XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 519
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 158 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato
di Amsterdam del 2 ottobre 1997, di cui alla legge 16 giugno
1998, n. 209, assegna alla Comunità il compito di "ridurre il
divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il
ritardo delle regioni meno favorite o insulari", considerato
che queste regioni soffrono di svantaggi permanenti, legati
proprio al loro status di insularità.
Per effetto di tali innovazioni, le regioni insulari
costituite nel territorio dell'Unione europea hanno visto
riconosciuto il diritto a godere di un trattamento
differenziato rispetto agli altri enti di natura regionale o
federale funzionanti nell'ambito comunitario, in
considerazione del carattere di insularità che le
contraddistingue. L'ordinamento comunitario deve, pertanto,
tenere conto di simili svantaggi e prevedere l'adozione di
misure specifiche atte a consentire l'integrazione delle
regioni insulari nel mercato interno, a condizioni eque. Il
fatto che l'insularità sia un tratto comune a queste regioni
non comporta affatto che le specifiche misure adottate debbano
essere in ogni caso identiche. Il loro contenuto può anche
variare notevolmente da realtà a realtà: come lo stesso
Parlamento europeo ha recentemente tenuto a sottolineare, le
varie regioni insulari non subiscono allo stesso modo il
fattore insulare, rendendo necessaria una politica europea in
loro favore che sappia adattarsi ai differenti problemi che
stanno loro di fronte.
Anche su un altro piano l'ordinamento comunitario ha di
recente fatto registrare notevoli sviluppi per quanto riguarda
lo status delle singole regioni insulari. Si tratta
delle significative aperture verso l'obiettivo di una "Europa
delle regioni", in cui le autonomie regionali e locali,
concorrendo con gli Stati e le istituzioni comunitari alla
realizzazione del processo di integrazione in atto, rendano
più credibile il principio che le decisioni prese a livello
europeo debbano essere assunte il più vicino possibile ai
cittadini. "Il princìpio di prossimità", richiamato dal
relatore, onorevole Georgios Anastassopoulos,
nell'elaborazione del progetto di "Atto sulla procedura
elettorale contenente princìpi comuni per l'elezione dei
membri del Parlamento europeo", implica, in funzione delle
dimensioni dello Stato membro, l'esistenza di circoscrizioni
territoriali in modo tale da consentire "agli elettori e ai
deputati europei di stabilire un rapporto diretto e efficace".
Tutte le regioni, anche quelle più svantaggiate e periferiche,
devono poter far sentire la loro voce, al fine di evitare che
il divario con la parte più sviluppata dell'Europa, invece di
ridursi, si accresca pericolosamente.
Ad una siffatta evoluzione dell'ordinamento comunitario
non ha corrisposto, in Italia, alcuna modifica alla legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, recante norme
in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo. In base alla normativa vigente la
ripartizione dei seggi ha luogo nell'ambito di circoscrizioni
elettorali composte di più regioni, pertanto ne consegue una
pressoché sistematica esclusione dal Parlamento europeo di
quelle regioni che, all'interno di un'unica circoscrizione,
abbiano un numero di elettori considerevolmente inferiore
rispetto a quello delle regioni più popolose. L'esigenza di
mettere fine ad una simile anomalia, avvertita anche di
recente nel nostro Parlamento come attesta la presentazione,
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, di
diversi progetti di legge in materia, si pone, nel caso della
Sardegna, con caratteri di particolare urgenza. A questo
proposito, conviene anzitutto tenere presente che in una fase
in cui l'intergruppo delle isole del Parlamento europeo
sviluppa un'intensa azione volta ad ottenere l'attuazione dei
princìpi che, rispetto alle regioni insulari, i trattati
finalmente contengono, la Sardegna non può disporre, in seno
all'Assemblea di Strasburgo, di propri rappresentanti che
possano far valere efficacemente le istanze connesse agli
specifici caratteri della sua insularità.
Non va dimenticato, inoltre, che a seguito dell'entrata in
vigore della Convenzione-quadro per la protezione delle
minoranze nazionali del 1^ febbraio 1995 e della legge 15
dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela
delle minoranze linguistiche storiche, anche ai sardi è stato
riconosciuto lo status di minoranza linguistica ai sensi
dell'articolo 6 della Costituzione. Non si può, infine, fare a
meno di sottolineare come tra le regioni che, per effetto
della citata legge n. 18 del 1979, risultano prive di una
propria rappresentanza al Parlamento europeo, la Sardegna
presenta un'ulteriore particolarità, quella di poter
assicurare con una popolazione di circa 1.500.000 abitanti,
l'elezione di almeno due eurodeputati nell'ambito di una
circoscrizione elettorale che coincida con il territorio della
regione.
Per queste ragioni riteniamo la "cancellazione" della
Sardegna dall'Assemblea di Strasburgo iniqua ed inaccettabile
e proponiamo la costituzione di due distinte circoscrizioni
elettorali, una per la Sardegna e l'altra per la Sicilia.