XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 734




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, elenca espressamente gli interventi operati sulle unità immobiliari che sono subordinati alla specifica denuncia di inizio attività, ma non necessitano di concessione edilizia per la loro realizzazione. Tra le opere disciplinate dal legislatore nel citato comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 398 del 1993, si ritiene debbano essere inserite anche le verande di copertura, totale e parziale, delle balconate. Le verande, infatti, sempre che realizzate in armonia con il contesto ambientale ed architettonico nel quale vanno ad inserirsi, presentano innumerevoli vantaggi per le unità immobiliari. Innanzitutto esse assicurano una maggiore coibentazione all'intera abitazione riducendo notevolmente la dispersione termica che, come è ben noto, è estremamente pronunciata attraverso gli infissi esterni e, anche se in misura ridotta, attraverso le pareti esterne. Inoltre, la veranda offre una adeguata superficie vetrata diretta a garantire un riscaldamento passivo di tipo "serra". Infatti, la radiazione solare, che penetra attraverso la superficie vetrata, non è riemessa sostanzialmente nello spettro dell'infrarosso. Ovviamente ciò determina un maggiore beneficio per la tenuta dell'appartamento, con particolare incidenza nel periodo invernale, e conseguentemente, comporta una riduzione dell'utilizzo dei sistemi di riscaldamento integrativi, energeticamente più dispendiosi. La realizzazione della veranda, dunque, costituisce anche una risposta in termini di risparmio energetico per le abitazioni.
        Come si è detto, è necessario tuttavia che tali realizzazioni si pongano in armonia con il contesto ambientale ed architettonico nel quale vanno ad inserirsi. Ed allora, per ovviare al rischio di realizzazioni antiestetiche ed avulse dal contesto immobiliare, si è ritenuto di introdurre una specifica disposizione al comma 7 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993.
        L'opera in tale modo potrà essere annoverata tra quelle per le quali è sufficiente per la corretta realizzazione la denunzia di inizio attività. La realizzazione, ovviamente, deve essere sottoposta, come tutte quelle già elencate nel citato comma 7, alla ricorrenza delle condizioni previste dal comma 8 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, della legge n. 493 del 1993. In conclusione, si ritiene di non assoggettare la realizzazione delle verande al rilascio di concessione edilizia principalmente in ragione delle citate capacità di risparmio energetico che caratterizzano e qualificano in primo luogo l'esigenza funzionale cui la veranda assolve.




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