XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 952




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Presso ogni comune è istituito un organo di rappresentanza dei giovani, denominato "consulta giovanile", al fine di favorire la partecipazione dei medesimi alle iniziative civiche ed alla amministrazione comunale.
        2. La consulta giovanile è organo consultivo del consiglio comunale. Un componente della consulta giovanile può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio comunale.


Art. 2.

        1. La consulta giovanile è composta da cittadini residenti nel comune di età compresa tra sedici e venticinque anni ed eletti dalle associazioni giovanili censite dal comune interessato.
        2. Il numero dei componenti della consulta giovanile è fissato dal comune in relazione alla popolazione residente sul territorio.


Art. 3.

        1. Il presidente della consulta giovanile è eletto tra i suoi componenti a maggioranza assoluta nel corso della seduta di insediamento. Nell'ipotesi che tale maggioranza non sia raggiunta, sono previste in immediata successione ulteriori votazioni di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.
        2. Il presidente, su indicazione della consulta giovanile, definisce l'ordine del giorno, stabilisce il calendario delle riunioni della consulta, prevedendo tra queste due incontri annuali con i rappresentanti del consiglio comunale e della giunta comunale; garantisce altresì l'ordine degli interventi durante la discussione.
        3. Nel corso della prima seduta è eletto un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni, che deve essere approvato dalla consulta giovanile.
        4. Nel corso della prima seduta, la consulta giovanile stabilisce altresì le modalità con cui rendere possibili i contatti con i giovani del comune.


Art. 4.

        1. La consulta giovanile si riunisce in un locale fornito dal comune, possibilmente all'interno della sede municipale.
        2. La prima seduta della consulta giovanile deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.


Art. 5.

        1. Il consiglio comunale e la giunta comunale, entro un mese dalla data di insediamento della consulta giovanile, individuano i soggetti incaricati di mantenere i contatti con la stessa.
        2. I soggetti di cui al comma 1 devono riferire al consiglio comunale e alla giunta comunale le richieste e le iniziative elaborate dalla consulta giovanile; devono altresì riferire a quest'ultima le iniziative del consiglio comunale e della giunta comunale.



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