XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 695




        Onorevoli Colleghi! - 1. La Comunità internazionale con molta insistenza ha richiesto, per attuare una più compiuta tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, la istituzione in ogni Paese di un organo di rappresentanza e tutela degli interessi e dei diritti dei soggetti appartenenti a questa fascia di età.
        Con la risoluzione n. A3-0172/92 il Parlamento europeo ha invitato sin dal 1992 gli "Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne a livello nazionale i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che la proteggono, nonché di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo" (n. 6); con una raccomandazione del 1996 l'Assemblea dei parlamentari del Consiglio d'Europa ha sottolineato l'opportunità della istituzione di un ombudsman per i bambini o di un'altra struttura capace di offrire garanzie di indipendenza e di assumere le responsabilità necessarie per migliorare la vita dei bambini ovvero una struttura accessibile al pubblico attraverso ogni strumento come un servizio locale (n. 7-IV); nello stesso anno il Parlamento europeo - nell'indicare le opportune misure di protezione dei minori - ha rinnovato l'invito agli Stati membri affinché siano creati istituzioni ed organismi che effettuino il controllo, indipendente ed imparziale, dell'effettivo rispetto della normativa vigente e dei diritti del fanciullo (n. 24).
        Appare perciò necessario, anche nel nostro Paese come è avvenuto in molti altri Stati (vedi Il difensore civico per l'infanzia in Innocenti digest, n. 1, 1998), istituire una nuova figura istituzionale, indipendente ed imparziale, che possa assicurare che gli interessi e i diritti individuali e collettivi dell'infanzia e dell'adolescenza siano non solo astrattamente riconosciuti ma anche effettivamente goduti e che sia finalmente superata quella situazione di debolezza, propria di questa fascia di età, che impedisce spesso di far efficacemente valere diritti fondamentali per il proprio sviluppo umano e di far prevalere, come impone la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, gli interessi dei cittadini di età minore su gli interessi degli adulti.
        2. L'opportunità della istituzione di questo organo di garanzia non è però legata solo alla pur doverosa attuazione delle sollecitazioni che vengono al nostro Paese dalla Comunità internazionale. Sussistono anche precisi motivi, legati alle carenze di adeguata tutela proprie del nostro ordinamento giuridico, che impongono la istituzione di questa nuova struttura.

            a) Si è oggi compreso che la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo - e cioè delle sue più autentiche esigenze di libertà e di sviluppo - non può essere ristretta alla mera tutela dei diritti soggettivi ma che esistono bisogni collettivi, che si riflettono anche nella sfera individuale di un singolo soggetto pur avendo dimensione e portata più generali, che sono meritevoli di particolare tutela. Si è venuto così sviluppando il tema degli interessi diffusi e della loro tutela: ma ciò ha riguardato principalmente, e quasi esclusivamente, il cittadino adulto e solo indirettamente il cittadino minore (la tutela della salubrità dell'ambiente interessa certo anche il minore ma non in via diretta). Eppure esistono, e non in modo irrilevante, situazioni in cui l'interesse collettivo dell'infanzia, e non solo i diritti di un singolo soggetto, sono a forte rischio di essere compromessi. Basti pensare, per esempio, senza poter essere esaustivi, alla programmazione urbanistica spesso assai disattenta alle esigenze dei cittadini minori; alla collocazione di fabbriche inquinanti o di ripetitori nocivi in prossimità di scuole; al passaggio di nodi stradali ad alta intensità di traffico proprio nelle vicinanze di luoghi ad alta frequentazione per l'infanzia; a situazioni di particolare degrado ambientale che compromettono particolarmente la salute dei cittadini di minore età; alle carenze di adeguati servizi territoriali per i soggetti in età evolutiva; al mancato rispetto delle leggi sui manifesti pubblicitari che possono turbare la sensibilità dei minori; alla violazione delle norme di legge a tutela dei soggetti in formazione da parte delle emittenti pubbliche o private. Un organo di garanzia potrebbe rendersi interprete di queste esigenze trascurate ed intervenire con segnalazioni, raccomandazioni e anche interventi giurisdizionali per tutelare questi che sono interessi e diritti diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza.

            b) Il nostro ordinamento prevede la possibilità da parte del giudice minorile di valutare il comportamento pregiudizievole di un familiare nei confronti del minore e di intervenire conseguentemente per rimuovere le cause di pregiudizio (vedi articoli 330 e 333 del codice civile). Non è invece prevista la possibilità di un intervento del giudice dei minori nei casi in cui il pregiudizio, anche grave per il minore, sia posto in essere da altri soggetti pubblici o privati. Eppure è una mera presunzione - spessissimo smentita dalla realtà dei fatti - che la natura pubblica del servizio o della agenzia di socializzazione assicuri sempre un intervento positivo e costruttivo nei confronti del ragazzo. Il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza non può certo imporre obblighi di fare alla pubblica amministrazione ma può cercare di rimuovere le situazioni di pregiudizio sia attraverso opportune segnalazioni, che per l'autorevolezza dell'organo dovranno essere prese in seria considerazione, sia attraverso interventi di sollecitazioni davanti agli organi giudiziari.

            c) La tutela nei confronti di un minore che non abbia un patrimonio e sia privo di un genitore valido si risolve molto spesso in un fatto meramente burocratico. E' tutt'altro che infrequente la nomina, come tutore di molti bambini allontanati dalla propria famiglia, del sindaco del comune: ciò da una parte rende di fatto impossibile una tutela personalizzata (il sindaco, che può essere nominato tutore di centinaia di ragazzi, non ne può seguire in realtà alcuno) e dall'altra vanifica una esigenza di tutela di soggetti particolarmente a rischio, attribuendo allo stesso soggetto la figura di controllore e di controllato (il sindaco è contemporaneamente erogatore di assistenza ma anche rappresentante del fruitore di interventi che possono anche non essere del tutto adeguati alle esigenze fondamentali del ragazzo o della ragazza). Appare perciò indispensabile riportare la tutela dei minori con problemi ad un rapporto di sostegno meno formale e più significativo e pregnante sul piano personale e relazionale: il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza può promuovere disponibilità a svolgere una simile funzione, attingendo alle risorse della comunità che ha già saputo esprimere attraverso il volontariato e l'affidamento familiare una grande disponibilità nei confronti dell'infanzia sofferente; può formare queste persone ad un compito che è assai impegnativo e strutturante per il ragazzo; può sostenerle nello svolgimento dei propri compiti non abbandonandole nell'esercizio di una funzione assai delicata. Verrebbe così finalmente superata una situazione di grave carenza di sostegno e di controllo che si riverbera pesantemente sullo sviluppo della personalità in formazione.

            d) La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, che è stata sottoscritta anche dal nostro Paese, sancisce la necessità di promuovere, nell'interesse superiore dei bambini, i loro diritti anche processuali e di agevolarne l'esercizio e ciò anche attraverso la possibilità per i bambini di essere informati ed autorizzati a partecipare ai procedimenti giudiziari che li riguardano direttamente o tramite altri organismi o persone. Nel nostro sistema processuale il minore può essere sentito nel processo, ma raramente è considerato come parte che può essere in giudizio a mezzo di curatore. Né sarebbe opportuna una previsione generale che faccia sempre assumere al bambino la posizione di parte processuale, in ogni caso in cui giudizialmente siano coinvolte la sua persona e la sua vita di relazione, perché questo gli farebbe assumere una posizione, non sempre giustificata da necessità, di controparte nei confronti dei suoi genitori. Appare più opportuno che, anche su richiesta dello stesso minore o dei suoi parenti o dei servizi o di enti e associazioni, sia riconosciuta al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza la possibilità di chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale, qualora i genitori non siano in grado di tutelare il minore o in caso di grave conflitto tra lo stesso minore e gli esercenti la potestà.

            e) La citata Convenzione dell'ONU del 1989 espressamente riconosce un diritto del minore al rispetto della sua privacy (articolo 16) e del resto anche il nostro ordinamento (e la giurisprudenza) va riconoscendo un diritto alla riservatezza come fondamentale diritto di personalità. Per il soggetto che ha la piena capacità di agire il consenso all'utilizzo della propria immagine rende legittimo il superamento del principio della riservatezza: per il soggetto di età minore l'ordinamento vigente sembra ritenere sufficiente che il consenso sia prestato dal rappresentante legale del minore senza alcun ulteriore controllo. Ma a parte che i diritti personalissimi, come certamente deve ritenersi il diritto alla riservatezza, non possono essere esercitati tramite rappresentanza, appare quanto meno inopportuno che il solo consenso dell'esercente la potestà - il cui interesse allo sfruttamento dell'immagine del minore può essere più un interesse proprio che un interesse di quest'ultimo - legittimi il superamento di quel diritto alla riservatezza che è fondamentale per il soggetto in età evolutiva perché attiene anche alla costruzione della sua più autentica identità. Appare francamente paradossale che il genitore non possa alienare un bene del figlio, anche se di limitato valore economico, senza autorizzazione del giudice tutelare e possa invece alienare liberamente l'immagine del figlio o decidere sul suo impiego. Sarebbe perciò quanto meno necessario ritenere che il consenso del genitore all'uso dell'immagine del figlio costituisca atto di straordinaria amministrazione e come tale sottoposto ad un controllo - che opportunamente può essere esercitato dal difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza - che dovrà valutare l'inesistenza di una situazione di potenziale pregiudizio non solo morale ma anche psicologico e pedagogico. Ed anche l'impiego dei soggetti di età minore negli spettacoli cinematografici, teatrali e televisivi e nelle trasmissioni di intrattenimento esige una maggiore tutela della personalità del minore. La legislazione vigente in materia, anche se recentemente riformata, appare non solo carente sul piano dell'effettiva tutela ma anche poco efficace per gli organi a cui sono demandati il controllo e la decisione. A tutela della personalità del soggetto di età minore appare opportuno che sia prevista una autorizzazione all'impiego da parte del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza.

        3. Questo nuovo organismo di protezione e garanzia ovviamente non si sovrappone all'attività propria dei servizi degli enti locali. Si è espressamente sancito che il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza può agire, nella tutela degli interessi e dei diritti individuali, solo su segnalazione dello stesso cittadino minore o dei suoi parenti o di servizi o di associazioni ed enti e si è previsto che il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza non svolga direttamente funzioni di sostegno o trattamento ma solo funzioni di segnalazione, di impulso, di rappresentazione all'autorità procedente della situazione del minore ovvero di richiesta di nomina di un curatore nei procedimenti giurisdizionali (articolo 6 della presente proposta di legge). Pertanto un simile organo, anziché costituire un doppione dell'attività dei servizi, può essere un interlocutore prezioso degli stessi: sarà il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza un ulteriore utile strumento, a cui possono fare ricorso i servizi, per interventi nei confronti di altre istituzioni atone alle sollecitazioni di chi ha in trattamento il soggetto; per tutelare in via giurisdizionale situazioni che altrimenti non potrebbero essere proficuamente risolte.
        Si è preferito non fare del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza un organo statale: e ciò sia per essere coerenti con il nuovo disegno di articolazione territoriale delle competenze e delle funzioni della Repubblica; sia perché la funzione del nuovo organo rientra in quella attività assistenziale in senso lato che la Costituzione italiana attribuisce alle regioni; sia infine perché appare opportuno che il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza sia radicato nella realtà territoriale in cui i problemi emergono e possa effettivamente interloquire nella elaborazione delle politiche sociali relative all'infanzia e alla adolescenza. Pertanto, pur rinviando a provvedimenti regionali la istituzione di questo nuovo organo, si è utilizzata la legge nazionale sia per individuare in modo omogeneo gli obiettivi ed i poteri del nuovo organo, sia perché alcune funzioni (come le legittimazioni processuali o il trasferimento di alcune funzioni del giudice tutelare) non si potevano attribuire se non con legge nazionale, sia per assicurare il necessario coordinamento dei difensori civici per l'infanzia e l'adolescenza anche sul piano nazionale.
        4. La proposta di legge, dopo aver prevista l'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 1), stabilisce:

            a) le procedure per la nomina del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza, i requisiti che il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza deve possedere, le incompatibilità (articolo 2);

            b) la determinazione, da parte degli enti territoriali, dell'articolazione territoriale delle sedi degli uffici del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza, della loro organizzazione, dei requisiti del personale addetto, delle modalità di funzionamento e le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni loro attribuite (articolo 3);

            c) le funzioni che il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza deve perseguire per attuare una concreta tutela dell'infanzia e dell'adolescenza: si è prevista una attività di promozione della conoscenza dei diritti individuali sociali e politici riconosciuti all'infanzia ed all'adolescenza e di rappresentanza del soggetto in età evolutiva presso tutte le sedi istituzionali; la predisposizione di una relazione annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, nel territorio regionale; la cura della realizzazione di un servizio di ascolto telefonico a livello regionale (articolo 4);

            d) la legittimazione del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza ad intervenire a tutela degli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza sia con segnalazioni o raccomandazioni sia con interventi nei procedimenti amministrativi ed eventuale impugnazione degli atti con ricorso gerarchico o interventi presso la giustizia amministrativa (articolo 5);

            e) la legittimazione del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza a svolgere interventi per la tutela degli interessi e dei diritti individuali sia attraverso segnalazioni e sollecitazioni alla pubblica amministrazione o ai privati sia attraverso presentazione di memorie nei giudizi che coinvolgono i minori sia attraverso richiesta di nomina di un curatore speciale nei procedimenti giurisdizionali che coinvolgono interessi o diritti di un singolo minore; il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione e agli atti processuali non coperti da segreto; la possibilità di estrarne gratuitamente copia, la esenzione degli atti e ricorsi del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritti (articolo 6); l'attribuzione al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza della funzione di autorizzare, ove vi sia la richiesta dei genitori, l'impiego dell'immagine del minore nella pubblicità o l'utilizzo del minore negli spettacoli cinematografici, teatrali e nelle trasmissioni televisive (articolo 6, comma 2);

            f) il reperimento, la formazione e la selezione dei tutori da parte del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza; la istituzione presso di esso di un elenco dei tutori e curatori; il sostegno alla loro attività (articolo 7);

            g) l'attribuzione al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza di alcune funzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 184 del 1983, in materia di adozioni (articolo 8);

            h) l'attribuzione al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza di quella funzione di tutore nel caso in cui il minore non abbia parenti in grado di esercitare la tutela, nonché della funzione di tutore provvisorio, in attesa della nomina del tutore, che oggi è conferita allo stesso ente di assistenza che si occupa del minore in difficoltà, superando così il discutibile sistema di conferimento della tutela di un soggetto che non è in grado in proprio di pretendere il rispetto e l'attuazione dei propri diritti allo stesso soggetto che svolge funzioni assistenziali. A tale fine gli articoli 9 e 10 modificano gli articoli 354 e 402 del codice civile, mentre l'articolo 11 sostituisce l'articolo 3 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni;

            i) la previsione che il curatore possa stare in giudizio personalmente avvalendosi anche, se lo ritiene opportuno, di un difensore: in molti procedimenti giurisdizionali, per rappresentare le esigenze psicologiche del minore e le sue esigenze di relazioni, appare opportuno che il curatore possa essere anche un soggetto diverso dall'avvocato e che possa esprimere anche direttamente le sue valutazioni a tutela del minore. Ove, ovviamente, vi siano aspetti processuali in cui la tecnica del diritto appare indispensabile il curatore potrà avvalersi di questa assistenza tecnica, ricorrendo o a difensori liberi esercenti la professione o agli uffici legali dell'ente territoriale (articolo 12);

            l) la istituzione di una Conferenza dei difensori civici per l'infanzia e l'adolescenza per assicurare omogeneità di indirizzo e gli opportuni collegamenti con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge n. 451 del 1997 (articolo 13);

            m) l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento che indichi gli standard degli interventi dei difensori civici per l'infanzia e l'adolescenza; le modalità di coordinamento tra di loro e con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; le forme di monitoraggio e di valutazione dell'attività dei difensori civici per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 14);

            n) la possibilità di esercitare i poteri sostitutivi nel caso in cui le regioni o le province autonome non provvedano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, ad istituire i difensori civici per l'infanzia e l'adolescenza, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" (articolo 15).

ALLEGATI



TAB. 1 - INDICATORI SOCIALI E DEMOGRAFICI (Valori assoluti)

... (omissis) ...



TAB. 2 - INDICATORI SOCIALI E DEMOGRAFICI (Incidenza sul
totale nazionale)

... (omissis) ...




Frontespizio Testo articoli