XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 973




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sulle archiviazioni di 695 fascicoli contenenti denunzie di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15 mila vittime.
        2. La Commissione ha il compito di indagare su:

                a) le cause delle archiviazioni, di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli, e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, sede della procura generale militare, anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

                b) le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli, le responsabilità della magistratura militare ed in particolare dei procuratori generali militari che si sono succeduti dal 1945 al 1974;

                c) se siano fondati i gravi dubbi, sollevati sia da un'indagine del Consiglio della magistratura militare, sia dal documento conclusivo della indagine conoscitiva, approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in data 6 marzo 2001, circa una presunta volontà politica diretta ad occultare i fascicoli sulle stragi nazifasciste;

                d) le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale;

                e) ogni elemento utile ai fini della presente legge, fondato sul patrimonio documentale disponibile o di nuova e certa acquisizione;

                f) informazioni o elementi aggiuntivi che possono integrare conoscenze già acquisite.

Art. 2.

        1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.
        2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
        3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vice presidenti e due segretari.
        4. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e presenta ai Presidenti delle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.


Art. 3.

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.


Art. 4.

        1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, di intesa tra di loro.
        3. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate ed in particolare del contributo di storici e di studiosi di chiara fama.

Art. 5.

        1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
        2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
        4. Le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblichi o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.


Art. 6.

        1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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