XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 945




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La tutela della denominazione di qualità del prodotto serico dell'area comasca, ai fini della difesa e della conservazione delle sue caratteristiche tecniche e produttive, è attuata con l'apposizione di un marchio di garanzia in conformità ad un disciplinare tipo predisposto dal Ministero delle attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il marchio di cui al comma 1 deve garantire l'individuazione del produttore e del luogo di origine, nonché indicare le tipologie dei materiali utilizzati, anche in conformità alle norme europee UNI.
        3. Il disciplinare di produzione del prodotto serico comasco di cui al comma 1 deve descrivere e definire i caratteri fondamentali della produzione serica della zona in oggetto, con particolare riferimento alle tecniche di lavorazione e di produzione, alle materie utilizzate e alla loro provenienza.
        4. Il disciplinare di produzione di cui al comma 1 delimita la zona, o le zone, di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto, nonché i criteri di valutazione delle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento delle tecniche e degli stili tradizionali.



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