XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 951
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è inserita la seguente:
"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri
di testo scolastici e universitari necessari al compimento del
corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della
famiglia;".
Art. 2.
1. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, le parole: "di cui alla lettera b)" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e
c-bis)".
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.