XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 973
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per
indagare sulle archiviazioni di 695 fascicoli contenenti
denunzie di crimini nazifascisti, commessi nel corso della
seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15 mila
vittime.
2. La Commissione ha il compito di indagare su:
a) le cause delle archiviazioni, di cui al comma
1, il contenuto dei fascicoli, e le ragioni per cui essi sono
stati ritrovati a Palazzo Cesi, sede della procura generale
militare, anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di
guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello
Stato;
b) le cause che avrebbero portato all'occultamento
dei fascicoli, le responsabilità della magistratura militare
ed in particolare dei procuratori generali militari che si
sono succeduti dal 1945 al 1974;
c) se siano fondati i gravi dubbi, sollevati sia
da un'indagine del Consiglio della magistratura militare, sia
dal documento conclusivo della indagine conoscitiva, approvato
dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in data
6 marzo 2001, circa una presunta volontà politica diretta ad
occultare i fascicoli sulle stragi nazifasciste;
d) le cause della eventuale mancata individuazione
o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di
comportamenti contrari al diritto nazionale e
internazionale;
e) ogni elemento utile ai fini della presente
legge, fondato sul patrimonio documentale disponibile o di
nuova e certa acquisizione;
f) informazioni o elementi aggiuntivi che possono
integrare conoscenze già acquisite.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da
quindici deputati nominati rispettivamente, in proporzione al
numero dei componenti i gruppi parlamentari, dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati.
2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al
comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di
dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri
della Commissione.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due
vice presidenti e due segretari.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e
presenta ai Presidenti delle Camere una relazione sulle
risultanze delle indagini svolte.
Art. 3.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti
relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti.
Art. 4.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti
dai Presidenti delle Camere, di intesa tra di loro.
3. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni
specializzate ed in particolare del contributo di storici e di
studiosi di chiara fama.
Art. 5.
1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute
o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e
quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei
lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri
procedimenti o inchieste in corso.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri
della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di
segreteria ed ogni altra persona che collabori con la
Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di
inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al
segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i
documenti acquisiti.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
4. Le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a
chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della
Commissione, pubblichi o renda comunque noti, anche per
riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il
fatto siano previste pene più gravi.
Art. 6.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.