XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 791
Onorevoli Colleghi! - L'ingegneria genetica - in
particolare la sua applicazione in campo agricolo ed
alimentare - è una tecnologia nuova e molto incerta, criticata
in ambito scientifico e sociale, che ha realizzato solo in
piccola parte le sue promesse e ha già registrato alcuni
fallimenti. L'intera società rischia di divenire un test
di prova di questa tecnologia i cui benefìci e danni sulla
salute umana e sull'ambiente si conosceranno forse chiaramente
tra qualche decennio.
Ricordiamo che oggi su tutto il pianeta sono coltivate al
massimo 1.500 piante diverse. Ma il 95 per cento del
fabbisogno alimentare complessivo è fornito da solo 30 specie
diverse di piante.
Da sole 10 piante coltivate (soja, canna da zucchero,
patata, patata dolce, igname, miglio, grano, riso, mais e
sorgo) forniscono il 75 per cento dei prodotti alimentari più
consumati sulla terra.
Più del 60 per cento delle calorie d'origine vegetale è
ricavato da 3 soli cereali: frumento, riso e mais.
E' evidente che una dipendenza così forte, oltre a porre
l'intero pianeta in una situazione di forte fragilità
alimentare, rende scarsamente credibili strategie di sovranità
alimentare di qualunque Paese la cui popolazione abbia un
accesso insicuro e difficile al cibo. I rischi di insicurezza
alimentare si combattono, tra l'altro, diversificando
stabilmente e permanentemente le fonti di approvvigionamento
dell'alimentazione umana.
Molti, tra quanti sostengono che "per sfamare tutti, la
produzione agricola dovrà crescere dalle attuali due
tonnellate a ben cinque tonnellate per ettaro" (confronta
"Biotecnologia" - Corriere della Sera - Corriere Salute -
Forum Novartis. 1998 - pagina 11), ritengono che ormai
siamo definitivamente entrati nell'alba di una nuova epoca in
cui "se la speranza di vita supererà, come dicono gli
scienziati, i centoventi anni, lo si dovrà soprattutto ai
grandi traguardi ottenuti con l'uso delle biotecnologie"
(idem, pagina 5).
Questi stessi che ostentano tanta certezza, operando con
le tecnologie genetiche, sanno perfettamente quanto è scarso
ed ancora insufficiente il livello di conoscenze dei sistemi
complessi, dal corpo umano ai sistemi agroecologici, e
dell'interazione su questi delle manipolazioni genetiche.
I limiti delle conoscenze mettono a nudo non solo una
scienza prigioniera del pensiero unico e della cosiddetta
"cultura d'impresa", ma anche una criminalizzazione del
dissenso di quanti cercano un punto di vista originale ed
autonomo.
Uomini politici, ricercatori e persino religiosi, su
stampa e televisione, si limitano a sottoscrivere
acriticamente le decisioni dei consigli d'amministrazione di
poderose multinazionali, a "condirli" di giustificazioni non
richieste e per questo ancora meno accettabili, trasferendo -
con la forza delle lobbies- l'onere della prova
dell'esposizione al rischio proprio su chi il rischio dovrà
subirlo.
Né possiamo sentirci garantiti dall'affermazione riportata
in una nota del Ministero della sanità che "Tutte le pratiche
"relative alle sperimentazioni di organismi geneticamente
modificati (OGM)" sono state approvate o respinte sempre sulla
base dell'esame della completezza delle informazioni fornite
dagli interessati in merito alla sicurezza d'impiego nei
confronti della salute umana e della protezione dell'ambiente
(...)".
Non possiamo accettare che lo stesso richiedente sia la
base unica d'informazione e che si sostenga - su questioni di
così grande rilevanza - una pratica di autocertificazione. Ci
sembra di intravedere in questa procedura un perdurante
elemento di grave confusione tra chi deve, giustamente,
difendere i propri investimenti e le proprie attività
economiche e chi dovrebbe difendere gli interessi della
collettività, elaborando con strumenti autonomi un proprio
giudizio indipendente.
In effetti, il complesso sistema di normative, che vanno
dalla direttiva sulla brevettazione degli OGM alle regole
stabilite per i novel food, alla direttiva 90/220/CEE
del Consiglio, del 23 aprile 1990, ed alla nuova direttiva in
materia 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, fino alle regolamentazioni relative agli
standard di qualità stabilite dal Codex
Alimentarius- presentate come risultati di approfondite
valutazioni tecniche - hanno la loro quasi esclusiva origine
da decisioni politiche e da esigenze di controllo
economico.
Tra gli impatti non considerati nelle valutazioni
sull'emissione deliberata di OGM c'è proprio l'impatto sui
sistemi agrari, che per la natura stessa dell'applicazione
delle tecnologie genetiche oggi commercializzate (sementi,
ormoni della crescita animale, eccetera) sono i più esposti ai
rischi.
Evidentemente non accettiamo l'assunto che la creazione
varietale ottenuta attraverso tecnologie genetiche sia solo un
altro metodo per ottenere nuove varietà di piante, non
dissimile da quelli che non utilizzano l'ingegneria genetica
di cui può essere considerato un'estensione. Meccanismi e
potenzialità, al contrario, sono profondamente diversi. E'
importante ricordarlo.
Così come ricordiamo ancora una volta che i rischi per
sistemi complessi e fragili come quelli agrari, già in gran
parte modificati radicalmente dall'imposizione di regole
produttive di tipo industriale, devono essere misurati con
modalità specifiche, puntuali e adeguate alla diversità di
questi stessi sistemi.
In effetti lo stesso Ministero delle politiche agricole
italiano in una sua relazione interna scriveva: "(...)
programmi di monitoraggio ad hoc dovrebbero essere
predisposti in collaborazione tra autorità centrali e
regionali e al fine di verificare i rischi dell'impatto delle
biotecnologie sull'ecosistema ambiente-agricoltura" (1997).
Ed il "Journal of Experimental Botany" (volume 46,
numero 286; pagine 467-488; maggio 1995) riporta in un
documentato articolo di H.J.Rogers e H.C. Parkes una serie di
valutazioni dell'impatto dei rilasci di piante transgeniche
nell'ambiente.
Facendo una revisione dei risultati conosciuti dei test
effettuati in tutto il mondo, gli stessi confermano che
"(...) il trasferimento dei transgeni da una pianta
geneticamente modificata a specie apparentate o relative
diventa sempre più probabile (...)" ed aggiungono che "(...)
lo spostamento attraverso il pianeta di prodotti alimentari
(nda o materie prime agricole) potrebbe rendere questa
trasmigrazione delle piante GM estremamente rapida da aree
dove i selvatici apparentati sono scarsi in aree da cui
originariamente si sono sviluppate le specie oggi coltivate in
cui si trova un numero rilevante di specie selvatiche
sessualmente compatibili con la PGM". E poiché la maggior
parte dei centri di diversità è concentrata nei Paesi del sud
del mondo, si aggiungerebbe, per questi, al danno la beffa
della pretesa di quanti continuano a ripetere - senza prova
alcuna - che "(...) per raddoppiare o triplicare la produzione
mondiale di cibo necessario a sostentare una popolazione
mondiale di 11 miliardi entro il 2050 è indispensabile
l'apporto delle biotecnologie (...)" (Cornell
University, Ithaca, USA ed altri).
Anche la dormienza dei semi può essere un poderoso mezzo
di dispersione sia tra i selvatici apparentati che nelle
sementi della varietà in coltivazione o del suo eventuale
successivo rinselvatichimento. Infatti, già oggi "(...) almeno
30 specie coltivate in Europa hanno invaso habitat
naturali alterandone la vegetazione (...)" (idem). A
questo proposito piante come colza, vite, olivo e cicorie, che
trovano il loro centro d'origine proprio nel bacino del
Mediterraneo, sono esposte a contaminazione biologica certa da
parte di piante geneticamente manipolate.
Per evitare i rischi non basta quindi prevedere misure
quali le distanze di isolamento ma occorre un'attenta analisi
delle coltivazioni locali, delle popolazioni che le
compongono, dei sistemi di rotazione e dell'uso agricolo che
se ne fa.
Evidentemente alcune di queste disposizioni sono contenute
anche nei formulari previsti dalla citata direttiva 90/220/CEE
sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM ma, al di là
dell'effettivo rispetto delle prescrizioni, dobbiamo sempre
ricordare che i dossier di richiesta delle industrie
sono l'unica base di informazione che viene utilizzata per
decidere delle notifiche e delle autorizzazioni ai campi prova
ed alla successiva immissione in commercio.
Lo stesso Ministero delle politiche agricole, in una sua
relazione sulle biotecnologie vegetali e piante GM sostiene
"(...) c) sistema attuale autoreferente: giudizio di
efficacia. L'amministrazione pubblica deve riuscire a fornire
un giudizio di efficacia sulle sperimentazioni in corso o
effettuate, al momento peraltro ciò non è possibile perché il
sistema è autoreferente".
Ammesso che oggi vi siano tra quelli utilizzati dalle
imprese particolari protocolli per valutare l'impatto sui
sistemi agrari, vista l'impostazione anche culturale e
scientifica dominante, sappiamo che questi protocolli sono
generali e unici. Molti autori, al contrario, fanno
riferimento continuo alla necessità di protocolli specifici e
di tempi lunghi in cui si devono eseguire le prove
sperimentali. Ne occorrono per valutare l'impatto della
coltivazione di piante GM resistenti all'attacco di insetti,
all'attacco di virus, di patogeni di origine fungina o
batterica. Così come ne occorrono di diversi se la pianta è
portatrice di caratteri modificati per ottenere resistenze
multiple. Ne occorrono per valutare l'impatto sul suolo e sui
microrganismi che lo fanno vivere. Ne occorrono per valutare
l'impatto delle modificazioni che inducono resistenza a
specifici erbicidi sul resto delle coltivazioni e sulle erbe
spontanee, in ogni particolare ecosistema. E' noto, infatti,
il rafforzamento di fenomeni di colonizzazione in caso di
trasferimento della resistenza sulle erbe infestanti. Lo
stesso fenomeno si produce se vengono trasferite per via
genetica alcune qualità come la resistenza alla siccità o ai
suoli salmi, provocando dinamiche sostituzioni nell'equilibrio
di ecosistemi, di agroecosistemi e modificazioni sostanziali
nelle stesse coltivazioni. Comunque il risultato certo è
quello di una forte accelerazione alla velocità di distruzione
della biodiversità. In particolare di quella più connessa con
le attività agricole.
Comunque Rogers e Parkes (idem) ci ricordano che
"(...) è quasi certo che se piante GM sono coltivate a fini
commerciali secondo gli standard (agricoli) attuali, la
fuga del transgene accadrà (...)". Da questa affermazione
molti, come i proponenti, traggono la conseguenza che sia
necessario imporre cambiamenti nelle pratiche agricole per la
coltivazione di piante GM ed una moratoria fino a quando
queste pratiche agricole non saranno identificate.
Intendiamo anche richiamare qui brevemente la base
giuridica della presente proposta di legge, ed in
particolare:
la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante "Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi,
fatta a Rio de Janeiro il 15 giugno 1992" ed in particolare
gli articoli 6, 7, 12, 13, 17 e 18 della convenzione;
la deliberazione 16 marzo 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994, del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
recante "Approvazione delle linee strategiche per l'attuazione
della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del
piano nazionale sulla biodiversità";
la Convenzione di Berna sulla conservazione della vita
selvatica e degli habitat naturali europei (1979), la
Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie
migratrici (1983), il Mandato di Djakarta (1995), e per quanto
riguarda specificatamente la regione del bacino del
Mediterraneo e quindi il nostro Paese, il Protocollo sulle
aree specialmente protette e sulla diversità biologica nel
Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (10 giugno
1995);
la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, sulla conservazione degli habitat (resa esecutiva
con regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
le direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE del Consiglio, del
23 aprile 1990, rispettivamente sull'uso confinato e il
rilascio deliberato di OGM, rese esecutive con i decreti
legislativi n. 91 del 1993 e n. 92 del 1993 che definiscono le
regole per l'emissione deliberata e l'immissione in commercio
di OGM (la direttiva 90/220/CEE è stata abrogata dalla
direttiva 2001/18/CE);
il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari;
l'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità
europea;
il principio di precauzione introdotto dalla direttiva
92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti, resa esecutiva con decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 115;
le decisioni dell'Unione europea 93/584/CEE in data 22
ottobre 1993 e 94/730/CE in data 4 novembre 1994, relative
alle procedure semplificate di notifica da applicare alla
direttiva 90/220/CEE e le loro implicazioni;
il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 gennaio 1997, relativo ai Novel
food;
il regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio, del 26
maggio 1998, sull'etichettatura obbligatoria e le modifiche
relative;
la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante "Disciplina
dell'attività sementiera";
la legge quadro sulle aree protette (6 dicembre 1991, n.
394);
il Libro bianco della Commissione sulla sicurezza
alimentare del 13 gennaio 2000 e il programma d'azione
legislativa in esso contenuto;
gli articoli 846 e 847 del codice civile e l'articolo 42
della Costituzione che consentono di intervenire con misure
che limitano le prerogative dei diritti di proprietà
privata;
l'articolo 32, primo comma, della Costituzione, che
tutela la salute dei cittadini;
l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128,
articolo 3, comma 2, che stabilisce che nella composizione dei
prodotti per lattanti e bambini fino ai tre anni è necessario
prestare particolare attenzione alla conservazione, alla
freschezza e all'assenza di sostanze tossiche e nocive negli
ingredienti usati e, perciò, gli stessi non devono contenere
residui di antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, né devono
contenere prodotti GM.
Ad oggi sono commercializzabili anche nel nostro Paese i
seguenti OGM di interesse agricolo:
a) semi di colza ibrido tollerante gli
erbicidi;
b) semi di soia aventi una maggiore tolleranza
all'erbicida glifosate;
c) semi di cicoria maschiosterile con tolleranza
parziale all'erbicida glufosinato-ammonio;
d) semi di granoturco GM con proprietà insetticide
conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore
tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio;
e) semi di colza primaverile GM;
f) semi di granturco GM.
Preme inoltre ricordare:
a) che l'ingegneria genetica e in particolare la
sua applicazione in campo agricolo ed alimentare è una
tecnologia nuova e molto incerta, criticata in ambito
scientifico e sociale, che ha realizzato solo in piccola parte
le sue promesse e ha già registrato alcuni fallimenti;
b) che un uso non controllato delle tecnologie
genetiche rischia di trasformare l'intera società in un
test di prova di questa tecnologia i cui benefìci e
danni sulla salute umana e sull'ambiente si conosceranno con
più precisione solo tra qualche decennio;
c) che i rischi conseguenti all'introduzione
nell'ambiente di organismi ottenuti con le tecniche della
manipolazione genetica risultano particolarmente gravi in
quanto tali organismi sono viventi e si riproducono, dunque
potrebbero sfuggire al controllo degli esseri umani;
d) che qualunque applicazione di nuove tecnologie
impone l'emanazione di direttive precise da parte delle
amministrazioni responsabili e un'attenta verifica degli
impatti sull'ambiente e sulla salute umana delle tecnologie
stesse, in applicazione del principio di precauzione e del
diritto ad un consenso informato da parte dei cittadini;
e) che è necessario tenere conto della complessità
degli elementi di valutazione, che riguardano il possibile
impatto degli OGM non solo sulla salute umana, ma anche
sull'ambiente, sui sistemi agrari e di produzione, sulla
specificità e originalità delle produzioni;
f) che l'introduzione di OGM, promuovendo
un'agricoltura di tipo intensivo e industriale, può produrre
un impatto negativo sui sistemi agrari di tipo tradizionale
tipici delle nostre regioni e ridurre drasticamente il
vantaggio economico che le produzioni tipiche regionali hanno
sul mercato nazionale ed internazionale;
g) che la stessa Unione europea ritiene necessario
invertire tale tendenza, favorendo il ritorno ad
un'agricoltura diversificata e a metodi di coltivazione
biologici e biodinamici incentivando i "comportamenti
virtuosi" attraverso importanti finanziamenti;
h) che è necessario tutelare alcune aree di
particolare interesse ambientale o economico, nonché gli
agricoltori che decidono di praticare metodi di agricoltura
biologica e biodinamica nelle loro aziende;
i) che l'introduzione di prodotti contenenti OGM
nell'alimentazione costituisce un elemento nuovo e allo stato
attuale non sono state effettuate sufficienti verifiche per
garantire l'innocuità di tali prodotti;
l) la necessità di proteggere le categorie più
esposte dal punto di vista della salute e di rendere comunque
tutti i cittadini del nostro Paese consapevoli della qualità
della loro alimentazione.
Riteniamo obbligatoria l'applicazione nel nostro Paese del
"principio di precauzione" (precautionary principle) e
del "consenso informato" (prior informed consent),
princìpi che sono i riferimenti ideali che ufficialmente
dovrebbero guidare le politiche nazionali e comunitarie
relative agli OGM.
Constatiamo che in verità ben altri sono i princìpi fin
qui seguiti nella autorizzazione della sperimentazione e del
commercio degli OGM.
Ad esempio la modifica della citata direttiva 90/220/CEE
(successivamente abrogate dalla citata direttiva 2001/18/CE) è
avvenuta nel chiuso delle stanze dei comitati scientifici che
hanno rafforzato il loro potere di decisione e la loro
autonomia da qualunque trasparente controllo collettivo e
politico.
Noi qui ribadiamo le critiche delle associazioni
(GREENPEACE ed altri) alle modifiche proposte:
a) no alla liberalizzazione delle procedure
amministrative e degli ambiti amministrativi: occorre una sola
direttiva di riferimento che contenga i dispositivi relativi
all'emissione, alla immissione ed alla disseminazione
commerciale o sperimentale degli OGM;
b) è necessario un quadro di indicazioni che
stabiliscano come comportarsi e chi sanzionare in caso di
disseminazione illegale o accidentale;
c) l'ambiente deve essere inteso nel senso ampio
del termine, includendo i sistemi agroecologici e quelli non
agricoli;
d) la valutazione dei rischi indiretti sulla
salute e sull'ambiente deve tenere conto anche degli aspetti
quantitativi (larga diffusione o largo uso) e delle
conseguenze indotte (resistenza, aumento dell'uso di erbicidi
e di altri elementi nocivi, eccetera);
e) il principio di precauzione deve essere
all'origine di tutte le valutazioni di rischio: la mancanza di
certezza scientifica completa o di consenso sulla qualità e
quantità dei rischi o sulla probabilità di effetti non voluti
non può essere utilizzata come ragione per rifiutare le
necessarie misure di prevenzione di questi rischi;
f) occorre una griglia esaustiva capace di
prevedere i rischi e non un elenco di quello che già si sa dei
possibili rischi: la mancanza di conoscenza è motivo di
sospensione. Occorre stabilire una lista aperta di criteri di
esclusione;
g) oltre agli attuali impatti valutati solo per
parzialità ed in modo riduzionista, occorre predisporre - alla
luce di un paradigma della ricerca diverso da quello
meccanicista seguito dalla tecnologia genetica - un insieme di
protocolli capaci di valutare l'impatto sui sistemi complessi,
caso per caso e con esemplificazioni sufficientemente
dimensionate alla rappresentatività della complessità;
h) procedure: non esiste evidenza scientifica tale
da giustificare la creazione di due categorie, di cui la prima
a "minore rischio". In particolare la semplificazione delle
procedure sperimentali per quegli OGM che hanno subìto prove
in Paesi non membri dell'Unione europea (tipo USA)
obbligherebbe anche Paesi europei totalmente contrari alle
biotecnologie ad accettarne la sperimentazione secondo
protocolli non da loro definiti;
i) comitati scientifici: questi devono avere un
ruolo esclusivamente accademico e fornire tutti gli elementi
d'analisi che illustrino i rischi possibili ed i risultati
delle acquisizioni sperimentali. Non devono emettere giudizi
di valore. La decisione deve restare di stretta competenza
delle autorità politiche.
Per quello che riguarda la situazione in Italia da cui
derivano compiti anche per le regioni, le scarne indicazioni
fornite dalla circolare dell'allora Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali n. 36659 del 15 dicembre 1997
relativa alle sole prove necessarie alla registrazione nel
catalogo varietale delle sementi non possono in nessun modo
essere considerate "un protocollo di monitoraggio dei rischi"
né tantomeno linee guida per una corretta tenuta - secondo
norme di sicurezza agricola, ambientale e sanitaria - di campi
prova per emissione deliberata di OGM. La circolare inoltre
non introduce nessun elemento obbligatorio e monitorabile che
abbia attinenza specifica al carattere transgenico della
semente in prova e che quindi sia capace di provocare il
rigetto delle prove stesse.
Più in generale l'insistenza da parte del medesimo
Ministero sulla necessità di seguire procedure standard
tradisce la mancanza di procedure specifiche e puntuali e
lascia a "(...) le eventuali particolari indicazioni fornite
dai costitutori" il compito di immaginare misure di sicurezza
a cui attenersi per le coltivazioni in pieno campo. In
particolare per quanto concerne l'isolamento
spaziale/temporale delle piante GM non sono fissati criteri di
riferimento minimi obbligatori (confronta The opportunity
for escape of engineered genes from transgenie crops- J.F.
Hancock, R. Grumet, S.C. Hokanson - in HortScience
volume 31 (7) - december 1996). Viene inoltre ignorata
la necessità, comunque, di procedere alle prove sulla base di
criteri che coprano diversi cicli vitali della specie e a
"case-by-case basis". (confronta Molecular
Ecology, diverse annate).
Sappiamo che un campo-prova non può essere considerato -
da un punto di vista scientifico - un effettivo
test/prova della natura, qualità e quantità dei rischi
collegati ad uno specifico OGM: una piccola popolazione
confinata in un campicello, isolata dall'azione complessa di
un agroecosistema, non può fornire - ammesso che vi siano
protocolli specificatamente previsti - evidenze scientifiche
in grado di assicurare "l'insignificanza" dei rischi agricoli
ed ambientali. A questo proposito si rileva come non sia dato
sapere, ad esempio, se i dossier preparati dalle imprese
contengano una qualche valutazione dell'impatto che alcuni OGM
hanno sulla ecologia dei suoli agrari: cambiamenti in gruppi
specifici di organismi, modificazioni funzionali e diversità
biologica degli organismi presenti. D'altra parte metodi per
identificare le modificazioni e per misurare l'impatto di
queste modificazioni sono noti e possono essere ulteriormente
sviluppati.
Infatti l'eterogeneità dei suoli, la stratificazione dei
residui vegetali a differenti stadi di decomposizione, le
modalità con cui si sposta la fauna del suolo e si organizza
la flora, pongono molti problemi nel definire generici
protocolli di risk assessment. Così è noto che l'impatto
delle modificazioni indotte su invertebrati non nocivi, nel
caso che vi siano effetti tossici, sarà difficilmente rilevato
nel quadro di un campo prova con limitate quantità di OGM
rilasciati ed in una situazione agricola "sperimentale",
quindi estremamente frammentata ed ecologicamente ridotta. Per
monitorare l'impatto globale di un rilascio su grande scala di
una tossina occorre, evidentemente, misurare un largo spettro
di effetti attraverso una combinazione di prove di
laboratorio, esperimenti in pieno campo e, soprattutto, un
monitoraggio di lungo periodo (riferimento: AAVV).
Totalmente privo di valore ci sembra - quindi - il
continuo riferirsi sia da parte del Ministero della sanità che
del Ministero delle politiche agricole e forestali alla citata
direttiva 90/220/CEE ed alla conseguente legislazione
nazionale, poiché questa non definisce né quali prove devono
essere superate per avere un giudizio di "sicurezza", nè quali
danni devono essere causati all'ambiente per avere un giudizio
di danno ambientale. Trasferisce la responsabilità per
l'identificazione di protocolli e parametri per misurare
rischi e danni tutta intera ai singoli Stati, poiché le
procedure comunitarie restano flessibili - fino ad ora,
malgrado la forte pressione delle industrie che chiedono
procedure rigide di valutazione - così come resta lasciata
all'iniziativa degli Stati membri dell'Unione europea
l'interpretazione del concetto di "effetti negativi sulla
salute umana e sull'ambiente".
La citata direttiva 90/220/CEE, recepita in Italia, e la
nuova direttiva 2001/18/CE in materia non definiscono il
concetto di rischio come tale. E' stata e resta una chiara
scelta politica quella operata dall'Italia di non dare nella
legge di recepimento nessuna definizione del concetto di
"rischio accettabile", visto che il nostro Governo in quella
legge non ha fatto altro che trascrivere letteralmente la
direttiva.
In mancanza di una definizione di uno standard di
riferimento per giudicare l'impatto sull'agricoltura o per
misurare la qualità e la quantità dei rischi, devono essere
gli Stati membri dell'Unione europea a definire gli
standard a cui fare riferimento nell'emettere i giudizi
sia per l'emissione deliberata che per l'immissione in
commercio di OGM. Sono le autorità nazionali che - con la
notifica alle autorità comunitarie - aprono di fatto la via
all'introduzione di OGM in Europa.
Ad oggi non ci risulta che questa definizione di
standard e dei conseguenti protocolli di ricerca siano
stati definiti nel nostro Paese; tantomeno ci sembra esistano
rigorose procedure di valutazione per misurare
qualitativamente e quantitativamente gli impatti sulla nostra
agricoltura.
E' nostro dovere segnalare che l'inconsistenza delle
misure di sicurezza proposte e la mancanza di un'effettiva
consolidata valutazione dei rischi che corrono specifici
comparti della agricoltura regionale (biologico, prodotti di
qualità, prodotti mediterranei, eccetera) non fanno che
aumentare le preoccupazioni di agricoltori e consumatori.
Le forti preoccupazioni del mondo agricolo sono ben
esemplificate da quanto è avvenuto nell'anno 2000 in Francia
con l'arresto di noti dirigenti sindacali degli agricoltori e
con il conseguente pronunciamento del Consiglio di Stato.
D'altra parte le tecnologie genetiche di cui oggi stiamo
parlando - quelle che ritroviamo negli elenchi delle notifiche
approvate comunicate dal Ministero della sanità - espongono i
sistemi agrari, e tra questi quelli che hanno una forte base
anche sulla diversità biologica originale (il Mediterraneo è
centro d'origine di più di 80 specie di interesse agricolo) a
rischi certi di riduzione drastica della loro capacità di
resistenza, sopravvivenza e autorigenerazione per omologarli a
sistemi agrari artificialmente omogenei e tremendamente
semplificati. Sistemi agrari quindi fragili e dipendenti. La
loro fragilità si ripercuote amplificata sulle economie che su
questi sistemi trovano il loro fondamento. Comincia qui un
ciclo estremamente pericoloso per l'agricoltura regionale.
Per questo in diverse sedi istituzionali ed attraverso un
fitto scambio di corrispondenza anche tra le autorità
nazionali e le singole regioni (Lazio, Toscana, Abruzzo,
Molise, Puglia, Marche, eccetera) con il Ministero della
sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali
si è consolidato il pacchetto di richieste qui riassunte:
a) si decreti una moratoria della sperimentazione
in pieno campo e dell'immissione in commercio di sementi
GM;
b) si avvii un programma complessivo per la
valutazione d'impatto sui sistemi agrari;
c) si effettui la segregazione totale delle
materie prime GM.
E' inoltre utile ricordare che il "Parlamento (europeo),
considerando che sussistono dubbi quanto all'innocuità del
granturco geneticamente modificato di cui la Commissione ha
autorizzato la commercializzazione, chiede che la procedura di
autorizzazione di tale prodotto venga riaperta e
l'autorizzazione sospesa fino al completamento della nuova
valutazione. Esso chiede che, più in generale, le procedure
miranti ad autorizzare la commercializzazione di organismi
geneticamente alterati vengano riviste. Nel riaffermare che la
sicurezza alimentare deve prevalere sulle considerazioni a
carattere commerciale, esso lamenta inoltre che le norme
dell'Organizzazione mondiale del commercio impongono ai Paesi
importatori di provare la nocività di un prodotto e non a
quelli esportatori di dimostrarne l'innocuità" (Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. 132 del 28 aprile
1997).
I rischi biotecnologici spesso passano inosservati ma non
per questo non esistono o non sono reali e possono in ogni
momento esplodere in modo tale da non poter più essere
controllati.
I rischi conseguenti all'introduzione nell'ambiente di
organismi ottenuti con le tecniche della manipolazione
genetica risultano particolarmente gravi in quanto, come
affermano scienziati di fama mondiale, "contrariamente ai
prodotti chimici nocivi, come pesticidi e
cloro-fluoro-carburi, i prodotti dell'ingegneria genetica non
possono essere ritirati dal mercato, i risultati sono
sostanzialmente nuovi organismi che si autoriproducono, e sono
quindi permanenti, una volta creati non possono essere
ritirati" (George Wald, The case against genetic
engineering).
Per questo è fondamentale che il nostro Paese si doti di
un quadro giuridico di riferimento per le decisioni che
riguardano la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione
e la commercializzazione di OGM e dei prodotti da essi
derivati.
I princìpi guida di tale testo sono il già citato
principio di precauzione e il diritto ad un consenso informato
da parte di tutti i cittadini.
Nell'applicazione del principio di precauzione si tiene
conto della complessità degli elementi di valutazione, che
riguardano il possibile impatto di tali organismi sulla salute
umana, ma anche sull'ambiente, sui sistemi agrari e di
produzione, sulla specificità e originalità della produzione
agroalimentare regionale.
Lo sviluppo negli ultimi decenni di un'agricoltura
impegnata a produrre materie sempre più omogenee, unitamente a
metodi di trasformazione a carattere industriale, hanno
indotto gli agricoltori ad abbandonare molte varietà,
cultivar, razze tradizionali a favore di varietà ad alto
rendimento. La stessa ricerca nel settore si è sempre più
orientata a partire dagli inizi del secolo verso la creazione
o la stabilizzazione di un ridotto numero di specie e varietà
iperproduttive.
Contemporaneamente un'agricoltura sempre più specializzata
ha prodotto un progressivo impoverimento dei suoli ed ha reso
le produzioni più esposte a parassiti e predatori, rendendo
necessario il ricorso a quantità crescenti di fertilizzanti e
pesticidi di sintesi. L'uso massiccio della chimica in
agricoltura è come noto una delle cause dell'inquinamento
ambientale.
Al fine di tutelare le aree di particolare interesse
ambientale, quelle delle produzioni biologiche e di qualità e
i siti di protezione della biodiversità, la presente proposta
di legge dispone il divieto di coltivare e allevare piante e
animali GM o altro tipo di OGM. La proposta di legge vieta
inoltre l'uso di OGM nelle aree di proprietà pubblica e nei
demani di proprietà collettiva, della cui conservazione per le
future generazioni le istituzioni sono responsabili e consente
agli agricoltori di fare richiesta che i terreni di loro
pertinenza siano dichiarati esenti da OGM, partendo dal
presupposto del limite sociale alla proprietà privata previsto
dal nostro ordinamento nazionale (articoli 846 e 847 del
codice civile e articolo 42 della Costituzione).
Nelle more della messa a punto di protocolli idonei per la
valutazione dei rischi di impatto è vietata inoltre la
coltivazione in pieno campo, su tutto il territorio, di piante
GM.
Con la presente proposta di legge si dispone altresì
l'esclusione dalla protezione dei marchi di qualità e dai
finanziamenti erogati dalle regioni o dallo Stato delle
aziende che utilizzano piante o animali GM o mangimi
contenenti prodotti derivati da OGM.
L'introduzione di prodotti contenenti OGM
nell'alimentazione costituisce un elemento nuovo. Allo stato
attuale non sono state effettuate sufficienti verifiche per
garantire l'innocuità di tali prodotti; al contrario alcuni
ricercatori affermano che sia da individuare proprio nell'uso
di OGM l'attuale incremento delle allergie e delle
intolleranze alimentari.
Al fine di proteggere le categorie più esposte dal punto
di vista della salute, è quindi introdotto il divieto all'uso
di OGM nella preparazione dei pasti delle mense scolastiche e
prescolastiche e negli ospedali e nei luoghi di cura. Analogo
divieto viene esteso alle mense degli uffici pubblici sui
quali ha competenza la regione.
Per tutelare comunque tutti i cittadini da un potenziale
uso non consapevole di prodotti GM nell'alimentazione, si dà
applicazione alla direttiva comunitaria sull'etichettatura,
indicando l'obbligo per i gestori di esercizi commerciali che
vendono prodotti per l'alimentazione umana ed animale di
verificare la corretta etichettatura in base alla normativa
vigente dei prodotti messi in vendita e la segregazione in
scaffali distinti dei prodotti contenenti OGM.
E' inoltre incentivata la vendita di prodotti esenti da
OGM, tramite la pubblicizzazione a cura della regione degli
esercizi commerciali che scelgono tale linea di condotta.
Per quanto riguarda la ricerca si riconosce titolo
preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione
dei sistemi agrari ed a quelle tecniche di creazione varietale
che realizzano varietà con un più alto grado di diversità che
possono essere ulteriormente sviluppate dagli agricoltori
stessi.
Per le emissioni deliberate a titolo sperimentale
autorizzate dal Ministero della sanità, si riconosce il
diritto ad essere informati per i comuni nei quali avviene la
sperimentazione e per gli agricoltori le cui aziende confinano
con quelle oggetto delle sperimentazioni.
Tra le finalità della legge inoltre viene individuata la
necessità di promuovere e realizzare campagne di informazione
ed educazione alimentare rivolte a diverse categorie di
cittadini, in particolare agricoltori, consumatori, operatori
scolastici e sanitari.
Da ultimo si ringrazia l'organizzazione non governativa
Centro internazionale crocevia, che ha fornito un fondamentale
supporto tecnico e di esperienze per l'elaborazione della
presente proposta di legge.
La proposta di legge è composta da 11 articoli.
L'articolo 1 indica gli obiettivi che ci si prefigge. In
particolare è dato risalto al principio di precauzione in
materia di tutela ambientale previsto dal vigente Trattato
dell'Unione europea che si sostanzia in questa sede nella
difesa della biodiversità, specificità e territorialità della
produzione agroalimentare italiana. Particolare interesse è
anche attribuito alla promozione della ricerca scientifica nel
settore agricolo.
Nell'articolo 2, al fine di tutelare le aree di
particolare interesse ambientale, quelle delle produzioni
biologiche e di qualità e i siti di protezione della
biodiversità, si dispone il divieto di coltivare e allevare
piante e animali GM o altro tipo di OGM in tali aree. Si vieta
inoltre l'uso di OGM nelle terre civiche e nelle università
agrarie da parte dello Stato, che si fa garante responsabile
per le future generazioni per il mantenimento della
biodiversità. Viene riconosciuto alle comunità locali il
diritto di richiedere alla regione la dichiarazione di parti
del proprio territorio come esenti da OGM.
L'articolo 3 stabilisce che nelle more della messa a punto
di protocolli idonei per la valutazione dei rischi di impatto
è vietata fino a tutto il 2006 la coltivazione in pieno campo,
su tutto il territorio, di piante GM.
L'articolo 4 dispone altresì l'esclusione dalla protezione
dei marchi di qualità e dai finanziamenti erogati dallo Stato
delle aziende che utilizzano piante o animali GM o mangimi
contenenti prodotti derivanti da OGM.
Sulla base di quanto già accolto nella legislazione
nazionale con il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 aprile 1999, n. 12, con il divieto di
presenza di OGM negli alimenti per la prima infanzia, al fine
di tutelare precauzionalmente altri soggetti in fase delicata
di crescita o di condizione patologica, nell'articolo 5 si
stabilisce il divieto all'uso di OGM nella preparazione dei
pasti delle mense scolastiche e si dispone una direttiva in
tale senso per le regioni mirata ai pazienti ospedalieri.
Nell'articolo 6 si dispongono regole per un'etichettatura
chiara dei prodotti contenenti OGM e per la separazione dagli
altri scaffali nella distribuzione e nell'offerta commerciale
al dettaglio.
L'articolo 7 è particolarmente innovativo: si prevede
l'istituzione della Commissione nazionale per le biotecnologie
genetiche. E' altresì regolamentato il finanziamento privato
alle attività di ricerca pubblica, in quanto al giorno d'oggi
pur essendo di massima un meccanismo giuridicamente legittimo,
esso avviene nei più vari campi in maniera talvolta
"selvaggia" e senza regole, cosa che in più di un'occasione
lascia intravedere una sorta di "moral suasion". Quanto
definito per le biotecnologie potrebbe essere utilmente esteso
ad altri finanziamenti privati alle attività di ricerca
pubblica.
L'articolo 8 prevede semplici procedure per l'informazione
agli enti locali e agli agricoltori dell'esistenza nel
territorio di coltivazioni di OGM.
L'articolo 9 sviluppa la necessità di promuovere e
realizzare campagne di informazione ed educazione alimentare
rivolte a diverse categorie di cittadini, in particolare
agricoltori e consumatori associati.
L'articolo 10 prevede l'impianto sanzionatorio.
L'articolo 11 prevede che le imprese di produzione con
consistente apporto di innovazioni biotecnologiche versino
ogni anno lo 0,25 per cento del proprio fatturato alle regioni
che destinano tali risorse alla difesa ed al mantenimento
della biodiversità di interesse agrario.