XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 939
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il
graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche
a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco
approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dall'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1995, n. 378, operanti nel territorio del
Mezzogiorno d'Italia, come individuato dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto
1994, e nelle isole minori, che hanno assunto lavoratori a
tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non
superiore a sette mesi, possono, con il consenso del
lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e
successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in
scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza
che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa
siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza
che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.
2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel
rispetto dei criteri fissati nel medesimo comma, è applicabile
anche in favore delle aziende che anticipano l'apertura
stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente
e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la
medesima data.
Art. 2.
1. La data di apertura, di cui all'articolo 1, comma 2, e
la data di chiusura, di cui all'articolo 4, sono assunte a
riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi
dell'articolo 6.
Art. 3.
1. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 è
applicabile ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data
del 31 ottobre.
2. Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo
assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed a carico
del lavoratore la quota di contribuzione a favore
dell'INPS.
Art. 4.
1. I benefìci di cui all'articolo 1 competono
esclusivamente per un periodo di paga non superiore a quattro
mesi a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno
operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore
a tre mesi, anche non consecutivi.
Art. 5.
1. Le aziende interessate all'applicazione
dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, entro il
giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno
precedente si è verificata la chiusura aziendale, devono far
pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti
una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare
in esercizio per un periodo di almeno due mesi, corredata da
un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga del
relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con
indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.
Art. 6.
1. Le aziende di cui all'articolo 1 possono usufruire dei
benefìci di cui alla presente legge per un triennio.
2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, ove
l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura
o anticipato la data di apertura, essa può optare, con
comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per
territorio, per il carattere annuale della propria attività;
in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio
dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, in
misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può
deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della
propria attività e in tale caso essa non può ulteriormente
usufruire della citata agevolazione contributiva.
Art. 7.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce
annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori
entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni
contributive di cui all'articolo 1.
2. Il rimborso all'INPS di cui al comma 1 è calcolato
tenendo conto dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini
di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione
non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro
stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni
contributive di cui all'articolo 1 e tenendo conto dei
relativi contributi a favore dell'INPS a carico dei
lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato
prorogato ai sensi del medesimo articolo 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si
provvede, per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Con provvedimento legislativo di variazione di
bilancio, gli eventuali miglioramenti delle entrate relative
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti, nel
triennio 2002-2004, dalla proroga dei rapporti di lavoro di
cui all'articolo 1, possono, in deroga alle disposizioni
contabili vigenti, essere acquisiti a reintegrazione
dell'accantonamento di cui al comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.