XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 593
Onorevoli Colleghi! - La legge contro la violenza
sessuale (legge 15 febbraio 1996, n. 66) che ha profondamente
modificato e migliorato le norme del codice penale riguardanti
la sfera dei reati sessuali, mostra ancora lacune ed
insufficienze. Tale situazione era stata evidenziata anche da
una sentenza della Corte di cassazione che aveva negato la
riconducibilità all'articolo 609-quinquies del codice
penale (corruzione di minorenne) di comportamenti assai gravi
che si erano concretizzati nel mostrare videocassette e
giornali a contenuto pornografico ai minori, in quanto, come
si evince dalla motivazione, in questa azione il soggetto
attivo del reato non aveva compiuto "atti sessuali" allo scopo
di farvi assistere i minori. La Cassazione aveva ritenuto, nel
caso in specie, che il significato di atto sessuale doveva
necessariamente concretizzarsi in un atto fisico non
considerando tale il mostrare materiale pornografico a minori.
La corte d'appello aveva, al contrario, ritenuto che "gli atti
sessuali" che si compiono in presenza della persona minore al
fine di farla assistere possono identificarsi anche in quelli
"attinenti alla sfera sessuale" come appunto l'uso di
materiale pornografico.
Il contrasto tra due sentenze emesse da organi giudiziari
diversi, ma attinenti ad un unico fatto, ha destato
giustamente forti perplessità nell'opinione pubblica e denota
evidentemente una lacuna nella legislazione. Tale lacuna è
stata solo in parte colmata con l'emanazione della legge 3
agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale
in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù, che ha introdotto nuove fattispecie di reato
concernenti i delitti contro la personalità individuale. Tale
intervento, pur di fondamentale rilevanza, non risolve però il
contrasto evidenziato dalle sentenze citate e lascia irrisolto
il problema.
E' naturale che compito del legislatore sia quello di
ovviare a problemi di tale genere e di contribuire a fare
chiarezza su comportamenti che devono avere rilevanza penale.
Infatti è indubbio che chi mostra cassette, giornali o altro
materiale pornografico al minore di anni quattordici, compie
un atto che deve avere rilevanza penale e che deve essere
sanzionato anche pesantemente.
Nasce da questi presupposti la presente proposta di legge
che introduce il secondo comma dell'articolo 609-quinquies
del codice penale, che prevede l'estensione del reato di
corruzione di minorenne previsto dal medesimo articolo
609-quinquies anche ai casi in cui il soggetto mostri
giornali, videocassette o altro materiale pornografico a
persone minori di anni quattordici per indurli a compiere atti
sessuali.
La finalizzazione della norma è necessaria in quanto il
comportamento doloso costituisce presupposto necessario
affinché si configuri il reato di corruzione di minorenne.