XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 639




        Onorevoli Colleghi! - I progressi straordinari che la scienza ha compiuto in questi ultimi anni, soprattutto nel campo della biomedicina e della biotecnologia, hanno reso possibile lo sviluppo e l'utilizzazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita capaci di ovviare ai crescenti problemi di sterilità che si manifestano in modo sempre più grave ed evidente all'interno della coppia.
        Il ricorso a tali tecniche solleva, tuttavia, problematiche complesse ed inquietanti che coinvolgono la dimensione etica, giuridica e sociale della persona e rendono impellente la necessità di un intervento legislativo che definisca chiaramente ed inequivocabilmente il quadro normativo cui fare costante riferimento.
        Le implicazioni morali e le scelte mediche, in relazione alla soluzione dei diversi casi presentati, hanno alimentato una riflessione culturale sempre più vivace ed attenta che ha dato vita ad una nuova disciplina: la procreatica, ovvero lo studio di nuovi metodi per generare la vita.
        Tale disciplina è stata coinvolta nel confronto aspro e dialettico delle diverse posizioni ideologiche con la conseguenza che, da un lato, sempre più la discussione si è allontanata dalle reali motivazioni socio-sanitarie che la contraddistinguono e, dall'altro, le diverse applicazioni tecnologiche hanno finito per trasformarsi in beni di consumo per soddisfare le speranze ed i desideri dei singoli.
        L'urgenza di una legislazione in merito è sollecitata dagli avvenimenti che, ormai quotidianamente, occupano le prime pagine dei giornali. Il caso di Elisabetta, nata in seguito ad una procreazione assistita omologa post-mortem ed il caso di Giada, la bambina che ha contratto la talassemia per uno scambio tra il seme paterno e quello di un donatore portatore della malattia, sono soltanto i primi episodi saliti alla ribalta della cronaca fin dalla seconda metà degli anni novanta, ai quali altre vicende sono seguite sino alla cronaca più recente.
        L'Italia si colloca, rispetto agli altri Paesi, all'ultimo posto nella formulazione di una legge sulla procreazione medicalmente assistita; tale vuoto legislativo ha determinato l'instaurarsi di una mentalità permissiva, aperta all'utilizzo selvaggio di tali metodiche.
        Come è noto, i dibattiti che negli Stati Uniti hanno consentito allo Stato del Connecticut di approvare la prima legge sulle metodiche di inseminazione artificiale ed agli Stati del Massachusetts e della Florida di vietare la sperimentazione sui feti umani, risalgono all'anno 1974.
        Alla normativa americana hanno fatto seguito le legislazioni sulla procreazione medicalmente assistita del Regno Unito (1985), Norvegia (1987), Svezia (1988), Australia (1988), Spagna (1988), Germania (1990) ed Austria (1992).
        Nel luglio del 1994, dopo due anni di vivace dibattito parlamentare, la Francia ha stabilito le modalità di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita con l'obiettivo di salvaguardare, in primo luogo, il rispetto della integrità psico-fisica della persona.
        In Italia, dal 1983 al 1995 sono stati presentati, senza giungere alla discussione in Assemblea, quindici progetti di legge, tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, di cui otto nella XII legislatura. Nel corso della XIII legislatura si è pervenuti alla messa a punto alla Camera dei deputati di un testo, che ha unificato venti proposte di legge in materia, approvato il 26 maggio 1999 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 3338).
        La varietà delle tematiche affrontate nei progetti di legge suindicati testimonia la vivacità dell'attenzione parlamentare e la preoccupazione sempre più pressante di trovare al più presto una soluzione legislativa.
        La presente proposta di legge si basa sull'affermazione del principio della assoluta inviolabilità della dignità della persona umana. Tale dignità, che si ritiene in essere sin dal momento del concepimento, da un lato assicura al nascituro la tutela giuridica sia nel periodo prenatale che nel periodo successivo alla nascita, dall'altro comporta la difesa attiva della salute garantita al soggetto già nato, escludendo ogni pratica di sperimentazione sull'embrione umano per finalità eugenetiche o selettive.

        I documenti di riferimento nella formulazione della proposta di legge, sono stati:

                a) il documento del Comitato nazionale di bioetica, approvato nel giugno del 1994;

                b) la legge francese 94-564 (luglio 1994) relativa alla assistenza medica alla procreazione;

                c) la raccomandazione n. 1046 (settembre 1986) del Consiglio d'Europa, relativa alla utilizzazione di embrioni e feti umani a fini diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e commerciali;

                d) la raccomandazione n. 1100 (febbraio 1989) del Consiglio d'Europa, relativa alla ricerca scientifica su embrioni e feti umani;

                e) la risoluzione doc. A2-327/88 (marzo 1989) del Parlamento europeo, relativa ai problemi etici e giuridici della manipolazione genetica;

                f) la risoluzione doc. A2-372/88 (marzo 1989) del Parlamento europeo, relativa alla fecondazione artificiale in vivo ed in vitro;

                g) la nota preliminare contenuta nella legge del Governo federale tedesco "sulla tutela degli embrioni" (dicembre 1990) relativa al riconoscimento dell'embrione quale essere umano sin dal momento del concepimento;

                h) la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955, in cui si ribadisce il diritto ad un patrimonio genetico che non abbia subìto alcuna modifica, fatti salvi i princìpi riconosciuti pienamente conformi al rispetto dei diritti dell'uomo (applicazioni terapeutiche);

                i) la risoluzione Mattioli sulla bioetica approvata dal Parlamento (XI legislatura, allegato A, seduta del 30 giugno 1993), in cui la Camera dei deputati si impegna a legiferare per "stabilire la protezione giuridica dell'embrione umano, ammettendo esclusivamente gli interventi di carattere terapeutico che lo riguardano, e vietando ogni sperimentazione che non sia riconducibile a tali finalità".




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