XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 945
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La tutela della denominazione di qualità del prodotto
serico dell'area comasca, ai fini della difesa e della
conservazione delle sue caratteristiche tecniche e produttive,
è attuata con l'apposizione di un marchio di garanzia in
conformità ad un disciplinare tipo predisposto dal Ministero
delle attività produttive, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il marchio di cui al comma 1 deve garantire
l'individuazione del produttore e del luogo di origine, nonché
indicare le tipologie dei materiali utilizzati, anche in
conformità alle norme europee UNI.
3. Il disciplinare di produzione del prodotto serico
comasco di cui al comma 1 deve descrivere e definire i
caratteri fondamentali della produzione serica della zona in
oggetto, con particolare riferimento alle tecniche di
lavorazione e di produzione, alle materie utilizzate e alla
loro provenienza.
4. Il disciplinare di produzione di cui al comma 1
delimita la zona, o le zone, di produzione e indica le
soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine
del prodotto, nonché i criteri di valutazione delle forme
innovative che costituiscono il naturale sviluppo e
aggiornamento delle tecniche e degli stili tradizionali.