XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 799
Onorevoli Colleghi! - Sempre più cittadini italiani per
poter contrastare l'aumento della delinquenza ed in
particolare dei furti nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro
sono costretti ad acquistare sistemi di allarme elettronici.
Il problema della sicurezza è infatti particolarmente sentito
dai cittadini, che non si sentono più protetti non solo
all'esterno, ma neppure nei luoghi chiusi. Il fenomeno sta
dilagando a tale punto che si sentono ormai interessati anche
coloro che vivono in appartamenti e non solo i proprietari di
ville isolate.
Si sta registrando un notevole aumento delle vendite dei
sistemi di allarme via radio, del tipo Low Power Devices,
che sono costituiti da un apparato ricevente (unità di
controllo) e da apparati trasmittenti per i quali le ditte
costruttrici hanno richiesto regolare autorizzazione e
omologazione al Ministero delle comunicazioni - Direzione
generale pianificazione e gestione frequenza. Tali apparati di
debole potenza utilizzano le frequenze previste dal decreto
ministeriale 31 marzo 1983, e successive modificazioni. La
maggior parte dei sistemi di allarme è autorizzata dal
Ministero delle comunicazioni ai sensi delle norme ETSI
300-200 e della raccomandazione CEPT T/R 01-04 nelle bande di
frequenza 433,05-434,79 per una potenza massima di 10 mW.
L'impianto e l'esercizio degli apparati di debole potenza sono
soggetti al preventivo rilascio di autorizzazione da parte
degli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni, secondo quanto stabilito dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 1030 del 1988. I sistemi di
allarme citati sono autorizzati all'impiego in ausilio agli
addetti alla vigilanza per la sicurezza notturna, per gli
scopi di cui al primo comma dell'articolo 334 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, con l'obbligo dell'apposizione del marchio CEPT
LPD I, seguito dagli estremi della lettera di autorizzazione
da parte del Ministero delle comunicazioni - Direzione
generale pianificazione e gestione frequenze. Dopo
l'autorizzazione è previsto il pagamento di un canone annuo,
in conformità alla normativa vigente in materia. I possessori
e gli utilizzatori di tali apparati in mancanza
dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni ed in mancanza del pagamento del canone annuo
previsto incorrono in una sanzione amministrativa, come
previsto dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e
successive modificazioni.
La presente proposta di legge prevede che anche gli
apparecchi destinati a sistemi di allarme via radio, del tipo
Low Power Devices ad uso di civile abitazione, rientrino
nella previsione dell'articolo 338 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973,
ovvero non siano soggetti a concessione né al pagamento dei
canoni, purché tali apparecchi rechino il contrassegno
dell'Amministrazione delle comunicazioni. Sarebbe assurdo
infatti che i cittadini, che già si sentono depredati della
loro libertà, incappassero pure in sanzioni onerose per il
sistema di allarme acquistato qualora privo di
omologazione.