno due norme che ancora prevedono l'esonero dalle spese per gli atti processuali, l'una con riguardo alla disciplina dei licenziamenti individuali, l'altra in relazione al riconoscimento della gran parte delle prestazioni INPS.
        L'articolo 109 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, recante perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, continua a prevedere che "Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria in esecuzione del presente titolo" (Ricorsi e controversie) e che "Gli atti o scritti ed i documenti che venissero prodotti dalle parti sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso".
        Non si può non considerare, tuttavia, che il rapporto tra regime fiscale del processo ordinario e regime fiscale del processo del lavoro è sempre stato un rapporto tra regola ed eccezione. Così, il processo ordinario era soggetto alla tassa di bollo, mentre il processo del lavoro ne era esentato (appunto dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, come modificato dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533).
        Questo rapporto si è conservato nella legislazione successiva: in particolare l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha sostituito, al comma 1, per i procedimenti ordinari, l'imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo ed i diritti di cancelleria con un contributo unificato per le spese sugli atti giudiziari. Il comma 8 di tale articolo prevede, come eccezione, che tale contributo non sia dovuto per "i procedimenti già esenti, senza limite di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro...." (cioè proprio per i processi del lavoro).
        Resta però il problema che l'articolo unico della citata legge n. 319 del 1958 esentava il processo del lavoro non solo dall'imposta di bollo (ormai superata), ma anche dall'imposta di registro che l'articolo 9 della citata legge 488 del 1999 non nomina.
        Di fronte a tali norme - che si intersecano tra loro - si apre senza dubbio un problema interpretativo e applicativo, con il rischio che la "confusione" normativa possa portare a interpretazioni negative rispetto alla tutela dei diritti dei lavoratori, alla domanda di giustizia nell'ambito del rapporto di lavoro e alla concreta possibilità di accesso alla Giustizia in presenza di controversie che non possono che trovare soluzione in ambito giudiziario.
        Per tali motivi si ritiene indispensabile un intervento legislativo finalizzato a modificare l'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, nella parte in cui stabilisce l'abrogazione dell'articolo unico della citata legge n. 319 del 1958, così da ripristinare l'esenzione da qualsiasi onere o spesa, nel processo del lavoro, sia nella fase del giudizio che in quella esecutiva e fallimentare.




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