XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 802
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 23 dicembre 1996, n.
662, il Parlamento ha avviato la dismissione del patrimonio
immobiliare degli enti pubblici, attuando, in caso di vendita,
una serie di agevolazioni per gli inquilini, quali il diritto
di prelazione, lo sconto del 30 per cento sul prezzo di
mercato, l'intervento dell'ufficio tecnico erariale per la
determinazione di tale prezzo, nonché la garanzia del rinnovo
del contratto di locazione secondo le norme vigenti agli
inquilini titolari di basso reddito familiare.
La lettera c) del comma 109 dell'articolo 3 della
citata legge n. 662 del 1996 prevedeva che il diritto di
prelazione per il conduttore e la garanzia del rinnovo del
contratto in caso di vendita frazionata di immobili, si
applicassero anche nel caso di dismissione del patrimonio
immobiliare da parte di società privatizzate o di società da
queste controllate.
La legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999,
n. 488) ha esteso tali diritti al patrimonio degli enti
pubblici privatizzati e, quindi, anche a quelli dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni (INA) o ex INA.
Nel frattempo il Gruppo "Milano centrale" ha acquistato il
patrimonio ex INA, sicuramente ad un prezzo vantaggioso in
quanto nella valutazione dei complessi immobiliari sarà stato
tenuto in debito conto il diritto allo status di
inquilino con le relative agevolazioni e vincoli che al
momento detto status comportava.
Successivamente a questa alienazione in blocco il
Parlamento, nella legge finanziaria 2001, (legge 23 dicembre
2000, n. 388) ha abrogato la norma, ovvero proprio quella
lettera c) del comma 109 dell'articolo 3 della legge n.
662 del 1996, che garantiva le finalità sociali fin qui
assicurate, creando una disparità di trattamento tra gli
inquilini che nell'arco degli ultimi anni hanno acquistato
parte del patrimonio in oggetto e coloro che avrebbero voluto
farlo; creando inoltre una spinta speculativa dei grandi
gruppi immobiliari che da tale abrogazione hanno ottenuto il
duplice vantaggio di avere acquistato a prezzi vantaggiosi e,
in caso di alienazione, non dovere più attenersi a dette norme
agevolative.
La situazione ha creato palesi ingiustizie sia tra gli
stessi inquilini, sia a favore delle finanziarie che sono
state avvantaggiate ai danni dei nuclei familiari meno
abbienti.
Con la presente proposta di legge si vuole recuperare la
giustizia sociale violata, riproponendo le disposizioni
abrogate dall'articolo 43, comma 18, lettera b) della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il
2001), che, eliminando i diritti già riconosciuti agli
inquilini degli ex enti pubblici privatizzati, in particolare
lo sconto del 30 per cento per le loro case in vendita e il
diritto a mantenere il rapporto di locazione, rende di fatto
impossibile per moltissimi inquilini la permanenza nella loro
abitazione. Per sconfiggere, così, l'arroganza del potere
finanziario.