XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 738
Onorevoli Colleghi! - A decorrere dal 1^ settembre
2000, con l'attuazione dell'autonomia scolastica e con
l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto, ogni
istituzione scolastica diventa sede di contrattazione
integrativa.
Le materie oggetto di tale contrattazione (articolo 6 del
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto "Scuola",
per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto con l'accordo 26
maggio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 della
Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999) sono, tra
l'altro:
a) le modalità di utilizzazione del personale in
rapporto al piano dell'offerta formativa;
b) l'utilizzazione dei servizi sociali;
c) le modalità e i criteri di applicazione dei
diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti
ai sensi della legge n. 146 del 1990;
d) l'attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) i criteri riguardanti le assegnazioni alle
sezioni staccate e ai plessi; le ricadute sull'organizzazione
del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione
delle prestazioni legate alla definizione dell'unità
didattica; i ritorni pomeridiani;
f) le modalità relative alla organizzazione del
lavoro e all'articolazione dell'orario del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) e del personale
educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per
l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare
nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.
Tali materie, fatta eccezione per quelle di cui alle
lettere c) e d), non rientrano nel merito della
disponibilità delle parti contraenti. Ove ciò fosse
consentito, ci troveremmo innanzi ad una forma organica di
violazione e compressione della libertà della scuola, della
libertà dell'insegnamento (articolo 33, primo comma della
Costituzione) e, di conseguenza, della stessa libertà di
apprendimento in quanto diritto inviolabile del soggetto
discente (articolo 2 della Costituzione). Nella misura in cui
si comprime e si viola la libertà della scuola e
dell'insegnamento, risulta compressa e violata anche la
libertà di apprendimento e, per esse, la stessa libertà di
pensiero. Ma non soltanto questo. Le stesse nozioni di
efficacia, efficienza e produttività del servizio da rendere a
cittadini in termini di risultati da conseguire, verrebbero ad
essere interpretate in un'ottica di parte, quella sindacale -
riduttiva e deviante - e non in quella istituzionale, propria
del servizio da rendere, con ciò andando a vanificare anche il
canone regolativo - di valenza costituzionale - della
partecipazione, posto a base fondante di ogni attività sociale
organizzata in campo pubblico. E' di per sé evidente che per
"risultati da conseguire" in campo scolastico si debba
intendere una prestazione didattica - assunta a rango di
diritto soggettivo - capace di soddisfare al meglio le
esigenze formative, anche di tipo professionale, ed educative
del soggetto discente.
Ecco, in rapida sintesi, le ragioni giuridiche di fondo in
base alle quali si richiede la non applicazione nelle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, delle
disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e seguenti, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'accordo 7
agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, e al
citato contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", concernenti la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie (RSU).
La Costituzione del 1948 assegna alla scuola, per la prima
volta nella storia unitaria del nostro Paese, una libertà a
tratto originario, non disponibile né revocabile, dai tre
poteri tradizionali dello Stato: legislativo, esecutivo e
giudiziario: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento" (articolo 33, primo comma). Coessenziale alla
libertà della scuola è la libertà di insegnamento. Entrambe,
per potersi adeguatamente esplicitare, sono abbisognevoli di
poteri e di spazi di azione da tradurre in una propria e
costitutiva autonomia, diretta filiazione del citato articolo
33, primo comma, della Costituzione.
L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
disegna il nuovo regime di autonomia della scuola, attua
l'articolo 5 della Costituzione, in termini di decentramento
organico, non l'articolo 33, primo comma. Con il decentramento
ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione, si trasferiscono
dal centro alle entità dislocate nel territorio competenze già
appartenenti al potere esecutivo centrale.
L'autonomia di cui all'articolo 33, primo comma, della
Costituzione, è profondamente altra; essa è la potenzialità
espansiva della libertà della scuola e della libertà di
insegnamento. Essa si connota della stessa qualità e valore
della libertà da cui germina; ha la medesima potenzialità di
svolgimento, di evoluzione e di espansione della sua fonte
generativa.
In tale previsione, l'autonomia è il divenire storico,
quotidiano, della libertà. I suoi spazi sono spazi di libertà;
le decisioni in essa maturate sono decisioni libere; la sua
potenzialità espansiva è la stessa potenzialità espansiva
della libertà, mai ristretta e circoscritta nello spazio e nel
tempo. La conquista dell'autonomia - anche da parte del
soggetto discente - è un costante processo di impossessamento
di spazi di libertà, da assumere come canoni regolativi di
vita, sia per i titolari della funzione docente, sia per i
titolari del diritto soggettivo alla prestazione didattica, ai
quali pure competono libere scelte "professionali".
Più gli orizzonti della libertà si fanno ampi e profondi,
più l'autonomia diventa ampia e profonda: più l'esercizio
della funzione docente si slarga, più il soggetto che apprende
amplia le proprie scelte in tema di formazione anche
professionale. Che esista l'autonomia della persona va intesa
come strumento di quelle regole.
In tema di autonomia scolastica è stata data attuazione
solo all'articolo 5 della Costituzione, non all'articolo 33,
primo comma. Ne è derivata un'autonomia nella disponibilità
del potere esecutivo, non un'autonomia come strumento di
esercizio di libertà ai sensi del citato articolo 33, primo
comma, la cui attuazione richiederebbe il disegno organico -
in sede legislativa - di uno statuto delle libertà della
scuola, dell'insegnamento e del soggetto che apprende. Dunque,
una riforma largamente incompiuta, strumentale ad una ben
connotata ideologia di parte.
Analizzando con la dovuta attenzione critica la normativa
riguardante la scuola, dalla legge di delega n. 421 del 1992
in poi, ovviamente alla luce dei citati precetti
costituzionali, se ne deduce che tutta l'attività didattica
organizzata, che si esplicita nell'offerta formativa, non è
nella disponibilità né del potere esecutivo, responsabile per
altro della politica generale di settore, né tantomeno delle
organizzazioni sindacali che sottoscrivono i contratti
collettivi nazionali di lavoro né, in fine, del dirigente
scolastico. E' ovvio che quando si parla di attività didattica
organizzata si fa esplicito riferimento a: piani e programmi
di studio; esercizio professionale con la funzione docente,
anche in sede collegiale, con le guarentigie fissate dalla
stessa Carta costituzionale; attività progettuale
dell'attività istituzionale, ivi comprendendo anche le
attività ad essa riconducibili per connessione, stante la
destinazione di scopo, unica, del servizio; garanzia e tutela
dei diritti e dei doveri che fanno capo a ciascun soggetto
discente. In tale previsione, costituisce dovere-funzione del
dirigente scolastico svolgere il ruolo di garante e di tutore
non soltanto della libertà di insegnamento di cui sono
titolari i docenti, ma anche dei diritti e dei doveri di
ciascun soggetto discente all'interno dell'istituzione
scolastica. Ciò perché destinazione di scopo, unica, della
funzione docente, dirigente e ispettiva tecnica sono
l'istruzione, la formazione (anche professionale) e
l'educazione di alunni e di studenti.
Voler trasformare il dirigente scolastico in controparte
di qualcuno è violare grossolanamente quanto sancito dalla
Carta costituzionale. Una volta per tutte va chiarito che la
nuova figura professionale del dirigente scolastico ha come
propria fonte generativa l'articolo 33, primo comma, della
Costituzione, non l'articolo 97, dal quale invece deriva,
geneticamente, la dirigenza amministrativa, filiazione
organica del potere esecutivo. E' lo stesso articolo 21 della
legge n. 59 del 1997 a stabilire che detta nuova qualifica
professionale debba essere definita nel rispetto della libertà
di insegnamento, del principio dell'unicità della funzione
docente e delle competenze degli organi collegiali. La
normativa pattizia che definisce le "competenze" delle RSU
nella scuola, ai sensi del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il quadriennio 1998-2001, è di esatto segno
opposto. Essa è decisamente in violazione di precetti
costituzionali e di leggi. L'indebita appropriazione da parte
dei soggetti del contratto di porzioni sostanziali di materie
invece "indisponibili", costituisce una alterazione
intenzionale, da parte dello Stato, della integrità della
libertà della scuola, della libertà di insegnamento,
dell'autonomia didattica e della libera espressione culturale
dei docenti.
Va ancora rilevato che effetto della violazione è il
conseguimento oggettivo di uno scopo diverso da quello
istituzionale. L'autore, o gli autori, della violazione,
volendo conseguire una finalità propria, coerente con la
propria ideologia di parte, attivano una serie di
comportamenti concludenti diretti, in buona sostanza, ad
alterare sia l'integrità della libertà della scuola che la
libertà di insegnamento.
Nella normativa pattizia, alla quale si fa riferimento, si
opera una distinzione, del tutto speciosa e priva di
fondamento giuridico, tra l'organizzazione del servizio e la
progettazione degli interventi formativi. E' di tutta evidenza
che la progettazione è contestuale e coessenziale alla
organizzazione, costituendo, esse, un processo unico e
inscindibile in ogni suo elemento costitutivo e in ogni sua
fase attuativa e, dunque, indisponibili in sede pattizia.
E' del tutto eccedentario pensare che materie come "le
modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano
dell'offerta formativa", i "criteri riguardanti le
assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi", "le modalità
relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione
dell'orario del personale ATA", non attengono ai contenuti e
ai profili organizzativi del piano dell'offerta formativa, che
coinvolge in toto le competenze del collegio dei
docenti.
Nell'ambito del conseguimento delle finalità del servizio,
il personale ATA, come sistema funzionale, e i servizi
generali e amministrativi, costituiscono il sistema di
autonomia di supporto all'attività didattica organizzata. In
quanto tale, detto sistema è destinato ad un continuo
adeguamento ai contenuti e alle modalità di svolgimento
dell'attività istituzionale, secondo la natura e la
destinazione di scopo di essa, per cui il supporto non può
subire interferenze esterne, causative di forme di
destabilizzazione istituzionale degli obiettivi da
conseguire.
E' del tutto realistico mettere in preventivo che le RSU,
in ragione della loro estrazione e della loro indipendenza dal
collegio dei docenti, possano non condividere ed accettare un
modello organizzativo del servizio scolastico liberamente ed
autonomamente progettato dai docenti in sede collegiale. Ciò
sarebbe fonte certa di conflitti di interessi, considerato che
ciascuna sigla sindacale non vorrà mai rinunciare a tutelare
le proprie linee programmatiche secondo la propria ideologia
di parte, mentre la parte pubblica affermerà, come proprio
dovere istituzionale, il proprio diritto-dovere di mantenere
ferme le libere, autonome e responsabili scelte effettuate
collegialmente.
La costituzione delle RSU, altresì, andrebbe a segnare il
passaggio dalla scuola della "partecipazione" (come canone
regolativo della vita sociale ai sensi dell'articolo 3 della
Costituzione) alla scuola della "negoziazione", ristretta e
costretta nei soli ambiti pattizi di natura privatistica.
Occorre perciò adoperarsi perché nella scuola dell'autonomia
la prassi della negoziazione sia riportata nel suo alveo
naturale. E' in ragione di tale convincimento che si ritiene
indispensabile adoperarsi affinché la riforma degli organi
collegiali interni della scuola recepisca interamente le
istanze prospettate. Solo riconoscendo il significato forte di
"partecipazione" di cui all'articolo 3 della Costituzione e
degli organi preposti alla tutela della libertà di
apprendimento dei discenti (e tra questi va annoverato il
collegio dei docenti) sarà possibile salvaguardare, sia pure
all'interno di un quadro culturale curvato su opzioni di
ordine pragmatico, la funzione istituzionale della scuola. A
riguardo, non va dimenticato quanto contenuto nel "Libro
bianco" su istruzione e formazione a cura della Commissione
dell'Unione europea "Insegnare e apprendere. Verso la
società conoscitiva" nel quale si afferma: "Considerare
l'istruzione e la formazione in relazione con il problema
dell'occupazione non significa che l'istruzione e la
formazione debbano ridursi ad un'offerta di qualificazioni.
L'istruzione e la formazione hanno sempre come funzione
essenziale l'integrazione sociale e lo sviluppo personale,
mediante la condivisione di valori comuni, la trasmissione di
un patrimonio culturale e l'apprendimento dell'autonomia". Ciò
contribuirebbe anche a definire la compiutezza dei poteri e
delle responsabilità da assegnare al dirigente scolastico, in
quanto preposto alla gestione unitaria dell'istituzione e
responsabile, altresì, dei risultati.
Un'ultima conclusiva osservazione. Il problema politico
della libertà della scuola, dell'insegnamento e del soggetto
che apprende, ha la stessa valenza costituzionale
dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Non può
negarsi una rigorosa simmetria tra le norme costituzionali che
riguardano la magistratura e quelle che riguardano la scuola.
In entrambi i casi il Costituente si è fatto carico di non
assoggettare la magistratura e la scuola al potere esecutivo
(altro è l'organizzazione del servizio della giustizia e del
servizio scolastico), garantendo ad entrambe uno statuto,
rispettivamente di autonomia e indipendenza da una parte e di
libertà dall'altra. Solo che, mentre per la magistratura il
precetto costituzionale di cui all'articolo 101 è stato
attuato, per la scuola l'articolo 33, primo comma, resta
ancora lettera morta, con le conseguenze, pur proiettabili nel
futuro, che sono sotto gli occhi di tutti.
Per quanto esposto in relazione è stata redatta la
presente proposta di legge, della quale si auspica la rapida
approvazione.