XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 952
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Presso ogni comune è istituito un organo di
rappresentanza dei giovani, denominato "consulta giovanile",
al fine di favorire la partecipazione dei medesimi alle
iniziative civiche ed alla amministrazione comunale.
2. La consulta giovanile è organo consultivo del consiglio
comunale. Un componente della consulta giovanile può
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del
consiglio comunale.
Art. 2.
1. La consulta giovanile è composta da cittadini residenti
nel comune di età compresa tra sedici e venticinque anni ed
eletti dalle associazioni giovanili censite dal comune
interessato.
2. Il numero dei componenti della consulta giovanile è
fissato dal comune in relazione alla popolazione residente sul
territorio.
Art. 3.
1. Il presidente della consulta giovanile è eletto tra i
suoi componenti a maggioranza assoluta nel corso della seduta
di insediamento. Nell'ipotesi che tale maggioranza non sia
raggiunta, sono previste in immediata successione ulteriori
votazioni di ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.
2. Il presidente, su indicazione della consulta giovanile,
definisce l'ordine del giorno, stabilisce il calendario delle
riunioni della consulta, prevedendo tra queste due incontri
annuali con i rappresentanti del consiglio comunale e della
giunta comunale; garantisce altresì l'ordine degli interventi
durante la discussione.
3. Nel corso della prima seduta è eletto un segretario con
il compito di redigere il verbale delle riunioni, che deve
essere approvato dalla consulta giovanile.
4. Nel corso della prima seduta, la consulta giovanile
stabilisce altresì le modalità con cui rendere possibili i
contatti con i giovani del comune.
Art. 4.
1. La consulta giovanile si riunisce in un locale fornito
dal comune, possibilmente all'interno della sede
municipale.
2. La prima seduta della consulta giovanile deve essere
convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni
dalla convocazione.
Art. 5.
1. Il consiglio comunale e la giunta comunale, entro un
mese dalla data di insediamento della consulta giovanile,
individuano i soggetti incaricati di mantenere i contatti con
la stessa.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono riferire al
consiglio comunale e alla giunta comunale le richieste e le
iniziative elaborate dalla consulta giovanile; devono altresì
riferire a quest'ultima le iniziative del consiglio comunale e
della giunta comunale.