XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 631




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 24 della Costituzione solennemente afferma: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari". Secondo unanime lezione dottrinaria la nostra Costituzione, con la norma riportata, ha inteso introdurre un vero e proprio obbligo per lo Stato di garantire realmente ed effettivamente a tutti l'esercizio del diritto di difesa. La migliore dottrina, peraltro, non manca di porre in evidenza il nesso normativo tra l'articolo 24 e l'articolo 3 della Costituzione, giacché "la garanzia di una effettiva assistenza legale per i non abbienti rappresenta uno degli obblighi dello Stato diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (Cascini G. "L'assistenza legale dei meno abbienti: una riforma che non può più attendere" in Q. Giustizia 1998, pagina 668). Da tale nesso normativo emerge, altresì, una forte caratterizzazione del diritto di difesa, che si esprime non soltanto nella sua natura costituzionale come diritto insuscettibile di limitazioni, bensì anche come diritto sociale, in relazione al quale, pertanto, insorgono obblighi di fare da parte dello Stato. Né può nutrirsi dubbio ragionevole in ordine all'osservazione decisiva che "un'autentica democrazia non può contentarsi di proclamare in astratto i diritti fondamentali del cittadino, ma deve preoccuparsi di garantire i mezzi concreti per il loro esercizio, riconoscendo "realmente" a tutti, nelle forme di un diritto di "libertà positiva", la possibilità di tutela giudiziaria, mediante una "conveniente assistenza" degli indigenti" (Luigi Paolo Camoglio, dai lavori della prima sottocommissione della Costituente in relazione all'articolo 24, riportato in "Commentario della Costituzione" a cura di G. Branca, articolo 24, pagina 120, Bologna 1981). L'effettività del diritto di difesa trova, peraltro, un suo importante riconoscimento non soltanto nella nostra Suprema carta, ma anche nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici firmato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
        L'articolo 14, comma 3, lettera d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici riconosce infatti il diritto di ogni persona accusata di un reato "ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente mediante un difensore di sua scelta: nel caso sia sprovvisto di un difensore ad essere informato del suo diritto ad averne e, (...), a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo".
        Analogamente la citata Convenzione, all'articolo 6, comma 3, lettera c), riconosce a ciascun accusato il diritto, se non ha i mezzi per remunerare un difensore, di essere assistito gratuitamente da un difensore d'ufficio. Nonostante la solennità e l'importanza dei riferimenti normativi occorre registrare nel nostro Paese un ritardo non più ammissibile in ordine alla tutela ed al riconoscimento effettivo del diritto delle persone alla difesa in giudizio, con riferimento agli oneri economici che l'esercizio di tale diritto comporta. In altri termini, i costi del processo limitano, contengono e quindi negano il corretto esercizio del diritto di difesa, di guisa che il diritto costituzionale di cui all'articolo 24 della Suprema Carta dello Stato non è realmente garantito.
        La difesa in giudizio dei non abbienti trova oggi, e fino al 1^ luglio 2002, data per la quale è stata fissata la loro abrogazione dall'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, la sua disciplina normativa nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, recante la legge sul gratuito patrocinio, negli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 11 agosto 1973, n. 533, recante la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nella parte relativa alle disposizioni sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio statale.
        Particolarmente rilevante per tale materia è poi la legge 30 luglio 1990, n. 217, recante l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
        La legge sul gratuito patrocinio, di cui al regio decreto n. 3282 del 1923, che pur consta di 43 articoli, può essere condensata nel disposto dell'articolo 1: "Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori". Essa ha consentito l'accesso al gratuito patrocinio ad un numero limitatissimo di persone, percentualmente quantificato nelle statistiche sempre al di sotto dell'unità. Detta normativa, infine, rimane tuttora in vigore nei procedimenti esclusi dalla legge n. 533 del 1973 e dalla legge n. 217 del 1990.
        La legge n. 533 del 1973 assicura il patrocinio dello Stato per le controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile, ovvero in relazione alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e pone come requisiti per l'accesso alla prevista provvidenza il reddito annuo non superiore a lire 2 milioni e la non manifesta infondatezza delle ragioni che si intendono far valere. Il tetto reddituale, inoltre, non risulta essere stato mai aggiornato.
        La legge n. 217 del 1990, infine, ha disciplinato organicamente il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali con riferimento alla difesa degli imputati e nei procedimenti civili con riferimento alle parti danneggiate dal reato. Recitano, infatti, i commi 1 e 2 dell'articolo 1: "1. E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate".
        Anche quest'ultima normativa individua un limite minimo di reddito quale requisito per usufruire del diritto, limite allo stato indicato in 18 milioni di lire. La legge citata, inoltre, ha introdotto un procedimento di accertamento dei requisiti estremamente complesso. "Il risultato è un clamoroso fallimento anche di questa normativa. I dati sull'applicazione nei primi quattro anni di vita sono eloquenti. Dal 1990 al 1994 solo 20.000 persone, tra imputati e parti civili, hanno avuto accesso al patrocinio a spese dello Stato, pari a circa l'1 per cento dei "clienti" della giustizia penale (...) l'istituto del gratuito patrocinio è dunque, nella realtà quasi inesistente (...)" (Cascini, cit. pagina 671).
        Non deve, pertanto, stupire la circostanza che il nostro Paese abbia subìto la condanna della Corte europea per la violazione del citato comma 3 dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. E' accaduto con la sentenza del 13 maggio 1980, riportata in Foro italiano, 1980, IV, pagina 141 e seguenti, con nota di A. Pizzorusso "Rossi di vergogna, anzi scarlatti".
        Due sono le opzioni sistematiche sulle quali fondare una disciplina generale del patrocinio gratuito avanti ad ogni giurisdizione, disciplina generale alla quale peraltro il legislatore si era impegnato già nel 1990, con la citata legge n. 217.
        Secondo una prima opzione il sistema di gratuito patrocinio dovrebbe organizzarsi secondo moduli privatistici di assistenza legale, collegati al finanziamento parziale ovvero totale a carico dello Stato, per quelle controversie il cui onere incida in modo notevole sul reddito delle persone.
        In base ad un'altra opzione il patrocinio gratuito a carico dello Stato dovrebbe essere assicurato da uffici pubblici di difesa giudiziaria ovvero extragiudiziaria.
        La seconda soluzione appare allo stato godere di consensi minori rispetto alla prima ed appare altresì, politicamente, di difficile praticabilità.
        La presente proposta di legge si muove, pertanto, sviluppando i princìpi della prima ipotesi ed intende colmare una grave lacuna del nostro ordinamento.




Frontespizio Testo articoli