XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 728




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, prevede che "I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione".
        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, che modifica appunto l'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, si vuole includere, tra i revisori contabili abilitati alla cosiddetta "certificazione tributaria", anche gli iscritti negli albi degli avvocati, rimediando all'eccesso di delega contenuto nell'attuale formulazione del citato articolo 36 con riferimento all'articolo 3, comma 134, della legge n. 662 del 1996, non potendosi configurare, ai sensi di tale norma, alcuna limitazione discriminatrice nei confronti di singole categorie professionali.
        L'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevede che, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

                a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

                b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

                c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e cc) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

                d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

                e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.

        Tale norma non ricomprende gli iscritti negli albi degli avvocati tra i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali, all'apposizione del visto di conformità ed alla asseverazione, ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
        Occorre rimediare all'eccesso di delega nell'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, con riferimento all'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, non potendosi configurare, ai sensi di tale norma, alcuna limitazione discriminatrice nei confronti di singole categorie professionali.
        Peraltro, come emerge dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel vigente ordinamento giuridico, non esiste una normativa che individui le condizioni per l'esercizio dell'attività di consulenza tributaria (in attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie).
        Con la norma di cui si chiede la modifica (articolo 2 della presente proposta di legge), l'avvocatura risulta ingiustamente discriminata nei confronti di altre categorie, alcune delle quali non hanno una disciplina ordinamentale che presenta le stesse caratteristiche di quella degli avvocati, tanto sul piano della selezione abilitativa (laurea in giurisprudenza ed esame di avvocato) quanto sul piano dei successivi controlli degli iscritti negli albi.
        L'esclusione dai soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali è illogica e discriminatoria: non si comprende come mai un professionista qualificato, quale è l'avvocato tributarista, che ha la capacità di prestare la sua assistenza nella redazione di una dichiarazione fiscale, e ha la capacità di difendere il contribuente fino al giudizio in Cassazione, se cassazionista, non abbia poi la capacità di provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali.
        L'illogicità e la discriminazione di tale esclusione appaiono più evidenti specialmente quando si riconosce nello stesso articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, tale abilitazione per chiunque sia laureato in giurisprudenza, se iscritto in elenco tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, perché si dà a tale iscrizione una valenza maggiore di quella negli albi degli avvocati.
        L'esclusione dai suindicati soggetti delegittima una categoria di professionisti, quella degli avvocati tributaristi, che tradizionalmente si occupa di consulenza tributaria e, quindi, dell'assistenza ai clienti in ogni adempimento connesso, come è confermato dall'inserimento nella loro tariffa professionale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 584 del 1994, nella tabella degli onorari ed indennità in materia stragiudiziale (tabella numero 4), dell'attività di "assistenza in pratiche (...) tributarie".
        Con l'esclusione de qua, non solo si opera una grave discriminazione nei confronti della classe forense, ma non si dà compiuta attuazione alle più volte enunciate necessità di semplificare gli adempimenti tributari, estendendo l'abilitazione anche ad una categoria professionale senza dubbio qualificata, che presta assistenza ad un elevato numero di contribuenti, e non si realizza l'interesse dell'Amministrazione finanziaria ad evitare errori nella compilazione delle dichiarazioni, che, comportando la necessità di complessi controlli formali, sottraggono energie all'attività di accertamento.
        La esclusione in oggetto, infine, appare ancora più grave ed ingiustificata alla luce del decreto 18 febbraio 1999 del Ministero delle finanze (direttore generale delle entrate) in materia di assistenza fiscale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, che allarga la fascia dei soggetti suindicati, abilitando tra gli altri società partecipate esclusivamente dai consigli nazionali, ordini e collegi di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro.




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