XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 658
Onorevoli Colleghi! - La legge 25 marzo 1993, n. 81, in
seguito confluita nel testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ha correttamente espresso il principio di
separazione fra le funzioni dell'esecutivo e quelle dei
consigli nei comuni con oltre 15.000 abitanti e nelle
province, prevedendo l'incompatibilità tra la carica di
consigliere e quella di assessore. La ratio di tale
incompatibilità era, ed è tuttora, fondata sull'esigenza di
garantire autonomia decisionale agli organi citati, garantendo
nella forma e permettendo nella sostanza che le
sovrapposizioni tra le cariche elettive e gli incarichi
amministrativi non inquinino l'esercizio della necessaria
dialettica istituzionale. L'intento del legislatore era
senz'altro condivisibile e va salvaguardato. Dopo sette anni
di esperienza e di verifica, tuttavia, si possono constatare
alcune conseguenze negative, alle quali è tempo di porre
rimedio. E' evidente che l'incarico di assessore comporta un
necessario rapporto fiduciario con l'organo di vertice,
sindaco o presidente della provincia. Ed è altrettanto chiaro
che, venuto meno tale rapporto, la delega amministrativa può
essere revocata. Questa circostanza, della quale non sono
mancati gli esempi nella realtà, determina effetti tutt'altro
che trascurabili: il consigliere eletto, che aveva dovuto
rassegnare le dimissioni dal consiglio all'atto della nomina
ad assessore, infatti, se viene revocato esce totalmente dalla
vita attiva della realtà istituzionale. La prima conseguenza è
la frustrazione della volontà espressa dagli elettori, che
vedono escluso il candidato da loro scelto e nel contempo si
vedono rappresentati da altro candidato che avevano ritenuto
meno rappresentativo. Il secondo aspetto importante è quello
che potremmo definire "di carattere umano": l'atto di revoca
di un assessore non ha soltanto conseguenze sugli equilibri
politici di giunta o di consiglio, ma rappresenta per
l'interessato l'esclusione totale dalla vita istituzionale. La
minaccia della revoca costituisce quindi una potente remora,
che ha condizionato le scelte e i comportamenti di molti
assessori, limitandone l'obiettività e l'autonomia delle
scelte politiche e amministrative. Nello stesso tempo,
paradossalmente, questa considerazione ha influenzato in
diversi casi sindaci e presidenti di provincia, che non hanno
voluto avvalersi del potere di revoca, nonostante
l'esaurimento del rapporto fiduciario con l'assessore, per non
compiere un atto eccessivamente penalizzante nei confronti di
quest'ultimo.
Gli effetti negativi dell'affermazione di un principio di
per sé corretto rendono necessario un tempestivo ed
appropriato intervento del legislatore.
La presente proposta di legge mantiene l'incompatibilità
fra la carica elettiva di consigliere comunale e provinciale e
quella amministrativa di assessore, ma prevede che - in caso
di revoca dell'assessore - questi venga reintegrato nella sua
carica di consigliere.
Il consigliere nominato assessore, fino a quando rimane in
carica, viene sostituito nel rispettivo consiglio dal primo
dei non eletti, che assume la qualifica di consigliere ad
interim, e che esercita la supplenza, in analogia con
quanto previsto dall'articolo 45 del testo unico di cui al
citato decreto legislativo n. 267 del 2000.