XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 593




        Onorevoli Colleghi! - La legge contro la violenza sessuale (legge 15 febbraio 1996, n. 66) che ha profondamente modificato e migliorato le norme del codice penale riguardanti la sfera dei reati sessuali, mostra ancora lacune ed insufficienze. Tale situazione era stata evidenziata anche da una sentenza della Corte di cassazione che aveva negato la riconducibilità all'articolo 609-quinquies del codice penale (corruzione di minorenne) di comportamenti assai gravi che si erano concretizzati nel mostrare videocassette e giornali a contenuto pornografico ai minori, in quanto, come si evince dalla motivazione, in questa azione il soggetto attivo del reato non aveva compiuto "atti sessuali" allo scopo di farvi assistere i minori. La Cassazione aveva ritenuto, nel caso in specie, che il significato di atto sessuale doveva necessariamente concretizzarsi in un atto fisico non considerando tale il mostrare materiale pornografico a minori. La corte d'appello aveva, al contrario, ritenuto che "gli atti sessuali" che si compiono in presenza della persona minore al fine di farla assistere possono identificarsi anche in quelli "attinenti alla sfera sessuale" come appunto l'uso di materiale pornografico.
        Il contrasto tra due sentenze emesse da organi giudiziari diversi, ma attinenti ad un unico fatto, ha destato giustamente forti perplessità nell'opinione pubblica e denota evidentemente una lacuna nella legislazione. Tale lacuna è stata solo in parte colmata con l'emanazione della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, che ha introdotto nuove fattispecie di reato concernenti i delitti contro la personalità individuale. Tale intervento, pur di fondamentale rilevanza, non risolve però il contrasto evidenziato dalle sentenze citate e lascia irrisolto il problema.
        E' naturale che compito del legislatore sia quello di ovviare a problemi di tale genere e di contribuire a fare chiarezza su comportamenti che devono avere rilevanza penale. Infatti è indubbio che chi mostra cassette, giornali o altro materiale pornografico al minore di anni quattordici, compie un atto che deve avere rilevanza penale e che deve essere sanzionato anche pesantemente.
        Nasce da questi presupposti la presente proposta di legge che introduce il secondo comma dell'articolo 609-quinquies del codice penale, che prevede l'estensione del reato di corruzione di minorenne previsto dal medesimo articolo 609-quinquies anche ai casi in cui il soggetto mostri giornali, videocassette o altro materiale pornografico a persone minori di anni quattordici per indurli a compiere atti sessuali.
        La finalizzazione della norma è necessaria in quanto il comportamento doloso costituisce presupposto necessario affinché si configuri il reato di corruzione di minorenne.




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