XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 957
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I servizi di insegnamento prestati nella scuola media,
inferiore o superiore, sono integralmente valutati ai fini
della carriera di ricercatore o di professore universitario.
Il riconoscimento avviene a domanda dell'interessato, dopo la
conferma in ruolo e con decorrenza dalla conferma stessa.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.