XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 723




        Onorevoli Colleghi! - Il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione dispone che: "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".
        Il giudizio sulla sussistenza o meno dell'insindacabilità nel caso concreto, ovvero il giudizio se una data condotta posta in essere da un membro del Parlamento concerna opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari, spetta, pur in assenza di una esplicita previsione costituzionale in tale senso, alla Camera di appartenenza del parlamentare, ferma restando la possibilità, per l'autorità giudiziaria, di ricorrere alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato.
        La più recente "giurisprudenza" parlamentare in materia ha spesso dato luogo a notevoli perplessità. L'insindacabilità è stata ritenuta sussistente anche nel caso di dichiarazioni rilasciate al di fuori di qualsiasi collegamento con lo svolgimento dell'attività parlamentare, senza dunque quel "nesso funzionale" che la Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzioni, ha ritenuto dover comunque sussistere perché possa trovare applicazione il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Si è di fatto affermato il principio per cui qualunque affermazione di un membro del Parlamento è per ciò stesso coperta dall'insindacabilità. Spesso, oltre a tutto, le decisioni sull'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono adottate non sulla base della natura delle affermazioni del singolo parlamentare e sul loro collegamento o meno con lo svolgimento delle funzioni parlamentari, ma sulla base dell'appartenenza a un determinato schieramento.
        Uno strumento posto a tutela dell'indipendenza dell'attività parlamentare e funzionale ad evitare interventi su tale attività da parte dell'autorità giudiziaria (che correttamente non può perseguire affermazioni o condotte di un membro del Parlamento, se poste in essere nell'esercizio delle funzioni) rischia dunque di trasformarsi in un ingiustificato privilegio, quello di poter rilasciare dichiarazioni gravemente diffamatorie o addirittura palesemente oltraggiose potendo contare su una relativamente certa impunità. Un privato cittadino che rilasciasse le stesse dichiarazioni andrebbe incontro a sicure condanne sia in sede civile che in sede penale.
        La soluzione più idonea per porre rimedio a tale situazione, che getta discredito sulle istituzioni e rischia di aumentare la distanza fra queste e i cittadini, appare l'attribuzione alla stessa Corte costituzionale del compito di giudicare sulla sussistenza nel caso concreto dell'insindacabilità. In tale modo il relativo giudizio verrebbe sottratto ai condizionamenti politici (o addirittura partitici) e ricondotto in un alveo strettamente giuridico. A tale fine è stata redatta la presente proposta di legge costituzionale, della quale si auspica la rapida approvazione.




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