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1. E' istituita, ai sensi
dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta,
per indagare sulle
archiviazioni di 695
fascicoli contenenti denunzie
di crimini nazifascisti,
commessi nel corso della
seconda guerra mondiale e
riguardanti circa 15 mila
vittime. |
1. E' istituita, ai sensi
dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta,
per indagare sulle
archiviazioni di 695
fascicoli ritrovati nel
1994 a Palazzo Cesi, sede
della Procura generale
militare, contenenti
denunzie di crimini
nazifascisti, commessi nel
corso della seconda guerra
mondiale e riguardanti circa
15 mila vittime. |
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2. La Commissione ha il
compito di indagare su: |
2. Identico: |
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a) le cause delle
archiviazioni, di cui al
comma 1, il contenuto dei
fascicoli, e le ragioni per
cui essi sono stati ritrovati
a Palazzo Cesi, sede della
procura generale militare,
anziché nell'archivio degli
atti dei tribunali di guerra
soppressi e del Tribunale
speciale per la difesa dello
Stato; |
a) le cause delle
archiviazioni, di cui al
comma 1, il contenuto dei
fascicoli, e le ragioni per
cui essi sono stati ritrovati
a Palazzo Cesi, anziché
nell'archivio degli atti dei
tribunali di guerra soppressi
e del Tribunale speciale per
la difesa dello Stato; |
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b) le cause che
avrebbero portato
all'occultamento dei
fascicoli, le responsabilità
della magistratura militare
ed in particolare dei
procuratori generali militari
che si sono succeduti dal
1945 al 1974; |
b) identica; |
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c) se siano
fondati i gravi dubbi,
sollevati sia da un'indagine
del Consiglio della
magistratura militare, sia
dal documento conclusivo
della indagine conoscitiva,
approvato dalla Commissione
giustizia della Camera dei
deputati in data 6 marzo
2001, circa una presunta
volontà politica diretta ad
occultare i fascicoli sulle
stragi nazifasciste; |
c) identica; |
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d) le cause della
eventuale mancata
individuazione o del mancato
perseguimento dei
responsabili di atti e di
comportamenti contrari al
diritto nazionale e
internazionale; |
d) identica; |
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e) ogni
elemento utile ai fini della
presente legge, fondato sul
patrimonio documentale
disponibile o di nuova e
certa acquisizione; |
e) identica; |
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f) informazioni o
elementi aggiuntivi che
possono integrare conoscenze
già acquisite. |
f) identica. |
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1. La Commissione è
composta da quindici senatori
e da quindici deputati
nominati rispettivamente, in
proporzione al numero dei
componenti i gruppi
parlamentari, dal Presidente
del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera
dei deputati. |
1. Identico. |
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2. Con gli stessi criteri
e la stessa procedura di cui
al comma 1 si provvede alle
eventuali sostituzioni in
caso di dimissioni o di
cessazione del mandato
parlamentare dei membri della
Commissione. |
2. Identico. |
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3. La Commissione elegge
al suo interno il presidente,
due vice presidenti e due
segretari. |
3. L'Ufficio di
presidenza, composto dal
presidente, da due
vicepresidenti e da due
Segretari, è eletto a
scrutinio segreto dalla
Commissione tra i suoi
componenti. Nella elezione
del presidente, se nessuno
riporta la maggioranza
assoluta dei voti, si procede
al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti, è
proclamato eletto o entra in
ballottaggio il più anziano
di età. |
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4. La Commissione
conclude i propri lavori
entro due anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge e presenta ai
Presidenti delle Camere una
relazione sulle risultanze
delle indagini svolte. |
4. La Commissione
conclude i propri lavori
entro due anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge e presenta ai
Presidenti delle Camere,
entro sessanta giorni dalla
conclusione dei propri
lavori, una relazione
sulle risultanze delle
indagini svolte. |
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1. La Commissione procede
alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria. |
1. Identico. |
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2. La Commissione può
acquisire copia di atti e
documenti relativi a
procedimenti o inchieste in
corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi
inquirenti. |
2. Identico. |
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3. Per i fatti
oggetto dell'inchiesta
parlamentare non è opponibile
il segreto di Stato,
d'ufficio e professionale.
Tuttavia i documenti
trasmessi dal Governo sotto
il vincolo del segreto
possono essere declassificati
solo previo accordo tra il
Governo e la Commissione. E'
sempre opponibile il segreto
tra il difensore e il proprio
assistito nell'ambito del
mandato professionale. 4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale. |
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1. L'attività ed il
funzionamento della
Commissione sono disciplinati
da un regolamento interno
approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei
lavori. Ciascun componente
può proporre la modifica
delle norme regolamentari. |
Identico. |
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2. Per l'espletamento
delle sue funzioni la
Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti
operativi disposti dai
Presidenti delle Camere, di
intesa tra di loro. 3. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate ed in particolare del contributo di storici e di studiosi di chiara fama. |
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1. La Commissione
delibera di volta in volta
quali sedute o parti di esse
possono essere considerate
pubbliche e se e quali
documenti possono essere
pubblicati nel corso dei
lavori, anche in relazione ad
esigenze attinenti ad altri
procedimenti o inchieste in
corso. |
Identico. |
| 2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la |
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Commissione stessa o
compia o concorra a compiere
atti di inchiesta o ne abbia
comunque conoscenza sono
obbligati al segreto per
tutto ciò che riguarda gli
atti medesimi ed i documenti
acquisiti. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. 4. Le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblichi o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi. |
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1. Le spese per il
funzionamento della
Commissione sono poste per
metà a carico del bilancio
interno del Senato della
Repubblica e per metà a
carico del bilancio interno
della Camera dei deputati. |
Identico. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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