XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 520
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
costituzionale, composta da un solo articolo, intende
attribuire alla regione Sardegna l'esercizio diretto della
funzione della tutela del paesaggio e della conservazione
delle antichità e delle opere artistiche, modificando
l'articolo 3 dello Statuto speciale approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
E' noto, com'è stato sottolineato dalla dottrina, che
nello Statuto vi è una carenza relativa al ruolo della regione
sarda in materia di tutela del paesaggio e delle bellezze
naturali, tanto che si è proposta una interpretazione
analogica dell'articolo 5, lettera c), dello Statuto,
che prescrive per la regione la facoltà di adattare alle sue
particolari esigenze le disposizioni delle leggi statali con
l'emanazione di norme integrative in materia di antichità e di
belle arti.
Altri hanno proposto un'assimilazione della tutela del
paesaggio alla materia dell'edilizia ed urbanistica, prevista
tra le competenze legislative primarie della regione. Su
entrambe le interpretazioni vi sono ovviamente molte riserve
che vogliamo superare con la presente proposta di legge
costituzionale che sottoponiamo alla vostra attenzione.
L'esercizio del controllo diretto sulla materia in
questione risponde ad una esigenza di ordine funzionale
fortemente voluta e motivata dagli enti locali, i quali devono
fare fronte ad una mole imponente di interventi che le
lungaggini burocratiche e il contenzioso tendono regolarmente
a ritardare o ad annullare, facendo venire meno il requisito
dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa.
La presente proposta di legge costituzionale, pertanto, si
colloca nella prospettiva di una più moderna ed adeguata
ridefinizione dei poteri fra Stato e regione, che il
federalismo in corso di attuazione pone come fattore primario
per l'ammodernamento del Paese.