XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 791




        Onorevoli Colleghi! - L'ingegneria genetica - in particolare la sua applicazione in campo agricolo ed alimentare - è una tecnologia nuova e molto incerta, criticata in ambito scientifico e sociale, che ha realizzato solo in piccola parte le sue promesse e ha già registrato alcuni fallimenti. L'intera società rischia di divenire un test di prova di questa tecnologia i cui benefìci e danni sulla salute umana e sull'ambiente si conosceranno forse chiaramente tra qualche decennio.
        Ricordiamo che oggi su tutto il pianeta sono coltivate al massimo 1.500 piante diverse. Ma il 95 per cento del fabbisogno alimentare complessivo è fornito da solo 30 specie diverse di piante.
        Da sole 10 piante coltivate (soja, canna da zucchero, patata, patata dolce, igname, miglio, grano, riso, mais e sorgo) forniscono il 75 per cento dei prodotti alimentari più consumati sulla terra.
        Più del 60 per cento delle calorie d'origine vegetale è ricavato da 3 soli cereali: frumento, riso e mais.
        E' evidente che una dipendenza così forte, oltre a porre l'intero pianeta in una situazione di forte fragilità alimentare, rende scarsamente credibili strategie di sovranità alimentare di qualunque Paese la cui popolazione abbia un accesso insicuro e difficile al cibo. I rischi di insicurezza alimentare si combattono, tra l'altro, diversificando stabilmente e permanentemente le fonti di approvvigionamento dell'alimentazione umana.
        Molti, tra quanti sostengono che "per sfamare tutti, la produzione agricola dovrà crescere dalle attuali due tonnellate a ben cinque tonnellate per ettaro" (confronta "Biotecnologia" - Corriere della Sera - Corriere Salute - Forum Novartis. 1998 - pagina 11), ritengono che ormai siamo definitivamente entrati nell'alba di una nuova epoca in cui "se la speranza di vita supererà, come dicono gli scienziati, i centoventi anni, lo si dovrà soprattutto ai grandi traguardi ottenuti con l'uso delle biotecnologie" (idem, pagina 5).
        Questi stessi che ostentano tanta certezza, operando con le tecnologie genetiche, sanno perfettamente quanto è scarso ed ancora insufficiente il livello di conoscenze dei sistemi complessi, dal corpo umano ai sistemi agroecologici, e dell'interazione su questi delle manipolazioni genetiche.
        I limiti delle conoscenze mettono a nudo non solo una scienza prigioniera del pensiero unico e della cosiddetta "cultura d'impresa", ma anche una criminalizzazione del dissenso di quanti cercano un punto di vista originale ed autonomo.
        Uomini politici, ricercatori e persino religiosi, su stampa e televisione, si limitano a sottoscrivere acriticamente le decisioni dei consigli d'amministrazione di poderose multinazionali, a "condirli" di giustificazioni non richieste e per questo ancora meno accettabili, trasferendo - con la forza delle lobbies- l'onere della prova dell'esposizione al rischio proprio su chi il rischio dovrà subirlo.
        Né possiamo sentirci garantiti dall'affermazione riportata in una nota del Ministero della sanità che "Tutte le pratiche "relative alle sperimentazioni di organismi geneticamente modificati (OGM)" sono state approvate o respinte sempre sulla base dell'esame della completezza delle informazioni fornite dagli interessati in merito alla sicurezza d'impiego nei confronti della salute umana e della protezione dell'ambiente (...)".
        Non possiamo accettare che lo stesso richiedente sia la base unica d'informazione e che si sostenga - su questioni di così grande rilevanza - una pratica di autocertificazione. Ci sembra di intravedere in questa procedura un perdurante elemento di grave confusione tra chi deve, giustamente, difendere i propri investimenti e le proprie attività economiche e chi dovrebbe difendere gli interessi della collettività, elaborando con strumenti autonomi un proprio giudizio indipendente.
        In effetti, il complesso sistema di normative, che vanno dalla direttiva sulla brevettazione degli OGM alle regole stabilite per i novel food, alla direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, ed alla nuova direttiva in materia 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, fino alle regolamentazioni relative agli standard di qualità stabilite dal Codex Alimentarius- presentate come risultati di approfondite valutazioni tecniche - hanno la loro quasi esclusiva origine da decisioni politiche e da esigenze di controllo economico.
        Tra gli impatti non considerati nelle valutazioni sull'emissione deliberata di OGM c'è proprio l'impatto sui sistemi agrari, che per la natura stessa dell'applicazione delle tecnologie genetiche oggi commercializzate (sementi, ormoni della crescita animale, eccetera) sono i più esposti ai rischi.
        Evidentemente non accettiamo l'assunto che la creazione varietale ottenuta attraverso tecnologie genetiche sia solo un altro metodo per ottenere nuove varietà di piante, non dissimile da quelli che non utilizzano l'ingegneria genetica di cui può essere considerato un'estensione. Meccanismi e potenzialità, al contrario, sono profondamente diversi. E' importante ricordarlo.
        Così come ricordiamo ancora una volta che i rischi per sistemi complessi e fragili come quelli agrari, già in gran parte modificati radicalmente dall'imposizione di regole produttive di tipo industriale, devono essere misurati con modalità specifiche, puntuali e adeguate alla diversità di questi stessi sistemi.
        In effetti lo stesso Ministero delle politiche agricole italiano in una sua relazione interna scriveva: "(...) programmi di monitoraggio ad hoc dovrebbero essere predisposti in collaborazione tra autorità centrali e regionali e al fine di verificare i rischi dell'impatto delle biotecnologie sull'ecosistema ambiente-agricoltura" (1997).
        Ed il "Journal of Experimental Botany" (volume 46, numero 286; pagine 467-488; maggio 1995) riporta in un documentato articolo di H.J.Rogers e H.C. Parkes una serie di valutazioni dell'impatto dei rilasci di piante transgeniche nell'ambiente.
        Facendo una revisione dei risultati conosciuti dei test effettuati in tutto il mondo, gli stessi confermano che "(...) il trasferimento dei transgeni da una pianta geneticamente modificata a specie apparentate o relative diventa sempre più probabile (...)" ed aggiungono che "(...) lo spostamento attraverso il pianeta di prodotti alimentari (nda o materie prime agricole) potrebbe rendere questa trasmigrazione delle piante GM estremamente rapida da aree dove i selvatici apparentati sono scarsi in aree da cui originariamente si sono sviluppate le specie oggi coltivate in cui si trova un numero rilevante di specie selvatiche sessualmente compatibili con la PGM". E poiché la maggior parte dei centri di diversità è concentrata nei Paesi del sud del mondo, si aggiungerebbe, per questi, al danno la beffa della pretesa di quanti continuano a ripetere - senza prova alcuna - che "(...) per raddoppiare o triplicare la produzione mondiale di cibo necessario a sostentare una popolazione mondiale di 11 miliardi entro il 2050 è indispensabile l'apporto delle biotecnologie (...)" (Cornell University, Ithaca, USA ed altri).
        Anche la dormienza dei semi può essere un poderoso mezzo di dispersione sia tra i selvatici apparentati che nelle sementi della varietà in coltivazione o del suo eventuale successivo rinselvatichimento. Infatti, già oggi "(...) almeno 30 specie coltivate in Europa hanno invaso habitat naturali alterandone la vegetazione (...)" (idem). A questo proposito piante come colza, vite, olivo e cicorie, che trovano il loro centro d'origine proprio nel bacino del Mediterraneo, sono esposte a contaminazione biologica certa da parte di piante geneticamente manipolate.
        Per evitare i rischi non basta quindi prevedere misure quali le distanze di isolamento ma occorre un'attenta analisi delle coltivazioni locali, delle popolazioni che le compongono, dei sistemi di rotazione e dell'uso agricolo che se ne fa.
        Evidentemente alcune di queste disposizioni sono contenute anche nei formulari previsti dalla citata direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM ma, al di là dell'effettivo rispetto delle prescrizioni, dobbiamo sempre ricordare che i dossier di richiesta delle industrie sono l'unica base di informazione che viene utilizzata per decidere delle notifiche e delle autorizzazioni ai campi prova ed alla successiva immissione in commercio.
        Lo stesso Ministero delle politiche agricole, in una sua relazione sulle biotecnologie vegetali e piante GM sostiene "(...) c) sistema attuale autoreferente: giudizio di efficacia. L'amministrazione pubblica deve riuscire a fornire un giudizio di efficacia sulle sperimentazioni in corso o effettuate, al momento peraltro ciò non è possibile perché il sistema è autoreferente".
        Ammesso che oggi vi siano tra quelli utilizzati dalle imprese particolari protocolli per valutare l'impatto sui sistemi agrari, vista l'impostazione anche culturale e scientifica dominante, sappiamo che questi protocolli sono generali e unici. Molti autori, al contrario, fanno riferimento continuo alla necessità di protocolli specifici e di tempi lunghi in cui si devono eseguire le prove sperimentali. Ne occorrono per valutare l'impatto della coltivazione di piante GM resistenti all'attacco di insetti, all'attacco di virus, di patogeni di origine fungina o batterica. Così come ne occorrono di diversi se la pianta è portatrice di caratteri modificati per ottenere resistenze multiple. Ne occorrono per valutare l'impatto sul suolo e sui microrganismi che lo fanno vivere. Ne occorrono per valutare l'impatto delle modificazioni che inducono resistenza a specifici erbicidi sul resto delle coltivazioni e sulle erbe spontanee, in ogni particolare ecosistema. E' noto, infatti, il rafforzamento di fenomeni di colonizzazione in caso di trasferimento della resistenza sulle erbe infestanti. Lo stesso fenomeno si produce se vengono trasferite per via genetica alcune qualità come la resistenza alla siccità o ai suoli salmi, provocando dinamiche sostituzioni nell'equilibrio di ecosistemi, di agroecosistemi e modificazioni sostanziali nelle stesse coltivazioni. Comunque il risultato certo è quello di una forte accelerazione alla velocità di distruzione della biodiversità. In particolare di quella più connessa con le attività agricole.
        Comunque Rogers e Parkes (idem) ci ricordano che "(...) è quasi certo che se piante GM sono coltivate a fini commerciali secondo gli standard (agricoli) attuali, la fuga del transgene accadrà (...)". Da questa affermazione molti, come i proponenti, traggono la conseguenza che sia necessario imporre cambiamenti nelle pratiche agricole per la coltivazione di piante GM ed una moratoria fino a quando queste pratiche agricole non saranno identificate.
        Intendiamo anche richiamare qui brevemente la base giuridica della presente proposta di legge, ed in particolare:

            la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 15 giugno 1992" ed in particolare gli articoli 6, 7, 12, 13, 17 e 18 della convenzione;

            la deliberazione 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994, del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante "Approvazione delle linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del piano nazionale sulla biodiversità";

            la Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali europei (1979), la Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici (1983), il Mandato di Djakarta (1995), e per quanto riguarda specificatamente la regione del bacino del Mediterraneo e quindi il nostro Paese, il Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (10 giugno 1995);

            la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat (resa esecutiva con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);

            le direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, rispettivamente sull'uso confinato e il rilascio deliberato di OGM, rese esecutive con i decreti legislativi n. 91 del 1993 e n. 92 del 1993 che definiscono le regole per l'emissione deliberata e l'immissione in commercio di OGM (la direttiva 90/220/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2001/18/CE);

            il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

            l'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

            il principio di precauzione introdotto dalla direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, resa esecutiva con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;

            le decisioni dell'Unione europea 93/584/CEE in data 22 ottobre 1993 e 94/730/CE in data 4 novembre 1994, relative alle procedure semplificate di notifica da applicare alla direttiva 90/220/CEE e le loro implicazioni;

            il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, relativo ai Novel food;

            il regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio, del 26 maggio 1998, sull'etichettatura obbligatoria e le modifiche relative;
            la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante "Disciplina dell'attività sementiera";

            la legge quadro sulle aree protette (6 dicembre 1991, n. 394);

            il Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare del 13 gennaio 2000 e il programma d'azione legislativa in esso contenuto;

            gli articoli 846 e 847 del codice civile e l'articolo 42 della Costituzione che consentono di intervenire con misure che limitano le prerogative dei diritti di proprietà privata;

            l'articolo 32, primo comma, della Costituzione, che tutela la salute dei cittadini;

            l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, articolo 3, comma 2, che stabilisce che nella composizione dei prodotti per lattanti e bambini fino ai tre anni è necessario prestare particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze tossiche e nocive negli ingredienti usati e, perciò, gli stessi non devono contenere residui di antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, né devono contenere prodotti GM.

        Ad oggi sono commercializzabili anche nel nostro Paese i seguenti OGM di interesse agricolo:

            a) semi di colza ibrido tollerante gli erbicidi;

            b) semi di soia aventi una maggiore tolleranza all'erbicida glifosate;

            c) semi di cicoria maschiosterile con tolleranza parziale all'erbicida glufosinato-ammonio;

            d) semi di granoturco GM con proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio;

            e) semi di colza primaverile GM;

            f) semi di granturco GM.

        Preme inoltre ricordare:

            a) che l'ingegneria genetica e in particolare la sua applicazione in campo agricolo ed alimentare è una tecnologia nuova e molto incerta, criticata in ambito scientifico e sociale, che ha realizzato solo in piccola parte le sue promesse e ha già registrato alcuni fallimenti;

            b) che un uso non controllato delle tecnologie genetiche rischia di trasformare l'intera società in un test di prova di questa tecnologia i cui benefìci e danni sulla salute umana e sull'ambiente si conosceranno con più precisione solo tra qualche decennio;

            c) che i rischi conseguenti all'introduzione nell'ambiente di organismi ottenuti con le tecniche della manipolazione genetica risultano particolarmente gravi in quanto tali organismi sono viventi e si riproducono, dunque potrebbero sfuggire al controllo degli esseri umani;

            d) che qualunque applicazione di nuove tecnologie impone l'emanazione di direttive precise da parte delle amministrazioni responsabili e un'attenta verifica degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana delle tecnologie stesse, in applicazione del principio di precauzione e del diritto ad un consenso informato da parte dei cittadini;

            e) che è necessario tenere conto della complessità degli elementi di valutazione, che riguardano il possibile impatto degli OGM non solo sulla salute umana, ma anche sull'ambiente, sui sistemi agrari e di produzione, sulla specificità e originalità delle produzioni;

            f) che l'introduzione di OGM, promuovendo un'agricoltura di tipo intensivo e industriale, può produrre un impatto negativo sui sistemi agrari di tipo tradizionale tipici delle nostre regioni e ridurre drasticamente il vantaggio economico che le produzioni tipiche regionali hanno sul mercato nazionale ed internazionale;

            g) che la stessa Unione europea ritiene necessario invertire tale tendenza, favorendo il ritorno ad un'agricoltura diversificata e a metodi di coltivazione biologici e biodinamici incentivando i "comportamenti virtuosi" attraverso importanti finanziamenti;

            h) che è necessario tutelare alcune aree di particolare interesse ambientale o economico, nonché gli agricoltori che decidono di praticare metodi di agricoltura biologica e biodinamica nelle loro aziende;

            i) che l'introduzione di prodotti contenenti OGM nell'alimentazione costituisce un elemento nuovo e allo stato attuale non sono state effettuate sufficienti verifiche per garantire l'innocuità di tali prodotti;

            l) la necessità di proteggere le categorie più esposte dal punto di vista della salute e di rendere comunque tutti i cittadini del nostro Paese consapevoli della qualità della loro alimentazione.

        Riteniamo obbligatoria l'applicazione nel nostro Paese del "principio di precauzione" (precautionary principle) e del "consenso informato" (prior informed consent), princìpi che sono i riferimenti ideali che ufficialmente dovrebbero guidare le politiche nazionali e comunitarie relative agli OGM.
        Constatiamo che in verità ben altri sono i princìpi fin qui seguiti nella autorizzazione della sperimentazione e del commercio degli OGM.
        Ad esempio la modifica della citata direttiva 90/220/CEE (successivamente abrogate dalla citata direttiva 2001/18/CE) è avvenuta nel chiuso delle stanze dei comitati scientifici che hanno rafforzato il loro potere di decisione e la loro autonomia da qualunque trasparente controllo collettivo e politico.
        Noi qui ribadiamo le critiche delle associazioni (GREENPEACE ed altri) alle modifiche proposte:

            a) no alla liberalizzazione delle procedure amministrative e degli ambiti amministrativi: occorre una sola direttiva di riferimento che contenga i dispositivi relativi all'emissione, alla immissione ed alla disseminazione commerciale o sperimentale degli OGM;

            b) è necessario un quadro di indicazioni che stabiliscano come comportarsi e chi sanzionare in caso di disseminazione illegale o accidentale;

            c) l'ambiente deve essere inteso nel senso ampio del termine, includendo i sistemi agroecologici e quelli non agricoli;

            d) la valutazione dei rischi indiretti sulla salute e sull'ambiente deve tenere conto anche degli aspetti quantitativi (larga diffusione o largo uso) e delle conseguenze indotte (resistenza, aumento dell'uso di erbicidi e di altri elementi nocivi, eccetera);

            e) il principio di precauzione deve essere all'origine di tutte le valutazioni di rischio: la mancanza di certezza scientifica completa o di consenso sulla qualità e quantità dei rischi o sulla probabilità di effetti non voluti non può essere utilizzata come ragione per rifiutare le necessarie misure di prevenzione di questi rischi;

            f) occorre una griglia esaustiva capace di prevedere i rischi e non un elenco di quello che già si sa dei possibili rischi: la mancanza di conoscenza è motivo di sospensione. Occorre stabilire una lista aperta di criteri di esclusione;

            g) oltre agli attuali impatti valutati solo per parzialità ed in modo riduzionista, occorre predisporre - alla luce di un paradigma della ricerca diverso da quello meccanicista seguito dalla tecnologia genetica - un insieme di protocolli capaci di valutare l'impatto sui sistemi complessi, caso per caso e con esemplificazioni sufficientemente dimensionate alla rappresentatività della complessità;

            h) procedure: non esiste evidenza scientifica tale da giustificare la creazione di due categorie, di cui la prima a "minore rischio". In particolare la semplificazione delle procedure sperimentali per quegli OGM che hanno subìto prove in Paesi non membri dell'Unione europea (tipo USA) obbligherebbe anche Paesi europei totalmente contrari alle biotecnologie ad accettarne la sperimentazione secondo protocolli non da loro definiti;

            i) comitati scientifici: questi devono avere un ruolo esclusivamente accademico e fornire tutti gli elementi d'analisi che illustrino i rischi possibili ed i risultati delle acquisizioni sperimentali. Non devono emettere giudizi di valore. La decisione deve restare di stretta competenza delle autorità politiche.

        Per quello che riguarda la situazione in Italia da cui derivano compiti anche per le regioni, le scarne indicazioni fornite dalla circolare dell'allora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 36659 del 15 dicembre 1997 relativa alle sole prove necessarie alla registrazione nel catalogo varietale delle sementi non possono in nessun modo essere considerate "un protocollo di monitoraggio dei rischi" né tantomeno linee guida per una corretta tenuta - secondo norme di sicurezza agricola, ambientale e sanitaria - di campi prova per emissione deliberata di OGM. La circolare inoltre non introduce nessun elemento obbligatorio e monitorabile che abbia attinenza specifica al carattere transgenico della semente in prova e che quindi sia capace di provocare il rigetto delle prove stesse.
        Più in generale l'insistenza da parte del medesimo Ministero sulla necessità di seguire procedure standard tradisce la mancanza di procedure specifiche e puntuali e lascia a "(...) le eventuali particolari indicazioni fornite dai costitutori" il compito di immaginare misure di sicurezza a cui attenersi per le coltivazioni in pieno campo. In particolare per quanto concerne l'isolamento spaziale/temporale delle piante GM non sono fissati criteri di riferimento minimi obbligatori (confronta The opportunity for escape of engineered genes from transgenie crops- J.F. Hancock, R. Grumet, S.C. Hokanson - in HortScience volume 31 (7) - december 1996). Viene inoltre ignorata la necessità, comunque, di procedere alle prove sulla base di criteri che coprano diversi cicli vitali della specie e a "case-by-case basis". (confronta Molecular Ecology, diverse annate).
        Sappiamo che un campo-prova non può essere considerato - da un punto di vista scientifico - un effettivo test/prova della natura, qualità e quantità dei rischi collegati ad uno specifico OGM: una piccola popolazione confinata in un campicello, isolata dall'azione complessa di un agroecosistema, non può fornire - ammesso che vi siano protocolli specificatamente previsti - evidenze scientifiche in grado di assicurare "l'insignificanza" dei rischi agricoli ed ambientali. A questo proposito si rileva come non sia dato sapere, ad esempio, se i dossier preparati dalle imprese contengano una qualche valutazione dell'impatto che alcuni OGM hanno sulla ecologia dei suoli agrari: cambiamenti in gruppi specifici di organismi, modificazioni funzionali e diversità biologica degli organismi presenti. D'altra parte metodi per identificare le modificazioni e per misurare l'impatto di queste modificazioni sono noti e possono essere ulteriormente sviluppati.
        Infatti l'eterogeneità dei suoli, la stratificazione dei residui vegetali a differenti stadi di decomposizione, le modalità con cui si sposta la fauna del suolo e si organizza la flora, pongono molti problemi nel definire generici protocolli di risk assessment. Così è noto che l'impatto delle modificazioni indotte su invertebrati non nocivi, nel caso che vi siano effetti tossici, sarà difficilmente rilevato nel quadro di un campo prova con limitate quantità di OGM rilasciati ed in una situazione agricola "sperimentale", quindi estremamente frammentata ed ecologicamente ridotta. Per monitorare l'impatto globale di un rilascio su grande scala di una tossina occorre, evidentemente, misurare un largo spettro di effetti attraverso una combinazione di prove di laboratorio, esperimenti in pieno campo e, soprattutto, un monitoraggio di lungo periodo (riferimento: AAVV).
        Totalmente privo di valore ci sembra - quindi - il continuo riferirsi sia da parte del Ministero della sanità che del Ministero delle politiche agricole e forestali alla citata direttiva 90/220/CEE ed alla conseguente legislazione nazionale, poiché questa non definisce né quali prove devono essere superate per avere un giudizio di "sicurezza", nè quali danni devono essere causati all'ambiente per avere un giudizio di danno ambientale. Trasferisce la responsabilità per l'identificazione di protocolli e parametri per misurare rischi e danni tutta intera ai singoli Stati, poiché le procedure comunitarie restano flessibili - fino ad ora, malgrado la forte pressione delle industrie che chiedono procedure rigide di valutazione - così come resta lasciata all'iniziativa degli Stati membri dell'Unione europea l'interpretazione del concetto di "effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente".
        La citata direttiva 90/220/CEE, recepita in Italia, e la nuova direttiva 2001/18/CE in materia non definiscono il concetto di rischio come tale. E' stata e resta una chiara scelta politica quella operata dall'Italia di non dare nella legge di recepimento nessuna definizione del concetto di "rischio accettabile", visto che il nostro Governo in quella legge non ha fatto altro che trascrivere letteralmente la direttiva.
        In mancanza di una definizione di uno standard di riferimento per giudicare l'impatto sull'agricoltura o per misurare la qualità e la quantità dei rischi, devono essere gli Stati membri dell'Unione europea a definire gli standard a cui fare riferimento nell'emettere i giudizi sia per l'emissione deliberata che per l'immissione in commercio di OGM. Sono le autorità nazionali che - con la notifica alle autorità comunitarie - aprono di fatto la via all'introduzione di OGM in Europa.
        Ad oggi non ci risulta che questa definizione di standard e dei conseguenti protocolli di ricerca siano stati definiti nel nostro Paese; tantomeno ci sembra esistano rigorose procedure di valutazione per misurare qualitativamente e quantitativamente gli impatti sulla nostra agricoltura.
        E' nostro dovere segnalare che l'inconsistenza delle misure di sicurezza proposte e la mancanza di un'effettiva consolidata valutazione dei rischi che corrono specifici comparti della agricoltura regionale (biologico, prodotti di qualità, prodotti mediterranei, eccetera) non fanno che aumentare le preoccupazioni di agricoltori e consumatori.
        Le forti preoccupazioni del mondo agricolo sono ben esemplificate da quanto è avvenuto nell'anno 2000 in Francia con l'arresto di noti dirigenti sindacali degli agricoltori e con il conseguente pronunciamento del Consiglio di Stato.
        D'altra parte le tecnologie genetiche di cui oggi stiamo parlando - quelle che ritroviamo negli elenchi delle notifiche approvate comunicate dal Ministero della sanità - espongono i sistemi agrari, e tra questi quelli che hanno una forte base anche sulla diversità biologica originale (il Mediterraneo è centro d'origine di più di 80 specie di interesse agricolo) a rischi certi di riduzione drastica della loro capacità di resistenza, sopravvivenza e autorigenerazione per omologarli a sistemi agrari artificialmente omogenei e tremendamente semplificati. Sistemi agrari quindi fragili e dipendenti. La loro fragilità si ripercuote amplificata sulle economie che su questi sistemi trovano il loro fondamento. Comincia qui un ciclo estremamente pericoloso per l'agricoltura regionale.
        Per questo in diverse sedi istituzionali ed attraverso un fitto scambio di corrispondenza anche tra le autorità nazionali e le singole regioni (Lazio, Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia, Marche, eccetera) con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali si è consolidato il pacchetto di richieste qui riassunte:

            a) si decreti una moratoria della sperimentazione in pieno campo e dell'immissione in commercio di sementi GM;

            b) si avvii un programma complessivo per la valutazione d'impatto sui sistemi agrari;

            c) si effettui la segregazione totale delle materie prime GM.

        E' inoltre utile ricordare che il "Parlamento (europeo), considerando che sussistono dubbi quanto all'innocuità del granturco geneticamente modificato di cui la Commissione ha autorizzato la commercializzazione, chiede che la procedura di autorizzazione di tale prodotto venga riaperta e l'autorizzazione sospesa fino al completamento della nuova valutazione. Esso chiede che, più in generale, le procedure miranti ad autorizzare la commercializzazione di organismi geneticamente alterati vengano riviste. Nel riaffermare che la sicurezza alimentare deve prevalere sulle considerazioni a carattere commerciale, esso lamenta inoltre che le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio impongono ai Paesi importatori di provare la nocività di un prodotto e non a quelli esportatori di dimostrarne l'innocuità" (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 132 del 28 aprile 1997).
        I rischi biotecnologici spesso passano inosservati ma non per questo non esistono o non sono reali e possono in ogni momento esplodere in modo tale da non poter più essere controllati.
        I rischi conseguenti all'introduzione nell'ambiente di organismi ottenuti con le tecniche della manipolazione genetica risultano particolarmente gravi in quanto, come affermano scienziati di fama mondiale, "contrariamente ai prodotti chimici nocivi, come pesticidi e cloro-fluoro-carburi, i prodotti dell'ingegneria genetica non possono essere ritirati dal mercato, i risultati sono sostanzialmente nuovi organismi che si autoriproducono, e sono quindi permanenti, una volta creati non possono essere ritirati" (George Wald, The case against genetic engineering).
        Per questo è fondamentale che il nostro Paese si doti di un quadro giuridico di riferimento per le decisioni che riguardano la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di OGM e dei prodotti da essi derivati.
        I princìpi guida di tale testo sono il già citato principio di precauzione e il diritto ad un consenso informato da parte di tutti i cittadini.
        Nell'applicazione del principio di precauzione si tiene conto della complessità degli elementi di valutazione, che riguardano il possibile impatto di tali organismi sulla salute umana, ma anche sull'ambiente, sui sistemi agrari e di produzione, sulla specificità e originalità della produzione agroalimentare regionale.
        Lo sviluppo negli ultimi decenni di un'agricoltura impegnata a produrre materie sempre più omogenee, unitamente a metodi di trasformazione a carattere industriale, hanno indotto gli agricoltori ad abbandonare molte varietà, cultivar, razze tradizionali a favore di varietà ad alto rendimento. La stessa ricerca nel settore si è sempre più orientata a partire dagli inizi del secolo verso la creazione o la stabilizzazione di un ridotto numero di specie e varietà iperproduttive.
        Contemporaneamente un'agricoltura sempre più specializzata ha prodotto un progressivo impoverimento dei suoli ed ha reso le produzioni più esposte a parassiti e predatori, rendendo necessario il ricorso a quantità crescenti di fertilizzanti e pesticidi di sintesi. L'uso massiccio della chimica in agricoltura è come noto una delle cause dell'inquinamento ambientale.
        Al fine di tutelare le aree di particolare interesse ambientale, quelle delle produzioni biologiche e di qualità e i siti di protezione della biodiversità, la presente proposta di legge dispone il divieto di coltivare e allevare piante e animali GM o altro tipo di OGM. La proposta di legge vieta inoltre l'uso di OGM nelle aree di proprietà pubblica e nei demani di proprietà collettiva, della cui conservazione per le future generazioni le istituzioni sono responsabili e consente agli agricoltori di fare richiesta che i terreni di loro pertinenza siano dichiarati esenti da OGM, partendo dal presupposto del limite sociale alla proprietà privata previsto dal nostro ordinamento nazionale (articoli 846 e 847 del codice civile e articolo 42 della Costituzione).
        Nelle more della messa a punto di protocolli idonei per la valutazione dei rischi di impatto è vietata inoltre la coltivazione in pieno campo, su tutto il territorio, di piante GM.
        Con la presente proposta di legge si dispone altresì l'esclusione dalla protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti erogati dalle regioni o dallo Stato delle aziende che utilizzano piante o animali GM o mangimi contenenti prodotti derivati da OGM.
        L'introduzione di prodotti contenenti OGM nell'alimentazione costituisce un elemento nuovo. Allo stato attuale non sono state effettuate sufficienti verifiche per garantire l'innocuità di tali prodotti; al contrario alcuni ricercatori affermano che sia da individuare proprio nell'uso di OGM l'attuale incremento delle allergie e delle intolleranze alimentari.
        Al fine di proteggere le categorie più esposte dal punto di vista della salute, è quindi introdotto il divieto all'uso di OGM nella preparazione dei pasti delle mense scolastiche e prescolastiche e negli ospedali e nei luoghi di cura. Analogo divieto viene esteso alle mense degli uffici pubblici sui quali ha competenza la regione.
        Per tutelare comunque tutti i cittadini da un potenziale uso non consapevole di prodotti GM nell'alimentazione, si dà applicazione alla direttiva comunitaria sull'etichettatura, indicando l'obbligo per i gestori di esercizi commerciali che vendono prodotti per l'alimentazione umana ed animale di verificare la corretta etichettatura in base alla normativa vigente dei prodotti messi in vendita e la segregazione in scaffali distinti dei prodotti contenenti OGM.
        E' inoltre incentivata la vendita di prodotti esenti da OGM, tramite la pubblicizzazione a cura della regione degli esercizi commerciali che scelgono tale linea di condotta.
        Per quanto riguarda la ricerca si riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari ed a quelle tecniche di creazione varietale che realizzano varietà con un più alto grado di diversità che possono essere ulteriormente sviluppate dagli agricoltori stessi.
        Per le emissioni deliberate a titolo sperimentale autorizzate dal Ministero della sanità, si riconosce il diritto ad essere informati per i comuni nei quali avviene la sperimentazione e per gli agricoltori le cui aziende confinano con quelle oggetto delle sperimentazioni.
        Tra le finalità della legge inoltre viene individuata la necessità di promuovere e realizzare campagne di informazione ed educazione alimentare rivolte a diverse categorie di cittadini, in particolare agricoltori, consumatori, operatori scolastici e sanitari.
        Da ultimo si ringrazia l'organizzazione non governativa Centro internazionale crocevia, che ha fornito un fondamentale supporto tecnico e di esperienze per l'elaborazione della presente proposta di legge.
        La proposta di legge è composta da 11 articoli.
        L'articolo 1 indica gli obiettivi che ci si prefigge. In particolare è dato risalto al principio di precauzione in materia di tutela ambientale previsto dal vigente Trattato dell'Unione europea che si sostanzia in questa sede nella difesa della biodiversità, specificità e territorialità della produzione agroalimentare italiana. Particolare interesse è anche attribuito alla promozione della ricerca scientifica nel settore agricolo.
        Nell'articolo 2, al fine di tutelare le aree di particolare interesse ambientale, quelle delle produzioni biologiche e di qualità e i siti di protezione della biodiversità, si dispone il divieto di coltivare e allevare piante e animali GM o altro tipo di OGM in tali aree. Si vieta inoltre l'uso di OGM nelle terre civiche e nelle università agrarie da parte dello Stato, che si fa garante responsabile per le future generazioni per il mantenimento della biodiversità. Viene riconosciuto alle comunità locali il diritto di richiedere alla regione la dichiarazione di parti del proprio territorio come esenti da OGM.
        L'articolo 3 stabilisce che nelle more della messa a punto di protocolli idonei per la valutazione dei rischi di impatto è vietata fino a tutto il 2006 la coltivazione in pieno campo, su tutto il territorio, di piante GM.
        L'articolo 4 dispone altresì l'esclusione dalla protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti erogati dallo Stato delle aziende che utilizzano piante o animali GM o mangimi contenenti prodotti derivanti da OGM.
        Sulla base di quanto già accolto nella legislazione nazionale con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 12, con il divieto di presenza di OGM negli alimenti per la prima infanzia, al fine di tutelare precauzionalmente altri soggetti in fase delicata di crescita o di condizione patologica, nell'articolo 5 si stabilisce il divieto all'uso di OGM nella preparazione dei pasti delle mense scolastiche e si dispone una direttiva in tale senso per le regioni mirata ai pazienti ospedalieri.
        Nell'articolo 6 si dispongono regole per un'etichettatura chiara dei prodotti contenenti OGM e per la separazione dagli altri scaffali nella distribuzione e nell'offerta commerciale al dettaglio.
        L'articolo 7 è particolarmente innovativo: si prevede l'istituzione della Commissione nazionale per le biotecnologie genetiche. E' altresì regolamentato il finanziamento privato alle attività di ricerca pubblica, in quanto al giorno d'oggi pur essendo di massima un meccanismo giuridicamente legittimo, esso avviene nei più vari campi in maniera talvolta "selvaggia" e senza regole, cosa che in più di un'occasione lascia intravedere una sorta di "moral suasion". Quanto definito per le biotecnologie potrebbe essere utilmente esteso ad altri finanziamenti privati alle attività di ricerca pubblica.
        L'articolo 8 prevede semplici procedure per l'informazione agli enti locali e agli agricoltori dell'esistenza nel territorio di coltivazioni di OGM.
        L'articolo 9 sviluppa la necessità di promuovere e realizzare campagne di informazione ed educazione alimentare rivolte a diverse categorie di cittadini, in particolare agricoltori e consumatori associati.
        L'articolo 10 prevede l'impianto sanzionatorio.
        L'articolo 11 prevede che le imprese di produzione con consistente apporto di innovazioni biotecnologiche versino ogni anno lo 0,25 per cento del proprio fatturato alle regioni che destinano tali risorse alla difesa ed al mantenimento della biodiversità di interesse agrario.




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