XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 951




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

            "c-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia;".


Art. 2.

        1. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c-bis)".


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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