XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 799




        Onorevoli Colleghi! - Sempre più cittadini italiani per poter contrastare l'aumento della delinquenza ed in particolare dei furti nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro sono costretti ad acquistare sistemi di allarme elettronici. Il problema della sicurezza è infatti particolarmente sentito dai cittadini, che non si sentono più protetti non solo all'esterno, ma neppure nei luoghi chiusi. Il fenomeno sta dilagando a tale punto che si sentono ormai interessati anche coloro che vivono in appartamenti e non solo i proprietari di ville isolate.
        Si sta registrando un notevole aumento delle vendite dei sistemi di allarme via radio, del tipo Low Power Devices, che sono costituiti da un apparato ricevente (unità di controllo) e da apparati trasmittenti per i quali le ditte costruttrici hanno richiesto regolare autorizzazione e omologazione al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale pianificazione e gestione frequenza. Tali apparati di debole potenza utilizzano le frequenze previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1983, e successive modificazioni. La maggior parte dei sistemi di allarme è autorizzata dal Ministero delle comunicazioni ai sensi delle norme ETSI 300-200 e della raccomandazione CEPT T/R 01-04 nelle bande di frequenza 433,05-434,79 per una potenza massima di 10 mW. L'impianto e l'esercizio degli apparati di debole potenza sono soggetti al preventivo rilascio di autorizzazione da parte degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1030 del 1988. I sistemi di allarme citati sono autorizzati all'impiego in ausilio agli addetti alla vigilanza per la sicurezza notturna, per gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 334 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con l'obbligo dell'apposizione del marchio CEPT LPD I, seguito dagli estremi della lettera di autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale pianificazione e gestione frequenze. Dopo l'autorizzazione è previsto il pagamento di un canone annuo, in conformità alla normativa vigente in materia. I possessori e gli utilizzatori di tali apparati in mancanza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni ed in mancanza del pagamento del canone annuo previsto incorrono in una sanzione amministrativa, come previsto dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
        La presente proposta di legge prevede che anche gli apparecchi destinati a sistemi di allarme via radio, del tipo Low Power Devices ad uso di civile abitazione, rientrino nella previsione dell'articolo 338 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, ovvero non siano soggetti a concessione né al pagamento dei canoni, purché tali apparecchi rechino il contrassegno dell'Amministrazione delle comunicazioni. Sarebbe assurdo infatti che i cittadini, che già si sentono depredati della loro libertà, incappassero pure in sanzioni onerose per il sistema di allarme acquistato qualora privo di omologazione.




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