XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 535
Onorevoli Colleghi! - I contratti collettivi nazionali
di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che
i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i
lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza
contrattuale.
Dall'ottobre 1994 allo stesso mese del 1995, invece, i
pensionati dell'allora Ente poste italiane si videro
ingiustamente esclusi da tali benefìci. La disponibilità delle
organizzazioni sindacali di categoria ad escludere la
cosiddetta "vigenza contrattuale" si spiegava con il clima
generale di quegli anni e con l'orientamento complessivo in
una fase di rinnovo di molti contratti di lavoro del settore
pubblico. Sta di fatto, però, che negli altri contratti
similari stipulati la vigenza contrattuale sopravvisse e anche
nei contratti dei postelegrafonici sottoscritti
successivamente è stato ripristinato questo principio.
In tale modo solo un numero limitato di postelegrafonici
in quiescenza, in un determinato arco temporale, non ha
usufruito sulla buonuscita e sulla pensione del vantaggio di
vedere considerati anche gli incrementi stipendiali concessi
in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Appare dunque indispensabile risolvere questa vera e
propria discriminazione, procedendo al ricalcolo del
trattamento di pensione con la considerazione anche degli
incrementi retributivi cadenzati in epoca successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'arco di
valenza del contratto.