XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 573
Onorevoli Colleghi! - Sempre più il cittadino sente la
necessità di garantirsi la qualità della vita oltre che con
una copertura pensionistica anche con una adeguata copertura
assicurativa. Uno dei rami a cui maggiormente si rivolge
l'attenzione del singolo è quello relativo alla malattia.
La necessità di tale copertura assicurativa, determinata
dalla giusta aspirazione da parte di ognuno ad una vita che
sia la più lunga e la più sana possibile, è soprattutto dovuta
alla grave carenza delle strutture sanitarie pubbliche sotto
tutti gli aspetti. A ciò si aggiunga la possibilità di
usufruire di strutture pubbliche e private, anche all'estero,
particolarmente specializzate in determinate patologie.
Questo nella giusta ottica in cui ogni cittadino è libero
di poter scegliere di farsi curare dove ritiene gli vengano
maggiormente garantiti i migliori risultati. Si aggiungano,
inoltre, il notevole risparmio da parte dello Stato dovuto ad
un minor carico di giorni di degenza ed una incentivazione al
miglioramento grazie ad una diminuita posizione di monopolio
nella gestione della sanità. Per tali motivi si ritiene
opportuna una modifica all'articolo 13-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, inserendo il premio relativo
all'assicurazione sulla malattia tra gli oneri deducibili,
come previsto per l'assicurazione sulla vita e sugli
infortuni, ed elevando il tetto di detraibilità, fermo dal
1986 a lire 2,5 milioni, a lire 8 milioni.
Questa previsione tiene peraltro conto dell'inserimento
tra gli oneri deducibili del premio per l'assicurazione sulla
malattia.