XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 520




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale, composta da un solo articolo, intende attribuire alla regione Sardegna l'esercizio diretto della funzione della tutela del paesaggio e della conservazione delle antichità e delle opere artistiche, modificando l'articolo 3 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
        E' noto, com'è stato sottolineato dalla dottrina, che nello Statuto vi è una carenza relativa al ruolo della regione sarda in materia di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, tanto che si è proposta una interpretazione analogica dell'articolo 5, lettera c), dello Statuto, che prescrive per la regione la facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi statali con l'emanazione di norme integrative in materia di antichità e di belle arti.
        Altri hanno proposto un'assimilazione della tutela del paesaggio alla materia dell'edilizia ed urbanistica, prevista tra le competenze legislative primarie della regione. Su entrambe le interpretazioni vi sono ovviamente molte riserve che vogliamo superare con la presente proposta di legge costituzionale che sottoponiamo alla vostra attenzione.
        L'esercizio del controllo diretto sulla materia in questione risponde ad una esigenza di ordine funzionale fortemente voluta e motivata dagli enti locali, i quali devono fare fronte ad una mole imponente di interventi che le lungaggini burocratiche e il contenzioso tendono regolarmente a ritardare o ad annullare, facendo venire meno il requisito dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa.
        La presente proposta di legge costituzionale, pertanto, si colloca nella prospettiva di una più moderna ed adeguata ridefinizione dei poteri fra Stato e regione, che il federalismo in corso di attuazione pone come fattore primario per l'ammodernamento del Paese.




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