XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 750 - 1396 - 2289-A
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
costituzionale, nel testo risultante dalla unificazione di tre
distinte proposte formulate in un unico articolo e di
contenuto identico, intende modificare l'articolo 12 della
Costituzione, aggiungendo un comma che stabilisce che la
lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
La collocazione della nuova disposizione, tra i principi
fondamentali della Costituzione, dopo il riconoscimento del
tricolore quale bandiera della Repubblica, risponde alle
esigenze ad essa sottese di prevedere in un unico articolo i
due elementi di riconoscibilità esterna del nostro paese: la
bandiera e la lingua.
Si ricorda che identico contenuto aveva la proposta di
legge costituzionale, presentata nella XIII legislatura
dall'onorevole Mitolo ed altri, che, purtroppo, non ha
completato l'iter complesso, di cui all'articolo 138 della
Costituzione, pur riscontrando sia in Commissione che in Aula
una ampia condivisione.
La nostra Carta Costituzionale già contiene norme che
dettano principi in materia: all'articolo 3 viene fissato il
principio di eguaglianza di tutti i cittadini "senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua..."; all'articolo 6
la Repubblica si impegna a tutelare le minoranze linguistiche;
all'articolo 2 con norme di carattere generale si garantiscono
"...i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, sociale ed economica".
Manca un riferimento alla lingua italiana quale lingua
ufficiale che, come viene documentato dal dibattito sul punto,
i costituenti del 1946 non ritennero di affrontare né di
puntualizzare esplicitamente, sentendo, di contro, la sola
esigenza dì tutelare, come emerge dall'ampia discussione
sviluppatasi su quello che è poi diventato l'attuale articolo
6, le minoranze linguistiche, bisognose, secondo i nostri
Padri costituenti, di una specifica salvaguardia, in relazione
ad una lingua nazionale, che pur non menzionata nel testo era
riconosciuta.
Il legislatore italiano, negli anni successivi, ha, a più
riprese, ribadito il concetto della ufficialità della lingua
italiana, facendo questo sempre nel pieno ed esplicito
rispetto delle minoranze linguistiche nonché "...dei principi
della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della
sovranità nazionale e dell'integrità territoriale...", come
recita, tra l'altro, il preambolo alla Carta europea delle
lingue regionali o minoritarie.
Tale atteggiamento di sano e rispettoso equilibrio lo si
ritrova, in maniera esplicita, nella previsione dell'articolo
27 del Patto internazionale, relativo ai diritti civili e
politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato
e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n.
881, che stabilisce: "In quegli Stati nei quali esistono
minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui
appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del
diritto di avere una vita culturale propria, di professare e
praticare la propria religione e di usare la propria
lingua..." e, da ultimo, nell'articolo 1 della legge 15
dicembre 1999, n. 482, che detta "Norme in materia di tutela
delle minoranze linguistiche storiche", laddove afferma "La
lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. La Repubblica
... promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle
culture tutelate dalla presente legge".
E dunque, ferma ed inalterata la piena tutela delle
minoranze linguistiche e delle culture storiche regionali, la
cui specifica valorizzazione resta affidata, ex articolo 117 e
118 Cost., al legislatore regionale, oggi si sente l'esigenza
di costituzionalizzare il principio della ufficialità della
lingua italiana, al fine di sottolineare il valore del
patrimonio storico culturale dell'Italia che la lingua porta
in sé.
Non vi sono reviviscenze nazionalistiche nella proposta,
ma, unicamente, il giusto anelito a non disperdere quel
patrimonio.
Non vi sono tentativi di violazione dei diritti delle
minoranze linguistiche, né attentati alle lingue ed ai
dialetti locali, la cui tutela era ed è affidata alla
Costituzione, alle leggi costituzionali ed ordinarie, già
presenti nel nostro ordinamento.
La modifica dell'articolo 12 è un baluardo contro
l'affievolimento della soggettività e riconoscibilità dei
singoli Stati, in un contesto storico internazionale che, pur
nella positività del suo evolversi, potrebbe mettere a rischio
di una omologazione mortificante.
Sostenere tale modifica significa ribadire la nostra ferma
volontà, come la maggioranza degli altri paesi europei ha già
fatto, di portare in Europa un paese orgoglioso e consapevole
del proprio valore e della propria storia e non un paese alla
ricerca di un riparo finalizzante.
Erminia MAZZONI, Relatore.