XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 957




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I servizi di insegnamento prestati nella scuola media, inferiore o superiore, sono integralmente valutati ai fini della carriera di ricercatore o di professore universitario. Il riconoscimento avviene a domanda dell'interessato, dopo la conferma in ruolo e con decorrenza dalla conferma stessa.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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