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1. E' istituita, ai sensi
dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta,
per indagare sulle
archiviazioni di 695
fascicoli ritrovati nel 1994
a Palazzo Cesi, sede della
Procura generale militare,
contenenti denunzie di
crimini nazifascisti,
commessi nel corso della
seconda guerra mondiale e
riguardanti circa 15 mila
vittime. |
1. E' istituita, ai
sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta,
per indagare sulle anomale
archiviazioni "provvisorie"
e sull'occultamento dei 695
fascicoli ritrovati nel 1994
a Palazzo Cesi, sede della
Procura generale militare,
contenenti denunzie di
crimini nazifascisti,
commessi nel corso della
seconda guerra mondiale e
riguardanti circa 15.000
vittime. |
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2. La Commissione ha
il compito di indagare su: |
2. Identico: |
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a) le cause delle
archiviazioni di cui al comma
1, il contenuto dei fascicoli
e le ragioni per cui essi
sono stati ritrovati a
Palazzo Cesi, anziché
nell'archivio degli atti dei
tribunali di guerra soppressi
e del Tribunale speciale per
la difesa dello Stato; |
a) le cause delle
archiviazioni
"provvisorie" di cui al
comma 1, il contenuto dei
fascicoli e le ragioni per
cui essi sono stati ritrovati
a Palazzo Cesi, anziché
nell'archivio degli atti dei
tribunali di guerra soppressi
e del Tribunale speciale per
la difesa dello Stato; |
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b) le cause che
avrebbero portato
all'occultamento dei
fascicoli e le eventuali
responsabilità; |
b) identica; |
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c) le cause della
eventuale mancata
individuazione o del mancato
perseguimento dei
responsabili di atti e di
comportamenti contrari al
diritto nazionale e
internazionale. |
c) identica. |
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1. La Commissione è
composta da quindici senatori
e da quindici deputati
nominati rispettivamente, in
proporzione al numero dei
componenti i gruppi
parlamentari, dal Presidente
del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera
dei deputati. |
1. La Commissione è
composta da quindici senatori
e da quindici deputati
nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati,
in modo che siano
rappresentati tutti i Gruppi
costituiti in almeno un ramo
del Parlamento, in
proporzione della loro
consistenza numerica. |
| 2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede |
2. Identico. |
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alle eventuali
sostituzioni in caso di
dimissioni o di cessazione
del mandato parlamentare dei
membri della Commissione. |
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3. L'Ufficio di
presidenza, composto dal
presidente, da due
vicepresidenti e da due
segretari, è eletto a
scrutinio segreto dalla
Commissione tra i suoi
componenti. Nella elezione
del presidente, se nessuno
riporta la maggioranza
assoluta dei voti, si procede
al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti, è
proclamato eletto o entra in
ballottaggio il più anziano
di età. |
3. Identico. |
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4. La Commissione
conclude i propri lavori
entro un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge e presenta ai
Presidenti delle Camere,
entro sessanta giorni
dalla conclusione dei propri
lavori, una relazione
sulle risultanze delle
indagini svolte. |
4. La Commissione
conclude i propri lavori
entro un anno dalla sua
costituzione, con la
presentazione di una
relazione finale sulle
risultanze delle indagini
svolte. |
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1. La Commissione procede
alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria. |
1. La Commissione
procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
Per le testimonianze rese
davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni
degli articoli da 366 a 371 e
da 372 a 384 del codice
penale. |
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2. La Commissione può
ottenere, anche in deroga a
quanto stabilito
dall'articolo 329 del codice
di procedura penale, copie di
atti o documenti relativi a
procedimenti o inchieste in
corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organi
inquirenti. L'autorità
giudiziaria provvede
tempestivamente e può
ritardare con decreto
motivato, solo per ragioni di
natura istruttoria, la
trasmissione di copie degli
atti e documenti richiesti.
Il decreto ha efficacia per
trenta giorni e può essere
rinnovato. Quando tali
ragioni vengono meno,
l'autorità giudiziaria
provvede senza ritardo a
trasmettere quanto
richiesto. |
2. La Commissione può
ottenere, anche in deroga a
quanto stabilito
dall'articolo 329 del codice
di procedura penale, copie di
atti o documenti relativi a
procedimenti o inchieste in
corso presso l'autorità
giudiziaria. L'autorità
giudiziaria provvede
tempestivamente e può
ritardare con decreto
motivato, solo per ragioni di
natura istruttoria, la
trasmissione di copie degli
atti e documenti richiesti.
Il decreto ha efficacia per
trenta giorni e può essere
rinnovato. Quando tali
ragioni vengono meno,
l'autorità giudiziaria
provvede senza ritardo a
trasmettere quanto
richiesto. |
| 3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato, |
3. Identico. |
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d'ufficio e
professionale. Tuttavia i
documenti trasmessi dal
Governo sotto il vincolo del
segreto possono essere
declassificati solo previo
accordo tra il Governo e la
Commissione. E' sempre
opponibile il segreto tra il
difensore e il proprio
assistito nell'ambito del
mandato professionale. |
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1. L'attività e il
funzionamento della
Commissione sono disciplinati
da un regolamento interno
approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei
lavori. Ciascun componente
può proporre la modifica
delle norme regolamentari. |
1. Identico. |
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2. Per l'espletamento
delle sue funzioni la
Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti
operativi messi a
disposizione dai Presidenti
delle Camere, di intesa tra
loro. |
2. Per l'espletamento
delle sue funzioni la
Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti
operativi messi a
disposizione dai Presidenti
delle Camere, di intesa tra
loro e può avvalersi, a
sua scelta, dell'opera e
della collaborazione di
agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria nonché di
qualsiasi altro pubblico
dipendente, di consulenti e
di esperti. |
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1. La Commissione
delibera di volta in volta
quali sedute o parti di esse
sono pubbliche e se e quali
documenti possono essere
pubblicati nel corso dei
lavori, anche in relazione ad
esigenze attinenti ad altri
procedimenti o inchieste in
corso. |
1. Identico. |
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2. Al di fuori delle
ipotesi di cui al comma 1, i
membri della Commissione, i
funzionari addetti
all'ufficio di segreteria e
ogni altra persona che
collabori con la Commissione
stessa o compia o concorra a
compiere atti di inchiesta o
ne abbia comunque conoscenza
sono obbligati al segreto per
tutto ciò che riguarda gli
atti medesimi e i documenti
acquisiti. |
2. Al di fuori delle
ipotesi di cui al comma 1, i
membri della Commissione, i
funzionari addetti
all'ufficio di segreteria e
ogni altra persona che
collabori con la Commissione
stessa o compia o concorra a
compiere atti di inchiesta o
ne abbia comunque conoscenza
sono obbligati al segreto per
tutto ciò che riguarda gli
atti medesimi e i documenti
acquisiti. Devono in ogni
caso essere coperti dal
segreto gli atti e i
documenti attinenti a
procedimenti giudiziari nella
fase delle indagini
preliminari. |
| 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui |
3. Identico. |
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al comma 2 è punita ai
sensi dell'articolo 326 del
codice penale. |
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4. Le stesse pene
di cui al comma 3 si
applicano a chiunque, al di
fuori delle comunicazioni
ufficiali della Commissione,
pubblichi o renda comunque
noti, anche per riassunto,
atti o documenti
dell'inchiesta, salvo che per
il fatto siano previste pene
più gravi. |
Soppresso. |
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1. Le spese per il
funzionamento della
Commissione sono poste per
metà a carico del bilancio
interno del Senato della
Repubblica e per metà a
carico del bilancio interno
della Camera dei deputati. |
Identico. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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