XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 999




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La fauna ittica, vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nelle acque interne del territorio nazionale, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato.
        2. La preservazione del mezzo acquatico e la protezione del patrimonio ittico sono di interesse nazionale.


Art. 2.

        1. Sono considerate acque interne quelle comprese entro la congiungente i punti foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare di fiumi, i laghi ed ogni altro bacino o corso d'acqua naturale o artificiale.
        2. Sulle acque interne, in conformità ai princìpi fondamentali fissati dalla presente legge, le regioni emanano proprie norme legislative per:

            a) la protezione, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, compresa quella tipica delle acque montane;

            b) la tutela dei relativi ambienti;

            c) la disciplina dell'attività di pesca professionale e dilettantistica dei mezzi e attrezzi consentiti, i divieti e le sanzioni.

        3. Le norme di cui al comma 2 prevedono:

            a) la protezione assoluta ed il divieto di pesca delle specie ittiche pregiate (salmonidi e timallidi) prima che abbiano raggiunto almeno la misura minima di 50 centimetri per la trota marmorata, di 30 centimetri per il temolo e di 25 centimetri per le altre trote;

            b) la realizzazione di idonee strutture che permettano la libera circolazione e risalita del pesce;
            c) l'obbligo di ripristino ambientale idoneo alla sopravvivenza ed alla riproduzione della fauna ittica, in presenza di opere di regimentazione delle acque o di protezione contro le esondazioni;

            d) i minimi rilasci d'acqua costanti, in presenza di prelievi o concessioni di utilizzo, pari a quella fornita;

            e) che ogni intervento temporaneo e permanente, richiesto da chiunque ed a qualsiasi titolo, da effettuare negli ambienti acquatici è sottoposto preventivamente alla valutazione di impatto ambientale.


Art. 3.

        1. Ai fini della pesca dilettantistica le acque interne sono classificate in acque pregiate ed acque normali. Sono acque pregiate quelle idonee al compimento stabile del ciclo biologico di salmonidi e timallidi, sono acque normali tutte le altre.
        2. Le acque interne pregiate sono regolate da norme, emanate dalle regioni, che prevedono sia la pesca con le sole esche artificiali, sia la reimmissione in acque del pesce catturato, con l'obbligo di non arrecare ad esso alcun danno. In tali acque, per ogni giornata di pesca, il pescatore non può catturare per detenere più di tre capi complessivi tra salmonidi e timallidi, di cui un solo temolo. Nelle acque interne pregiate non è consentito lo svolgimento di gare di pesca. In tali acque è vietata ogni attività di pesca durante il periodo di riproduzione di salmonidi e timallidi.
        3. Nelle acque interne è vietato introdurre specie ittiche estranee a quella autoctona nazionale.
        4. Ogni ripopolamento avviene con l'approvazione ed il controllo delle regioni.


Art. 4.

        1. Le funzioni amministrative in materia di gestione della pesca nelle acque interne previste nelle leggi regionali, ove non espressamente attribuite ad organi regionali, sono di competenza delle province.
        2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni in materia di gestione della pesca nelle acque interne ai sensi dei propri statuti e nel rispetto degli interessi generali dello Stato, dei regolamenti, delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali ai quali sia stata data esecuzione nello Stato italiano.


Art. 5.

        1. L'esercizio della pesca ed il possesso del pescato, nei limiti previsti dalla presente legge, comportano, da parte delle regioni, il rilascio di una licenza di pesca dilettantistica per le acque interne di propria competenza, nei modi stabiliti dalla normativa esistente in ciascuna regione.
        2. L'ammontare degli introiti di cui al comma 1 e quello proveniente dalle sanzioni amministrative sono accantonati in un apposito fondo, costituito presso la tesoreria della regione, da utilizzarsi annualmente per la gestione delle acque interne, dei ripopolamenti e della sorveglianza.
        3. Le regioni e le province provvedono a richiedere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio ittico da chiunque causati, anche mediante l'inquinamento dei corpi idrici, a seguito dell'inosservanza delle norme disciplinari relative alle derivazioni e alle concessioni d'uso delle acque e all'alterazione dello stato dei corpi idrici, con qualsiasi modalità e scopo attuati.


Art. 6.

        1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività di pesca per la tutela delle acque pubbliche è esercitata da:

            a) dipendenti delle regioni e provincie allo scopo abilitati;

            b) guardie volontarie e dipendenti delle associazioni di pescatori dilettanti riconosciute e guardie volontarie e dipendenti delle associazioni protezionistiche, autorizzate ai termini delle leggi di pubblica sicurezza;

            c) ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;

            d) ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;

            e) guardie comunali e campestri.

        2. I guardiapesca, nell'esercizio della loro funzione, sono equiparati, a tutti gli effetti, agli agenti di polizia giudiziaria.
        3. L'attività di vigilanza è coordinata dalle regioni e dalle province competenti per territorio, anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che devono assicurare l'esercizio dell'attività stessa nell'arco delle ventiquattro ore.


Art. 7.

        1. Le associazioni di pescatori dilettanti possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge. Il riconoscimento avviene per decreto del Ministro competente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
        2. Per essere riconosciute, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

            a) non perseguire fini di lucro;

            b) avere ordinamento interno democratico, stabilire la volontarietà dell'adesione e la possibilità di recesso da parte degli associati;

            c) promuovere ed organizzare attività in favore della salvaguardia degli ambienti acquatici, della tutela della fauna ittica e di una corretta cultura alieutica, diffondendo tra i pescatori dilettanti informazioni in merito;

            d) essere presenti con organi periferici in almeno cinque regioni.

        3. Alle associazioni riconosciute è consentito valersi di proprie guardie giurate in funzione di guardiapesca.

Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        2. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabilite dalla presente legge entro e non oltre due anni dalla sua data di entrata in vigore, fatte salve le norme immediatamente applicabili e gli indirizzi in materia di tutela degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna.



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