XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 734
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4, comma 7, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, elenca
espressamente gli interventi operati sulle unità immobiliari
che sono subordinati alla specifica denuncia di inizio
attività, ma non necessitano di concessione edilizia per la
loro realizzazione. Tra le opere disciplinate dal legislatore
nel citato comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 398
del 1993, si ritiene debbano essere inserite anche le verande
di copertura, totale e parziale, delle balconate. Le verande,
infatti, sempre che realizzate in armonia con il contesto
ambientale ed architettonico nel quale vanno ad inserirsi,
presentano innumerevoli vantaggi per le unità immobiliari.
Innanzitutto esse assicurano una maggiore coibentazione
all'intera abitazione riducendo notevolmente la dispersione
termica che, come è ben noto, è estremamente pronunciata
attraverso gli infissi esterni e, anche se in misura ridotta,
attraverso le pareti esterne. Inoltre, la veranda offre una
adeguata superficie vetrata diretta a garantire un
riscaldamento passivo di tipo "serra". Infatti, la radiazione
solare, che penetra attraverso la superficie vetrata, non è
riemessa sostanzialmente nello spettro dell'infrarosso.
Ovviamente ciò determina un maggiore beneficio per la tenuta
dell'appartamento, con particolare incidenza nel periodo
invernale, e conseguentemente, comporta una riduzione
dell'utilizzo dei sistemi di riscaldamento integrativi,
energeticamente più dispendiosi. La realizzazione della
veranda, dunque, costituisce anche una risposta in termini di
risparmio energetico per le abitazioni.
Come si è detto, è necessario tuttavia che tali
realizzazioni si pongano in armonia con il contesto ambientale
ed architettonico nel quale vanno ad inserirsi. Ed allora, per
ovviare al rischio di realizzazioni antiestetiche ed avulse
dal contesto immobiliare, si è ritenuto di introdurre una
specifica disposizione al comma 7 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 493 del 1993.
L'opera in tale modo potrà essere annoverata tra quelle
per le quali è sufficiente per la corretta realizzazione la
denunzia di inizio attività. La realizzazione, ovviamente,
deve essere sottoposta, come tutte quelle già elencate nel
citato comma 7, alla ricorrenza delle condizioni previste dal
comma 8 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 398 del
1993, convertito, con modificazioni, della legge n. 493 del
1993. In conclusione, si ritiene di non assoggettare la
realizzazione delle verande al rilascio di concessione
edilizia principalmente in ragione delle citate capacità di
risparmio energetico che caratterizzano e qualificano in primo
luogo l'esigenza funzionale cui la veranda assolve.