XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 999
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La fauna ittica, vivente stabilmente o temporaneamente
in stato di naturale libertà nelle acque interne del
territorio nazionale, costituisce patrimonio indisponibile
dello Stato.
2. La preservazione del mezzo acquatico e la protezione
del patrimonio ittico sono di interesse nazionale.
Art. 2.
1. Sono considerate acque interne quelle comprese entro la
congiungente i punti foranei delle foci e degli altri sbocchi
in mare di fiumi, i laghi ed ogni altro bacino o corso d'acqua
naturale o artificiale.
2. Sulle acque interne, in conformità ai princìpi
fondamentali fissati dalla presente legge, le regioni emanano
proprie norme legislative per:
a) la protezione, la conservazione e l'incremento
della fauna ittica, compresa quella tipica delle acque
montane;
b) la tutela dei relativi ambienti;
c) la disciplina dell'attività di pesca
professionale e dilettantistica dei mezzi e attrezzi
consentiti, i divieti e le sanzioni.
3. Le norme di cui al comma 2 prevedono:
a) la protezione assoluta ed il divieto di pesca
delle specie ittiche pregiate (salmonidi e timallidi) prima
che abbiano raggiunto almeno la misura minima di 50 centimetri
per la trota marmorata, di 30 centimetri per il temolo e di 25
centimetri per le altre trote;
b) la realizzazione di idonee strutture che
permettano la libera circolazione e risalita del pesce;
c) l'obbligo di ripristino ambientale idoneo alla
sopravvivenza ed alla riproduzione della fauna ittica, in
presenza di opere di regimentazione delle acque o di
protezione contro le esondazioni;
d) i minimi rilasci d'acqua costanti, in presenza
di prelievi o concessioni di utilizzo, pari a quella
fornita;
e) che ogni intervento temporaneo e permanente,
richiesto da chiunque ed a qualsiasi titolo, da effettuare
negli ambienti acquatici è sottoposto preventivamente alla
valutazione di impatto ambientale.
Art. 3.
1. Ai fini della pesca dilettantistica le acque interne
sono classificate in acque pregiate ed acque normali. Sono
acque pregiate quelle idonee al compimento stabile del ciclo
biologico di salmonidi e timallidi, sono acque normali tutte
le altre.
2. Le acque interne pregiate sono regolate da norme,
emanate dalle regioni, che prevedono sia la pesca con le sole
esche artificiali, sia la reimmissione in acque del pesce
catturato, con l'obbligo di non arrecare ad esso alcun danno.
In tali acque, per ogni giornata di pesca, il pescatore non
può catturare per detenere più di tre capi complessivi tra
salmonidi e timallidi, di cui un solo temolo. Nelle acque
interne pregiate non è consentito lo svolgimento di gare di
pesca. In tali acque è vietata ogni attività di pesca durante
il periodo di riproduzione di salmonidi e timallidi.
3. Nelle acque interne è vietato introdurre specie ittiche
estranee a quella autoctona nazionale.
4. Ogni ripopolamento avviene con l'approvazione ed il
controllo delle regioni.
Art. 4.
1. Le funzioni amministrative in materia di gestione della
pesca nelle acque interne previste nelle leggi regionali, ove
non espressamente attribuite ad organi regionali, sono di
competenza delle province.
2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni in materia di
gestione della pesca nelle acque interne ai sensi dei propri
statuti e nel rispetto degli interessi generali dello Stato,
dei regolamenti, delle direttive comunitarie e degli accordi
internazionali ai quali sia stata data esecuzione nello Stato
italiano.
Art. 5.
1. L'esercizio della pesca ed il possesso del pescato, nei
limiti previsti dalla presente legge, comportano, da parte
delle regioni, il rilascio di una licenza di pesca
dilettantistica per le acque interne di propria competenza,
nei modi stabiliti dalla normativa esistente in ciascuna
regione.
2. L'ammontare degli introiti di cui al comma 1 e quello
proveniente dalle sanzioni amministrative sono accantonati in
un apposito fondo, costituito presso la tesoreria della
regione, da utilizzarsi annualmente per la gestione delle
acque interne, dei ripopolamenti e della sorveglianza.
3. Le regioni e le province provvedono a richiedere il
risarcimento dei danni arrecati al patrimonio ittico da
chiunque causati, anche mediante l'inquinamento dei corpi
idrici, a seguito dell'inosservanza delle norme disciplinari
relative alle derivazioni e alle concessioni d'uso delle acque
e all'alterazione dello stato dei corpi idrici, con qualsiasi
modalità e scopo attuati.
Art. 6.
1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività di pesca per
la tutela delle acque pubbliche è esercitata da:
a) dipendenti delle regioni e provincie allo scopo
abilitati;
b) guardie volontarie e dipendenti delle
associazioni di pescatori dilettanti riconosciute e guardie
volontarie e dipendenti delle associazioni protezionistiche,
autorizzate ai termini delle leggi di pubblica sicurezza;
c) ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato;
d) ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;
e) guardie comunali e campestri.
2. I guardiapesca, nell'esercizio della loro funzione,
sono equiparati, a tutti gli effetti, agli agenti di polizia
giudiziaria.
3. L'attività di vigilanza è coordinata dalle regioni e
dalle province competenti per territorio, anche mediante
l'emanazione di disposizioni organizzative che devono
assicurare l'esercizio dell'attività stessa nell'arco delle
ventiquattro ore.
Art. 7.
1. Le associazioni di pescatori dilettanti possono
chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente
legge. Il riconoscimento avviene per decreto del Ministro
competente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per essere riconosciute, le associazioni devono
possedere i seguenti requisiti:
a) non perseguire fini di lucro;
b) avere ordinamento interno democratico,
stabilire la volontarietà dell'adesione e la possibilità di
recesso da parte degli associati;
c) promuovere ed organizzare attività in favore
della salvaguardia degli ambienti acquatici, della tutela
della fauna ittica e di una corretta cultura alieutica,
diffondendo tra i pescatori dilettanti informazioni in
merito;
d) essere presenti con organi periferici in almeno
cinque regioni.
3. Alle associazioni riconosciute è consentito valersi di
proprie guardie giurate in funzione di guardiapesca.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi
ed alle norme stabilite dalla presente legge entro e non oltre
due anni dalla sua data di entrata in vigore, fatte salve le
norme immediatamente applicabili e gli indirizzi in materia di
tutela degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna.