XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 723
Onorevoli Colleghi! - Il primo comma dell'articolo 68
della Costituzione dispone che: "I membri del Parlamento non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".
Il giudizio sulla sussistenza o meno dell'insindacabilità
nel caso concreto, ovvero il giudizio se una data condotta
posta in essere da un membro del Parlamento concerna opinioni
espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni
parlamentari, spetta, pur in assenza di una esplicita
previsione costituzionale in tale senso, alla Camera di
appartenenza del parlamentare, ferma restando la possibilità,
per l'autorità giudiziaria, di ricorrere alla Corte
costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni tra i
poteri dello Stato.
La più recente "giurisprudenza" parlamentare in materia ha
spesso dato luogo a notevoli perplessità. L'insindacabilità è
stata ritenuta sussistente anche nel caso di dichiarazioni
rilasciate al di fuori di qualsiasi collegamento con lo
svolgimento dell'attività parlamentare, senza dunque quel
"nesso funzionale" che la Corte costituzionale, in sede di
conflitto di attribuzioni, ha ritenuto dover comunque
sussistere perché possa trovare applicazione il primo comma
dell'articolo 68 della Costituzione. Si è di fatto affermato
il principio per cui qualunque affermazione di un membro del
Parlamento è per ciò stesso coperta dall'insindacabilità.
Spesso, oltre a tutto, le decisioni sull'applicabilità del
primo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono adottate
non sulla base della natura delle affermazioni del singolo
parlamentare e sul loro collegamento o meno con lo svolgimento
delle funzioni parlamentari, ma sulla base dell'appartenenza a
un determinato schieramento.
Uno strumento posto a tutela dell'indipendenza
dell'attività parlamentare e funzionale ad evitare interventi
su tale attività da parte dell'autorità giudiziaria (che
correttamente non può perseguire affermazioni o condotte di un
membro del Parlamento, se poste in essere nell'esercizio delle
funzioni) rischia dunque di trasformarsi in un ingiustificato
privilegio, quello di poter rilasciare dichiarazioni
gravemente diffamatorie o addirittura palesemente oltraggiose
potendo contare su una relativamente certa impunità. Un
privato cittadino che rilasciasse le stesse dichiarazioni
andrebbe incontro a sicure condanne sia in sede civile che in
sede penale.
La soluzione più idonea per porre rimedio a tale
situazione, che getta discredito sulle istituzioni e rischia
di aumentare la distanza fra queste e i cittadini, appare
l'attribuzione alla stessa Corte costituzionale del compito di
giudicare sulla sussistenza nel caso concreto
dell'insindacabilità. In tale modo il relativo giudizio
verrebbe sottratto ai condizionamenti politici (o addirittura
partitici) e ricondotto in un alveo strettamente giuridico. A
tale fine è stata redatta la presente proposta di legge
costituzionale, della quale si auspica la rapida
approvazione.