XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 639
Onorevoli Colleghi! - I progressi straordinari che la
scienza ha compiuto in questi ultimi anni, soprattutto nel
campo della biomedicina e della biotecnologia, hanno reso
possibile lo sviluppo e l'utilizzazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita capaci di ovviare ai
crescenti problemi di sterilità che si manifestano in modo
sempre più grave ed evidente all'interno della coppia.
Il ricorso a tali tecniche solleva, tuttavia,
problematiche complesse ed inquietanti che coinvolgono la
dimensione etica, giuridica e sociale della persona e rendono
impellente la necessità di un intervento legislativo che
definisca chiaramente ed inequivocabilmente il quadro
normativo cui fare costante riferimento.
Le implicazioni morali e le scelte mediche, in relazione
alla soluzione dei diversi casi presentati, hanno alimentato
una riflessione culturale sempre più vivace ed attenta che ha
dato vita ad una nuova disciplina: la procreatica, ovvero lo
studio di nuovi metodi per generare la vita.
Tale disciplina è stata coinvolta nel confronto aspro e
dialettico delle diverse posizioni ideologiche con la
conseguenza che, da un lato, sempre più la discussione si è
allontanata dalle reali motivazioni socio-sanitarie che la
contraddistinguono e, dall'altro, le diverse applicazioni
tecnologiche hanno finito per trasformarsi in beni di consumo
per soddisfare le speranze ed i desideri dei singoli.
L'urgenza di una legislazione in merito è sollecitata
dagli avvenimenti che, ormai quotidianamente, occupano le
prime pagine dei giornali. Il caso di Elisabetta, nata in
seguito ad una procreazione assistita omologa
post-mortem ed il caso di Giada, la bambina che ha
contratto la talassemia per uno scambio tra il seme paterno e
quello di un donatore portatore della malattia, sono soltanto
i primi episodi saliti alla ribalta della cronaca fin dalla
seconda metà degli anni novanta, ai quali altre vicende sono
seguite sino alla cronaca più recente.
L'Italia si colloca, rispetto agli altri Paesi, all'ultimo
posto nella formulazione di una legge sulla procreazione
medicalmente assistita; tale vuoto legislativo ha determinato
l'instaurarsi di una mentalità permissiva, aperta all'utilizzo
selvaggio di tali metodiche.
Come è noto, i dibattiti che negli Stati Uniti hanno
consentito allo Stato del Connecticut di approvare la prima
legge sulle metodiche di inseminazione artificiale ed agli
Stati del Massachusetts e della Florida di vietare la
sperimentazione sui feti umani, risalgono all'anno 1974.
Alla normativa americana hanno fatto seguito le
legislazioni sulla procreazione medicalmente assistita del
Regno Unito (1985), Norvegia (1987), Svezia (1988), Australia
(1988), Spagna (1988), Germania (1990) ed Austria (1992).
Nel luglio del 1994, dopo due anni di vivace dibattito
parlamentare, la Francia ha stabilito le modalità di accesso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita con
l'obiettivo di salvaguardare, in primo luogo, il rispetto
della integrità psico-fisica della persona.
In Italia, dal 1983 al 1995 sono stati presentati, senza
giungere alla discussione in Assemblea, quindici progetti di
legge, tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, di
cui otto nella XII legislatura. Nel corso della XIII
legislatura si è pervenuti alla messa a punto alla Camera dei
deputati di un testo, che ha unificato venti proposte di legge
in materia, approvato il 26 maggio 1999 e trasmesso all'altro
ramo del Parlamento (atto Camera n. 3338).
La varietà delle tematiche affrontate nei progetti di
legge suindicati testimonia la vivacità dell'attenzione
parlamentare e la preoccupazione sempre più pressante di
trovare al più presto una soluzione legislativa.
La presente proposta di legge si basa sull'affermazione
del principio della assoluta inviolabilità della dignità della
persona umana. Tale dignità, che si ritiene in essere sin dal
momento del concepimento, da un lato assicura al nascituro la
tutela giuridica sia nel periodo prenatale che nel periodo
successivo alla nascita, dall'altro comporta la difesa attiva
della salute garantita al soggetto già nato, escludendo ogni
pratica di sperimentazione sull'embrione umano per finalità
eugenetiche o selettive.
I documenti di riferimento nella formulazione della
proposta di legge, sono stati:
a) il documento del Comitato nazionale di
bioetica, approvato nel giugno del 1994;
b) la legge francese 94-564 (luglio 1994) relativa
alla assistenza medica alla procreazione;
c) la raccomandazione n. 1046 (settembre 1986) del
Consiglio d'Europa, relativa alla utilizzazione di embrioni e
feti umani a fini diagnostici, terapeutici, scientifici,
industriali e commerciali;
d) la raccomandazione n. 1100 (febbraio 1989) del
Consiglio d'Europa, relativa alla ricerca scientifica su
embrioni e feti umani;
e) la risoluzione doc. A2-327/88 (marzo 1989) del
Parlamento europeo, relativa ai problemi etici e giuridici
della manipolazione genetica;
f) la risoluzione doc. A2-372/88 (marzo 1989) del
Parlamento europeo, relativa alla fecondazione artificiale
in vivo ed in vitro;
g) la nota preliminare contenuta nella legge del
Governo federale tedesco "sulla tutela degli embrioni"
(dicembre 1990) relativa al riconoscimento dell'embrione quale
essere umano sin dal momento del concepimento;
h) la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955, in
cui si ribadisce il diritto ad un patrimonio genetico che non
abbia subìto alcuna modifica, fatti salvi i princìpi
riconosciuti pienamente conformi al rispetto dei diritti
dell'uomo (applicazioni terapeutiche);
i) la risoluzione Mattioli sulla bioetica
approvata dal Parlamento (XI legislatura, allegato A, seduta
del 30 giugno 1993), in cui la Camera dei deputati si impegna
a legiferare per "stabilire la protezione giuridica
dell'embrione umano, ammettendo esclusivamente gli interventi
di carattere terapeutico che lo riguardano, e vietando ogni
sperimentazione che non sia riconducibile a tali finalità".