XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 634




        Onorevoli Colleghi! - Nella scorsa legislatura un'analoga proposta di legge aveva trovato un consenso assai diffuso ed era stata sottoscritta da 100 deputati appartenenti a schieramenti politici diversi (primo firmatario l'onorevole Corleone). Esaminata dalle Commissioni congiunte Giustizia e Affari sociali, veniva licenziata per la discussione in aula senza però esser mai calendarizzata.
        La medesima proposta di legge era già stata presentata nella XII legislatura.
        La proposta viene ripresentata in questa legislatura con la consapevolezza che la riflessione sulla legalizzazione delle droghe leggere nella nostra società è andata avanti.
        Il tema della legalizzazione dei derivati della cannabis indica è stato oggetto di discussione all'interno della sesta Confererenza internazionale sulla riduzione del danno, che si è svolta a Firenze dal 26 al 30 marzo 1995. Una riflessione analoga è stata all'esame della assemblea nazionale del "Forum droghe" svoltasi il 13 maggio 1995 a Roma, sulla base anche delle iniziative assunte in questi anni in ordine alla politica di riduzione del danno.
        Non pochi sono stati i passi in avanti compiuti dal dibattito nella società italiana e negli orientamenti dell'opinione pubblica nel corso degli anni novanta. Con il successo, nel 1993, del referendum abrogativo delle norme penali della legge n. 162 del 1990, la battaglia antipunizionista ha ottenuto, allo stato, il suo risultato più elevato, senza, tuttavia, che il Parlamento abbia saputo esprimere soluzioni legislative adeguate a quel voto.
        Il risultato del referendum che ha parzialmente modificato la legge n. 162 del 1990 in materia di droghe ha dimostrato che la scelta repressiva, ispiratrice di quel testo, è stata largamente bocciata dai cittadini del nostro Paese. L'impostazione proibizionista e punizionista deve lasciare il campo ad una visione dei problemi collegati al consumo degli stupefacenti più pragmatica. La stessa Conferenza nazionale sulle droghe, svoltasi a Palermo nel giugno 1993, ha lanciato dei segnali precisi di ridimensionamento dello scontro ideologico sulla questione, privilegiando un approccio di riduzione del danno.
        Il dibattito culturale nel nostro Paese e in tutto il mondo ha visto già da alcuni anni affacciarsi sempre più marcatamente le ipotesi di riduzione del danno in materia di droghe e di AIDS come strategia utile perché questi problemi siano gestibili e governabili attraverso l'intervento delle istituzioni pubbliche. E', tuttavia, doveroso porsi il problema della salute dei cittadini consumatori di stupefacenti attraverso strategie preventive e riduttive del danno che questo consumo comporta.
        Vanno in questa direzione le proposte di legge che sono state presentate dai parlamentari che si richiamano al "Forum droghe" e che affrontano le seguenti questioni:

            1) il superamento del regime sanzionatorio nei confronti del consumo di droghe;

            2) la prevenzione del disagio per i soggetti maggiormente esposti al consumo di droghe;

            3) la sperimentazione limitata e controllata nella somministrazione delle sostanze stupefacenti;

            4) la riforma delle strutture operanti in materia di tossicodipendenze.

        Una quinta priorità è quella di cui si occupa questa proposta di legge, e cioè la legalizzazione delle droghe leggere, allo scopo di separare il circuito del mercato illegale delle droghe pesanti da quello delle sostanze che sono state definite "non droghe".
        Questo progetto si muove all'interno di un quadro più generale volto ad una maggiore regolamentazione della commercializzazione delle sostanze alcoliche e degli psicofarmaci, per prevenire gli abusi nel consumo e dare una limitazione precisa al mercato clandestino.
        Infatti le politiche di riduzione del danno non devono limitarsi ad intervenire sugli effetti del consumo delle droghe pesanti, ma contribuire anche a spezzare il perverso circuito che lega, all'interno del mercato clandestino, i consumatori di droghe leggere con i venditori di droghe indifferentemente leggere o pesanti.
        Come si legge in un saggio di Alex Wodak, contenuto nel volume "La riduzione del danno" (Torino, 1994), "Deve essere riconosciuto che molti dei problemi correlati alla droga sono oggi imputabili alle politiche più che alle qualità intrinseche delle sostanze psicoattive. Anche se nessun tipo di politica potrà mai eliminare il consumo di droghe e i danni ad esso correlati, alternative politiche all'attuale strategia possono produrre danni minori. In che misura danni e benefici delle attuali politiche sono maggiori o minori dei danni e dei benefici di opzioni alternative, non possiamo saperlo con certezza. La prima debolezza dell'attuale dibattito sulla legalizzazione è che le alternative alle politiche oggi in vigore non sono state analizzate abbastanza in profondità da poterne affermare limiti e pregi e compararne gli esiti. Difficile prefigurare che la ricerca in futuro riesca a illuminare completamente la scena. Le decisioni devono essere basate su probabilità e considerazioni attorno ad esperienze comparabili".
        Sempre nello stesso volume, curato dal Gruppo Abele, Leo Zaal spiega le caratteristiche essenziali della politica olandese in materia:

        "Per quanto concerne le droghe leggere, particolarmente per il possesso e la vendita su piccola scala, usiamo una politica più articolata. Al fine di non far entrare il consumatore di droghe leggere nel sistema penale, permettiamo la vendita di marijuana e hashish da parte dei gestori dei coffee-shop. Noi non interveniamo se i coffee-shop seguono alcune regole di base: vendere solo piccole quantità, non mettere in circolazione droghe pesanti, non vendere droghe ai minori e non esporre la lista dei prezzi al pubblico. Ai coffee-shop non si permette di pubblicizzare la droga, per esempio esponendo foglie di marijuana in vetrina e ogni altro tipo di pubblicità. Recentemente, alcuni coffee-shop sono stati chiusi dalla polizia, proprio perché avevano rifiutato di osservare queste norme.
        Ma qual è il risultato di questo atteggiamento? Innanzitutto, i consumatori di cannabis non devono temere l'arresto se fumano semplicemente uno spinello. Di conseguenza, non ci sono comportamenti illegali di questo gruppo di consumatori, perché possono ottenere la loro droga nello stesso modo in cui voi o io possiamo comprarne altre, come l'alcool. Questo lascia mano libera alla polizia per intervenire sui trafficanti, invece che rincorrere i consumatori. Da un punto di vista economico, dobbiamo concludere che è più produttivo.
        E' positivo anche dal punto di vista dei consumatori, dato che possono acquistare prodotti di buona qualità a prezzi ragionevoli, e non devono ricorrere al furto per procurarsi l'hascish. Possono permetterselo anche se percepiscono il salario sociale! I dati forniti dalla polizia rispecchiano questa situazione, dal momento che i consumatori di droghe leggere raramente entrano nelle statistiche della giustizia penale".

        Già nella X legislatura, al Senato, si poteva leggere nella relazione di minoranza Alberti, Ongaro, Basaglia, Onorato, delle Commissioni riunite Giustizia e Sanità sulla questione droga:

"Separazione del mercato delle droghe pesanti dal mercato delle droghe leggere: legalizzazione della Cannabis indica.

        S'è vista nel capitolo 1 la difficoltà che incontrano le istituzioni statali a controllare le esatte dimensioni del fenomeno sociale della droga. Riteniamo che il primo - anche se non l'unico - strumento da adottare per aumentare il potere statale di controllo è quello di sottrarre alle organizzazioni criminali del narcotraffico l'offerta sul mercato delle droghe leggere. Una misura siffatta rompe la continuità commerciale tra droghe leggere e droghe pesanti. E' ormai generalmente riconosciuto che la transizione dal consumo di hascish e marijuana al consumo di coca ed eroina non avviene per una continuità tossicologica ma a causa di una continuità commerciale. Interrompendo la continuità commerciale, da un lato si riduce il potere economico delle multinazionali del narcotraffico, che perdono il controllo di mercato sulle droghe leggere, dall'altro si diminuisce la pressione di mercato sulla domanda di droga dura.
        Se ciò è vero, la prima riforma necessaria per restituire efficacia alla strategia antidroga è quella di includere la cannabis indica nell'area delle droghe legali, considerandola cioè come droga tollerata o più esattamente controllata e disciplinata con i dovuti disincentivi al pari del tabacco e dei superalcoolici, sia per quanto riguarda la diffusione commerciale, sia per ciò che attiene alla propaganda positiva o negativa (...).
        Parificare il regime della cannabis al regime dei superalcoolici (cosiddetta liberalizzazione), consentendo cioè a tutti di produrre e commercializzare la sostanza, "salva la necessità di apposite autorizzazioni e di obblighi fiscali".
        E ancora, nella medesima legislatura, a proposito dell'esperienza olandese così diceva un'altra relazione di minoranza (Corleone): "Dal testo presentato ad un convegno di studi da Eddy L. Engelsman, capo della direzione della politica sull'alcool, la droga e il tabacco del Ministero del benessere, della sanità e della cultura, proponiamo qui i passi più significativi per comprendere in quale direzione si muova la politica olandese per circoscrivere il più possibile la domanda e l'offerta di droga.
        Il principio fondamentale di tutta la legislatura dei Paesi Bassi in materia di tossicodipendenze è che questa non è considerata come un problema che riguardi principalmente la giustizia e la politica. Si tratta piuttosto di una questione di salute e benessere sociali; come tale, la responsabilità del coordinamento della politica in materia di droga è di competenza del Ministero già citato.
        Si è molto discusso circa il carattere liberale e antirepressivo dell'Olanda nei riguardi dei tossicodipendenti. Nei criteri fondamentali di tale politica, c'è l'intento di separare il mercato delle droghe pesanti da quello delle droghe leggere. Secondo il Ministro della giustizia in questo modo si mantiene la vendita dell'hascish al di fuori del giro della grande criminalità. Evitando di criminalizzare i giovani si impedisce loro di cadere nella illegalità.
        D'altronde la politica di depenalizzazione della cannabis non ha certo creato un eccessivo espandersi del suo consumo. All'inizio di quest'anno, l'Università di Amsterdam ha studiato un campione rappresentativo di oltre 4.000 abitanti di Amsterdam dai dodici anni in su. A tutti è stato chiesto se nell'anno precedente avevano fatto uso di cannabis anche una sola volta. I risultati hanno detto che una media del 5,5 per cento aveva assunto della cannabis nel mese precedente l'intervista. Tale percentuale era più elevata nella fascia di età tra i 23 e i 24 anni: il 14,5 per cento.
        Questo sta a dimostrare come anche in condizioni di facile disponibilità e di relativa assenza di condanna sociale, la popolarità della cannabis sia piuttosto bassa.
        Come noto in tutto il mondo, ad Amsterdam si possono acquistare hascish e cannabis in circa duecento negozi. L'Olanda si pone in quest'ottica deliberatamente non repressiva partendo dalla lucida analisi dell'esperienza degli altri Paesi europei.
        A livello internazionale la maggior parte degli Stati pretende di avere una morale rigorosa e delle norme etiche irreprensibili nei riguardi dei tossicodipendenti.
        Va da sé che questo atteggiamento non comporta, e non ha mai comportato, un'effettiva diminuzione del consumo di sostanze stupefacenti.
        Oltre a ciò è estremamente rischioso tentare di unificare in un solo approccio mondiale gli esperimenti di una legislazione unica, per destabilizzare il traffico e il commercio di droga. Un tale indirizzo, infatti, non può evidentemente tenere conto delle diversità culturali ed economiche tra i Paesi interessati.
        L'Olanda ha avuto il coraggio di porsi una domanda essenziale: come è possibile giungere ad una razionalizzazione dell'attuale politica in materia di droga?
        Qual è l'atteggiamento dell'Olanda rispetto alla legalizzazione? Una lotta più intensa contro le droghe illegali costituisce una scelta estrema. La scelta estrema sul versante opposto sarebbe la legalizzazione.
        Prevedere la legalizzazione non significa né negare né minimizzare gli effetti dell'uso e dell'abuso delle sostanze stupefacenti, ma affrontare anche gli aspetti sanitari.
        Evidentemente non si sa in quale misura il consumo di stupefacenti aumenterebbe o diminuirebbe in tali circostanze. Ma il carattere del problema della tossicomania potrebbe assumere un aspetto meno nocivo in una situazione decriminalizzata o depenalizzata, e questo significa tutt'altro che una situazione "libera".
        Secondo Engelsman vi è una netta differenza tra una politica che tende a scoraggiare il consumo ed una politica che criminalizza il consumatore. Tale approccio può essere comparato alla politica olandese nei confronti dei prodotti della cannabis. Nel 1986 su di una popolazione di 14.700.000 olandesi, vi sono stati 18.000 morti causati dal tabagismo, circa 2.000 decessi sono derivati direttamente da un abuso di alcool e soltanto 64 cittadini olandesi sono morti per consumo di droghe.
        "La società reagisce a questi dati in modo abbastanza sorprendente" ha dichiarato Engelsman "sembra si possa vivere con i propri problemi di alcool e di tabacco senza reazioni emozionali e senza il timore che la nostra civilizzazione e la nostra società occidentali siano in pericolo, così come sostengono alcuni capi di governo. Ma ci si rifiuta di accettare che la droga provochi soltanto un numero insignificante di morti".
        Dal punto di vista sociale, Engelsman mette in guardia rispetto al fatto che il rifiuto dei tossicomani da parte della società può anche incoraggiare o rafforzare determinati stili di vita.
        La repressione può avere lo stesso effetto. Ecco perché la prevenzione deve eliminare il fascino e l'idealizzazione infondata che il consumatore di droga suscita. Il fenomeno della droga deve essere spogliato dei suoi aspetti essenziali ed emozionali e prestarsi maggiormente ad una discussione aperta.
        A sostegno dell'articolato proposto vogliamo riprendere alcune affermazioni contenute nella relazione al progetto di legge n. 1554, presentato al Senato durante la X legislatura dai senatori Corleone, Spadaccia, Boato, Strik Lievers: "Studi approfonditi hanno infatti escluso le conseguenze di ordine medico e le implicazioni di natura sociale che presiedono e generalmente forniscono giustificazione alla proibizione di sostanze latamente psicotrope. Nella specie, i risultati di tali indagini da un lato hanno portato ad escludere recisamente la connessione fra l'uso della cannabis indica e comportamenti criminali, dall'altro hanno rivelato la non configurabilità di un nesso causale fra tale uso e l'insorgere di malattie mentali o l'utilizzazione delle droghe cosiddette pesanti. Inoltre, se non si riscontrano fenomeni di assuefazione e dipendenza da cannabis, da un punto di vista tossicologico si escludono effetti cronici o acuti: e la tossicità rilevata di tale sostanza risulta, alle quantità abitualmente consumate, comunque inferiore a quella dell'alcool e del tabacco.
        Considerando che tali due ultime sostanze non sono ritenute droghe dal sistema normativo italiano, è evidente la necessità di eliminare la discriminazione ai danni dei consumatori di una non-droga incoerentemente inclusa nella disciplina delle sostanze stupefacenti".
        Autorevoli esponenti di diverse posizioni culturali e politiche hanno sottoscritto un appello che propone il medesimo obiettivo della presente proposta di legge. Rosellina Archinto, Franco Debenedetti, Giulio Giorello, Umberto Galimberti, Luigi Manconi, Giancarlo Pagliarini, Giuliano Pisapia, Michele Salvati, Antonio Tabucchi, Paolo Emilio Taviani, Umberto Veronesi, e Franco Corleone nell'appello hanno affermato che: "L'abitudine di fumare hashish o marijuana è un comportamento assai diffuso nella vita dei cittadini italiani. Secondo stime attendibili, milioni di persone hanno fumato hashish o marijuana in questo Paese. Il numero dei fumatori di derivati della canapa indiana supera quello di coloro che assistono alle partite di calcio, visitano gallerie d'arte, comprano un libro nel corso di dodici mesi. I consumatori di cannabis svolgono ogni genere di mestiere e di professione, appartengono a tutte le fasce d'età, a tutti i ceti sociali, ad ogni segmento della collettività, ma non rispecchiano alcuno stereotipo tradizionale.
        In effetti - prosegue l'appello - l'unica cosa che tutte queste persone hanno in comune è il fatto di infrangere la legge. Per il solo fatto di partecipare ad una attività ricreativa di cui non è stata provata in alcun modo la capacita di causare danni rilevanti, questi individui vengono considerati criminali. L'unico caso in cui chi fuma marijuana o hashish meriterebbe di essere sottoposto alle norme di diritto penale, è quando l'assunzione di queste sostanze da parte dell'individuo in questione risultasse dannosa per gli altri. Ma così non è. D'altra parte, l'opinione secondo cui il consumo di cannabis porta inevitabilmente alla dipendenza delle droghe pesanti è infondata; e solennemente negata dalla sentenza della Corte costituzionale dell'11 luglio 1991, laddove si afferma: "Il passaggio dalle droghe leggere alle droghe pesanti non rappresenta, secondo opinioni largamente prevalenti, connotati di alta probabilità". L'unico collegamento nasce dall'ostinazione della legge a classificare i derivati della canapa indiana insieme agli altri stupefacenti, inducendo così alcuni di coloro che traggono piacere dal fumo dei derivati della canapa indiana a ritenere, erroneamente, che le altre droghe siano ugualmente innocue.
        Una legge che legalizzasse l'uso dei derivati della canapa indiana comporterebbe la creazione di un efficace contesto giuridico di controlli e autorizzazioni. Tale legge garantirebbe una corretta informazione e prevederebbe la regolamentazione dell'uso di hashish e marijuana a condizioni già attuate per molte altre sostanze e prodotti. Dunque, la legalizzazione delle cosiddette "droghe leggere" restituirebbe a queste ultime la loro condizione di "non droghe" e permetterebbe di concentrare le energie e le risorse oggi dissipate in una "guerra" insensata verso scopi più razionali: come le strategie per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze. Alla luce delle prove inconfutabili di quanto l'attuale legislazione sia iniqua e del fatto che essa non consente di contrastare in modo efficace la diffusione delle droghe pesanti e il potere economico delle multinazionali del narcotraffico, facciamo appello al Governo e ai cittadini perché siano aboliti i divieti imposti sui derivati della canapa indiana e ne sia legalizzato l'uso".
        L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce le condizioni generali attraverso cui si ritiene possibile attuare il passaggio da un impianto di tipo proibizionistico ad un impianto di tipo legale della distribuzione delle droghe cosiddette leggere. Si ritiene adeguata allo scopo una norma che consenta, in deroga alle previsioni dei titoli III, IV, V e VI del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la coltivazione a fini di commercio, l'acquisto, la produzione e la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati che formano l'oggetto della proposta in esame. Restano ferme le normative repressive del traffico internazionale e clandestino di droghe, che formano oggetto della gran parte delle convenzioni internazioni in materia di droghe. Si è ritenuto, in particolare, di accedere ad un regime autorizzativo non solo della vendita, ma anche della coltivazione e del commercio al fine di superare le perplessità che un regime di monopolio di Stato destava, sia in termini di princìpi - in ordine alle funzioni proprie dello Stato in questa delicata materia - sia con riguardo alla difficoltà pratica di mettere in opera una produzione statale di droghe "leggere". D'altra parte, la soluzione proposta consente anche di accentuare le caratteristiche di una fase necessariamente di transizione e sperimentale, che deve vivere di una ulteriore sedimentazione di una cultura diffusa in ordine alla tollerabilità del consumo di droghe "leggere".
        Il comma 2 dell'articolo 1 rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica la disciplina delle autorizzazioni e dei controlli. Il decreto è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le regioni. Al decreto è affidata la determinazione delle caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, della tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché dei locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze.
        Gli ultimi due commi dell'articolo 1 stabiliscono le norme di pubblicità negativa sulle confezioni di prodotto destinate alla vendita al minuto e il divieto di vendita ai minori di anni diciotto.
        L'articolo 2 fissa le sanzioni penali e la revoca della autorizzazione per chi violi il divieto di vendita ai minori di diciotto anni, ovvero consenta agli stessi il consumo all'interno dei propri locali.
        L'articolo 3, nel definire la non punibilità della coltivazione per uso personale di cannabis indica e della cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo personale, ribadisce la vigenza delle norme di cui all'articolo 73 del citato testo unico per chi coltivi, acquisti, produca o venda le sostanze in oggetto essendo sprovvisto delle autorizzazioni necessarie.
        L'articolo 4 stabilisce il divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica o dei prodotti da essa derivati e le relative sanzioni, fatte salve le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità e tutelate dalla legge sul diritto d'autore.
        L'articolo 5, infine, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e dei suoi effetti, fissando alcuni parametri di valutazione legati al consumo, alle sue caratteristiche, al rapporto tra consumo di "droghe leggere" e altre droghe, all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze in oggetto e agli accordi eventualmente conclusi in sede internazionale con i Paesi produttori di cannabis indica.




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