XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 728
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 36, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, prevede che "I revisori contabili iscritti negli albi dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e
dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione
per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini
fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei
contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di
contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché abbiano
tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel
corso del periodo d'imposta cui si riferisce la
certificazione".
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, che
modifica appunto l'articolo 36, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, si
vuole includere, tra i revisori contabili abilitati alla
cosiddetta "certificazione tributaria", anche gli iscritti
negli albi degli avvocati, rimediando all'eccesso di delega
contenuto nell'attuale formulazione del citato articolo 36 con
riferimento all'articolo 3, comma 134, della legge n. 662 del
1996, non potendosi configurare, ai sensi di tale norma,
alcuna limitazione discriminatrice nei confronti di singole
categorie professionali.
L'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevede che, ai soli fini
della presentazione delle dichiarazioni, si considerano
soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei
consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e cc) del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241;
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per
le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto
del Ministro delle finanze.
Tale norma non ricomprende gli iscritti negli albi degli
avvocati tra i soggetti abilitati all'invio telematico delle
dichiarazioni fiscali, all'apposizione del visto di conformità
ed alla asseverazione, ai fini dell'applicazione degli studi
di settore.
Occorre rimediare all'eccesso di delega nell'attuale
formulazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, con riferimento
all'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, non
potendosi configurare, ai sensi di tale norma, alcuna
limitazione discriminatrice nei confronti di singole categorie
professionali.
Peraltro, come emerge dall'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo n. 546 del 1992, nel vigente ordinamento
giuridico, non esiste una normativa che individui le
condizioni per l'esercizio dell'attività di consulenza
tributaria (in attesa dell'adeguamento alle direttive
comunitarie).
Con la norma di cui si chiede la modifica (articolo 2
della presente proposta di legge), l'avvocatura risulta
ingiustamente discriminata nei confronti di altre categorie,
alcune delle quali non hanno una disciplina ordinamentale che
presenta le stesse caratteristiche di quella degli avvocati,
tanto sul piano della selezione abilitativa (laurea in
giurisprudenza ed esame di avvocato) quanto sul piano dei
successivi controlli degli iscritti negli albi.
L'esclusione dai soggetti abilitati all'invio telematico
delle dichiarazioni fiscali è illogica e discriminatoria: non
si comprende come mai un professionista qualificato, quale è
l'avvocato tributarista, che ha la capacità di prestare la sua
assistenza nella redazione di una dichiarazione fiscale, e ha
la capacità di difendere il contribuente fino al giudizio in
Cassazione, se cassazionista, non abbia poi la capacità di
provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni
fiscali.
L'illogicità e la discriminazione di tale esclusione
appaiono più evidenti specialmente quando si riconosce nello
stesso articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, tale abilitazione
per chiunque sia laureato in giurisprudenza, se iscritto in
elenco tenuto dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, perché si dà a tale iscrizione una
valenza maggiore di quella negli albi degli avvocati.
L'esclusione dai suindicati soggetti delegittima una
categoria di professionisti, quella degli avvocati
tributaristi, che tradizionalmente si occupa di consulenza
tributaria e, quindi, dell'assistenza ai clienti in ogni
adempimento connesso, come è confermato dall'inserimento nella
loro tariffa professionale, di cui al decreto del Ministro di
grazia e giustizia n. 584 del 1994, nella tabella degli
onorari ed indennità in materia stragiudiziale (tabella numero
4), dell'attività di "assistenza in pratiche (...)
tributarie".
Con l'esclusione de qua, non solo si opera una grave
discriminazione nei confronti della classe forense, ma non si
dà compiuta attuazione alle più volte enunciate necessità di
semplificare gli adempimenti tributari, estendendo
l'abilitazione anche ad una categoria professionale senza
dubbio qualificata, che presta assistenza ad un elevato numero
di contribuenti, e non si realizza l'interesse
dell'Amministrazione finanziaria ad evitare errori nella
compilazione delle dichiarazioni, che, comportando la
necessità di complessi controlli formali, sottraggono energie
all'attività di accertamento.
La esclusione in oggetto, infine, appare ancora più grave
ed ingiustificata alla luce del decreto 18 febbraio 1999 del
Ministero delle finanze (direttore generale delle entrate) in
materia di assistenza fiscale pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, che allarga la fascia
dei soggetti suindicati, abilitando tra gli altri società
partecipate esclusivamente dai consigli nazionali, ordini e
collegi di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del
lavoro.