XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 803
Onorevoli Colleghi! - Le sostanziali modifiche
introdotte dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, in tema di
"patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti",
costituiscono un significativo, ancorché limitato, passo in
avanti verso una giustizia "eguale per tutti", nonché per
l'effettiva attuazione del principio stabilito dall'articolo
24 della Costituzione, in base al quale: "sono assicurati ai
non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione".
Le norme approvate hanno, da un lato, semplificato le
procedure per l'accesso alla difesa legale per i meno abbienti
- sia nel processo penale che in quello civile - e,
dall'altro, hanno innalzato, seppure in maniera ancora
limitata, il limite di reddito per potere accedere a tale
istituto (da poco più di 11 milioni all'anno a circa 18
milioni, che corrisponde al limite minimo di povertà secondo
gli indici stabiliti dall'Istituto nazionale di
statistica).
Tuttavia, probabilmente per un mero errore di
coordinamento, accanto alla coerente abrogazione degli
articoli di legge incompatibili con la nuova normativa, è
stata prevista, all'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n.
134, anche l'abrogazione (dal 1^ luglio 2002) dell'articolo
unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito
dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che
statuiva la totale esenzione - nelle controversie di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico impiego - dall'imposta di
bollo, di registro e da ogni altra spesa nella fase del
giudizio oltre che in quella esecutiva e fallimentare.
E' comprensibile il timore che da ciò derivi una
disincentivazione del ricorso alla giustizia del lavoro e alla
conciliazione - in considerazione, tra l'altro,
dell'incertezza e dei tempi lunghi degli esiti - poiché il
lavoratore dovrebbe anticipare notevoli somme di denaro, senza
la sicurezza di vedere riconosciuto un diritto o un
risarcimento il cui valore economico potrebbe essere minore
rispetto alle spese da sostenere per iniziare il relativo
procedimento.
E' pur vero che, anche dopo l'abrogazione della citata
disposizione, permangono almeno due norme che ancora prevedono
l'esonero dalle spese per gli atti processuali, l'una con
riguardo alla disciplina dei licenziamenti individuali,
l'altra in relazione al riconoscimento della gran parte delle
prestazioni INPS.
L'articolo 109 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, recante perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale, continua a prevedere che "Sono
esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa
giudiziaria tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti
di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria in
esecuzione del presente titolo" (Ricorsi e controversie) e che
"Gli atti o scritti ed i documenti che venissero prodotti
dalle parti sono pure esenti da tasse di bollo e di registro,
a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a
registrazione a termine fisso".
Non si può non considerare, tuttavia, che il rapporto tra
regime fiscale del processo ordinario e regime fiscale del
processo del lavoro è sempre stato un rapporto tra regola ed
eccezione. Così, il processo ordinario era soggetto alla tassa
di bollo, mentre il processo del lavoro ne era esentato
(appunto dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, come
modificato dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n.
533).
Questo rapporto si è conservato nella legislazione
successiva: in particolare l'articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, ha sostituito, al comma 1, per i
procedimenti ordinari, l'imposta di bollo, la tassa di
iscrizione a ruolo ed i diritti di cancelleria con un
contributo unificato per le spese sugli atti giudiziari. Il
comma 8 di tale articolo prevede, come eccezione, che tale
contributo non sia dovuto per "i procedimenti già esenti,
senza limite di competenza o di valore, dall'imposta di bollo,
di registro...." (cioè proprio per i processi del lavoro).
Resta però il problema che l'articolo unico della citata
legge n. 319 del 1958 esentava il processo del lavoro non solo
dall'imposta di bollo (ormai superata), ma anche dall'imposta
di registro che l'articolo 9 della citata legge 488 del 1999
non nomina.
Di fronte a tali norme - che si intersecano tra loro - si
apre senza dubbio un problema interpretativo e applicativo,
con il rischio che la "confusione" normativa possa portare a
interpretazioni negative rispetto alla tutela dei diritti dei
lavoratori, alla domanda di giustizia nell'ambito del rapporto
di lavoro e alla concreta possibilità di accesso alla
Giustizia in presenza di controversie che non possono che
trovare soluzione in ambito giudiziario.
Per tali motivi si ritiene indispensabile un intervento
legislativo finalizzato a modificare l'articolo 23 della legge
29 marzo 2001, nella parte in cui stabilisce l'abrogazione
dell'articolo unico della citata legge n. 319 del 1958, così
da ripristinare l'esenzione da qualsiasi onere o spesa, nel
processo del lavoro, sia nella fase del giudizio che in quella
esecutiva e fallimentare.