XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 576
Onorevoli Colleghi! - Il miglioramento delle condizioni
di vita nelle caserme e in particolare lo sradicamento di
fenomeni patologici quali il cosiddetto "nonnismo" devono
costituire il necessario complemento della riforma del
servizio militare su cui il Parlamento si è impegnato nella
scorsa legislatura.
La IV Commissione difesa della Camera dei deputati nella
XIII legislatura ha infatti promosso un'indagine su questi
temi, che ha offerto al Parlamento importanti elementi
conoscitivi. Dall'indagine è emersa la necessità di
circoscrivere gli episodi di "nonnismo" e debellare il
fenomeno attraverso l'adozione di iniziative, che consistono
in una diffusa informazione sul fenomeno, nella
intensificazione delle attività di controllo nelle strutture
militari, nella diffusione di una coscienza civica dei giovani
alle armi, nella promozione di programmi di formazione, nel
rafforzamento degli organi di rappresentanza e, infine, in un
generale miglioramento delle condizioni di vita in caserma.
Tuttavia l'indagine conoscitiva ha anche segnalato alcune
inadeguatezze del codice penale militare di pace, che rendono
insufficienti gli interventi repressivi e favoriscono
comportamenti sottovalutativi della gravità e
dell'antisocialità del fenomeno del "nonnismo".
Il Parlamento è, dunque, sollecitato ad una specifica
attività legislativa di riforma del codice penale militare di
pace, che risale ormai al 1941 e in cui non vi è alcun
riferimento ai gravi comportamenti qui considerati,
comportamenti che, al contrario, sono ormai in forte contrasto
con la sensibilità e la coscienza pubbliche. Come è stato
rilevato nel corso dell'indagine conoscitiva (si ricorda in
particolare l'audizione del procuratore militare della
Repubblica presso il tribunale militare di Padova, Maurizio
Block), le condotte ispirate al "nonnismo" sono punite oggi
con pene inadeguate perché previste per reati non determinati
da alcuna motivazione: percosse, lesione personale, ingiuria,
diffamazione, provocazione, minaccia. Sfugge, quindi, il
particolare contenuto del reato che si caratterizza per la
condizione di debolezza della vittima, nonché per la
circostanza - molto frequente - dell'essere posto in essere da
più militari riuniti ai danni di una sola vittima. Sfugge del
tutto, ancora, il contenuto più generale e il significato del
fenomeno, il suo porsi come gerarchia anomala, tendenzialmente
sostitutiva della gerarchia militare, in grado di tenere in
uno stato di forte soggezione i soggetti più deboli, ben
diversamente da quanto può verificarsi in contesti ludici o
goliardici. Con la presente proposta di legge si intende
adeguare in tale senso il codice penale militare di pace,
dando risposta alle carenze che si sono appena rilevate e
quindi maggiore potere repressivo all'intervento del giudice.
Per evitare una eccessiva cristallizzazione delle fattispecie,
si è preferito, tuttavia, ricorrere ad un'aggravante piuttosto
che alla definizione di una nuova figura di reato denominata
"nonnismo". In particolare, l'aggravante è riferita a tutti i
reati militari previsti dal capo III (reati contro la persona)
del titolo IV. Per i motivi già esposti, si propone, inoltre,
di prevedere un ulteriore aumento di pena ove il reato sia
commesso con violenza di natura sessuale. Anche in
considerazione dell'allarme sociale che questi fenomeni
determinano e della sensibilità manifestata dall'opinione
pubblica, si raccomandano una tempestiva risposta parlamentare
e una rapida approvazione della presente proposta di legge.