XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 750 - 1396 - 2289-A




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale, nel testo risultante dalla unificazione di tre distinte proposte formulate in un unico articolo e di contenuto identico, intende modificare l'articolo 12 della Costituzione, aggiungendo un comma che stabilisce che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
        La collocazione della nuova disposizione, tra i principi fondamentali della Costituzione, dopo il riconoscimento del tricolore quale bandiera della Repubblica, risponde alle esigenze ad essa sottese di prevedere in un unico articolo i due elementi di riconoscibilità esterna del nostro paese: la bandiera e la lingua.
        Si ricorda che identico contenuto aveva la proposta di legge costituzionale, presentata nella XIII legislatura dall'onorevole Mitolo ed altri, che, purtroppo, non ha completato l'iter complesso, di cui all'articolo 138 della Costituzione, pur riscontrando sia in Commissione che in Aula una ampia condivisione.
        La nostra Carta Costituzionale già contiene norme che dettano principi in materia: all'articolo 3 viene fissato il principio di eguaglianza di tutti i cittadini "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua..."; all'articolo 6 la Repubblica si impegna a tutelare le minoranze linguistiche; all'articolo 2 con norme di carattere generale si garantiscono "...i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, sociale ed economica".
        Manca un riferimento alla lingua italiana quale lingua ufficiale che, come viene documentato dal dibattito sul punto, i costituenti del 1946 non ritennero di affrontare né di puntualizzare esplicitamente, sentendo, di contro, la sola esigenza dì tutelare, come emerge dall'ampia discussione sviluppatasi su quello che è poi diventato l'attuale articolo 6, le minoranze linguistiche, bisognose, secondo i nostri Padri costituenti, di una specifica salvaguardia, in relazione ad una lingua nazionale, che pur non menzionata nel testo era riconosciuta.
        Il legislatore italiano, negli anni successivi, ha, a più riprese, ribadito il concetto della ufficialità della lingua italiana, facendo questo sempre nel pieno ed esplicito rispetto delle minoranze linguistiche nonché "...dei principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale...", come recita, tra l'altro, il preambolo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.
        Tale atteggiamento di sano e rispettoso equilibrio lo si ritrova, in maniera esplicita, nella previsione dell'articolo 27 del Patto internazionale, relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, che stabilisce: "In quegli Stati nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione e di usare la propria lingua..." e, da ultimo, nell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che detta "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", laddove afferma "La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. La Repubblica ... promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge".
        E dunque, ferma ed inalterata la piena tutela delle minoranze linguistiche e delle culture storiche regionali, la cui specifica valorizzazione resta affidata, ex articolo 117 e 118 Cost., al legislatore regionale, oggi si sente l'esigenza di costituzionalizzare il principio della ufficialità della lingua italiana, al fine di sottolineare il valore del patrimonio storico culturale dell'Italia che la lingua porta in sé.
        Non vi sono reviviscenze nazionalistiche nella proposta, ma, unicamente, il giusto anelito a non disperdere quel patrimonio.
        Non vi sono tentativi di violazione dei diritti delle minoranze linguistiche, né attentati alle lingue ed ai dialetti locali, la cui tutela era ed è affidata alla Costituzione, alle leggi costituzionali ed ordinarie, già presenti nel nostro ordinamento.
        La modifica dell'articolo 12 è un baluardo contro l'affievolimento della soggettività e riconoscibilità dei singoli Stati, in un contesto storico internazionale che, pur nella positività del suo evolversi, potrebbe mettere a rischio di una omologazione mortificante.
        Sostenere tale modifica significa ribadire la nostra ferma volontà, come la maggioranza degli altri paesi europei ha già fatto, di portare in Europa un paese orgoglioso e consapevole del proprio valore e della propria storia e non un paese alla ricerca di un riparo finalizzante.

Erminia MAZZONI, Relatore.




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