XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 596




        Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro è purtroppo più vasto di quanto comunemente si creda o di quanto emerga a seguito di fatti clamorosi che danno luogo all'intervento dei sindacati o dell'autorità giudiziaria. Molte volte avviene che, per ragioni inerenti la conservazione del posto di lavoro o comunque per non rendere invivibile l'ambiente di lavoro medesimo, la vittima di molestie anche pesanti scelga di tacere e di non reagire ai torti ed alle pressioni indebite ricevuti.
        Del problema si è ampiamente occupata l'Unione europea con la risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro e con la raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 di identico titolo.
        La presente proposta di legge riprende fedelmente i due documenti dell'Unione europea al fine di tutelare in modo efficace ed equilibrato i lavoratori che possono essere vittime di molestie sessuali e soprattutto per prevenire e scoraggiare il fenomeno.
        La presente proposta di legge all'articolo 1 definisce innanzitutto quali comportamenti possono essere considerati molestie sessuali nei luoghi di lavoro e definisce in particolare la fattispecie delle molestie sessuali aggravate quando queste siano accompagnate da ricatti riguardanti la costituzione o l'estinzione del rapporto di lavoro oppure la progressione di carriera e la retribuzione.
        L'articolo 2 fissa particolari obblighi a carico del datore di lavoro che deve garantire le condizioni di lavoro tali da assicurare l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori e deve adottare, di intesa con le organizzazioni sindacali, le iniziative più opportune di natura informativa per prevenire il fenomeno delle molestie sessuali in ambito lavorativo.
        L'articolo 3 valorizza la figura dei consiglieri di parità, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, al fine di assistere e fornire consulenze ai lavoratori dipendenti che subiscono molestie sessuali.
        L'articolo 4 stabilisce che i progetti di azioni positive previsti all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, possono comprendere interventi di prevenzione nei confronti delle molestie di natura sessuale nei luoghi di lavoro.
        L'articolo 5 stabilisce che le vittime di molestie o ricatti sessuali nei luoghi di lavoro possono ricorrere in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
        L'articolo 6 dà la possibilità ai lavoratori vittime di molestie o ricatti sessuali di recedere dal contratto di lavoro per giusta causa usufruendo in tale caso di una indennità di importo compreso fra le sei e le ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione in rapporto alla gravità della molestia o del ricatto sessuale subìto.
        L'articolo 7 prevede che in caso di false denunce di molestie sessuali sul luogo di lavoro il responsabile è tenuto al risarcimento del danno.




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