XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 576




        Onorevoli Colleghi! - Il miglioramento delle condizioni di vita nelle caserme e in particolare lo sradicamento di fenomeni patologici quali il cosiddetto "nonnismo" devono costituire il necessario complemento della riforma del servizio militare su cui il Parlamento si è impegnato nella scorsa legislatura.
        La IV Commissione difesa della Camera dei deputati nella XIII legislatura ha infatti promosso un'indagine su questi temi, che ha offerto al Parlamento importanti elementi conoscitivi. Dall'indagine è emersa la necessità di circoscrivere gli episodi di "nonnismo" e debellare il fenomeno attraverso l'adozione di iniziative, che consistono in una diffusa informazione sul fenomeno, nella intensificazione delle attività di controllo nelle strutture militari, nella diffusione di una coscienza civica dei giovani alle armi, nella promozione di programmi di formazione, nel rafforzamento degli organi di rappresentanza e, infine, in un generale miglioramento delle condizioni di vita in caserma. Tuttavia l'indagine conoscitiva ha anche segnalato alcune inadeguatezze del codice penale militare di pace, che rendono insufficienti gli interventi repressivi e favoriscono comportamenti sottovalutativi della gravità e dell'antisocialità del fenomeno del "nonnismo".
        Il Parlamento è, dunque, sollecitato ad una specifica attività legislativa di riforma del codice penale militare di pace, che risale ormai al 1941 e in cui non vi è alcun riferimento ai gravi comportamenti qui considerati, comportamenti che, al contrario, sono ormai in forte contrasto con la sensibilità e la coscienza pubbliche. Come è stato rilevato nel corso dell'indagine conoscitiva (si ricorda in particolare l'audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Padova, Maurizio Block), le condotte ispirate al "nonnismo" sono punite oggi con pene inadeguate perché previste per reati non determinati da alcuna motivazione: percosse, lesione personale, ingiuria, diffamazione, provocazione, minaccia. Sfugge, quindi, il particolare contenuto del reato che si caratterizza per la condizione di debolezza della vittima, nonché per la circostanza - molto frequente - dell'essere posto in essere da più militari riuniti ai danni di una sola vittima. Sfugge del tutto, ancora, il contenuto più generale e il significato del fenomeno, il suo porsi come gerarchia anomala, tendenzialmente sostitutiva della gerarchia militare, in grado di tenere in uno stato di forte soggezione i soggetti più deboli, ben diversamente da quanto può verificarsi in contesti ludici o goliardici. Con la presente proposta di legge si intende adeguare in tale senso il codice penale militare di pace, dando risposta alle carenze che si sono appena rilevate e quindi maggiore potere repressivo all'intervento del giudice. Per evitare una eccessiva cristallizzazione delle fattispecie, si è preferito, tuttavia, ricorrere ad un'aggravante piuttosto che alla definizione di una nuova figura di reato denominata "nonnismo". In particolare, l'aggravante è riferita a tutti i reati militari previsti dal capo III (reati contro la persona) del titolo IV. Per i motivi già esposti, si propone, inoltre, di prevedere un ulteriore aumento di pena ove il reato sia commesso con violenza di natura sessuale. Anche in considerazione dell'allarme sociale che questi fenomeni determinano e della sensibilità manifestata dall'opinione pubblica, si raccomandano una tempestiva risposta parlamentare e una rapida approvazione della presente proposta di legge.




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