XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 931




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Per la salvaguardia e per il recupero delle aree e dei parchi archeologici regionali e per l'organizzazione e la valorizzazione di tale patrimonio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Basilicata, d'intesa con le province e i comuni della regione stessa, provvede alla emanazione di norme per l'istituzione del sistema regionale di aree e parchi archeologici.


Art. 2.

(Assetto).

        1. Il sistema archeologico regionale è costituito da parchi, aree ed itinerari archeologici.
        2. Per "parchi archeologici" si intendono siti di vaste dimensioni, quali colonie greche, città romane, centri indigeni, che ricadono in uno o più territori comunali e di cui è assicurata la tutela anche sotto il profilo ambientale.
        3. Per "aree archeologiche" si intendono singoli monumenti, quali santuari, fattorie, ville romane, che necessitano di un'adeguata tutela e valorizzazione.
        4. Per "itinerario archeologico" si intende un percorso organizzato, in grado di guidare il visitatore alla conoscenza del territorio e delle sue stratificazioni storiche, comprendente testimonianze relative sia a parchi che ad aree archeologici sia a documentazioni isolate, quali reperti di epoche precedenti collocati in edifici di età successive.
        5. Ai fini della presente legge sono oggetto di tutela le aree e i parchi archeo- logici, nonché l'ambiente naturale che li circonda costituenti un insieme omogeneo.

Art. 3.

(Piano regionale di intervento).

        1. Per individuare e tutelare il sistema di aree e parchi archeologici, la regione Basilicata, d'intesa con la soprintendenza regionale competente per i beni archeologici, sentiti le province e i comuni interessati, definisce un piano quinquennale di intervento, di seguito denominato "piano regionale", finanziato con fondi propri, dell'Unione europea e, per una quota non inferiore al 20 per cento, del Ministero per i beni e le attività culturali. Nell'ambito di tale programma è definito per ogni intervento il piano di fattibilità relativo agli interventi di scavo, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico regionale.
        2. Lo schema del piano regionale è sottoposto al parere del comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 5 che si esprime entro un mese. Nel medesimo termine di cui al periodo precedente il piano è successivamente approvato dal consiglio regionale. Il Ministro per i beni e le attività culturali approva il piano medesimo entro un mese dal ricevimento dello stesso.
        3. Il piano regionale comprende:

            a) la perimetrazione di aree, parchi e itinerari archeologici;

            b) la definizione delle previsioni di spesa e l'individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione, nell'ambito di stralci funzionali, degli interventi considerati prioritari, ivi compresi i finanziamenti necessari per le eventuali acquisizioni delle aree e degli immobili situati nelle stesse;

            c) i contributi alle province, ai comuni e agli organismi di cui all'articolo 7, comma 1, per attività di valorizzazione culturale e didattica del patrimonio archeologico della regione Basilicata e per allestimenti museali, per la sorveglianza dei beni archeologici e per la prevenzione degli scavi clandestini.
        4. La mancanza di specifici piani gestionali delle aree e dei parchi archeologici e dei relativi stanziamenti costituisce elemento di esclusione ai fini dell'approvazione e del finanziamento degli stessi.
        5. Tutti gli interventi devono ottenere il nulla osta preventivo della soprintendenza regionale per i beni archeologici e devono essere eseguiti sotto l'alta sorveglianza della stessa soprintendenza.
        6. La regione Basilicata e la soprintendenza regionale competente per i beni archeologici provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad emanare i necessari provvedimenti di vincolo per le zone di cui al comma 3, lettera a), qualora non ancora tutelate.


Art. 4.

(Parchi e aree archeologici nazionali).

        1. Attraverso specifiche intese tra il Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della soprintendenza regionale competente per i beni archeologici, e la regione Basilicata, possono essere inseriti nel sistema archeologico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, anche le aree e i parchi archeologici già esistenti ed acquisiti al demanio dello Stato, ai fine della loro gestione e valorizzazione, secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 3 e di cui all'articolo 7.


Art. 5.

(Comitato tecnico di programmazione).

        1. E' istituito il comitato tecnico di programmazione di seguito denominato "comitato" del quale fanno parte:

            a) il soprintendente regionale competente per i beni archeologici, con funzione di coordinatore;

            b) l'assessore regionale competente in materia di cultura;
                c) un funzionario della soprintendenza regionale competente per i beni archeologici, designato dal soprintendente;

            d) un funzionario della soprintendenza regionale competente per i beni ambientali e architettonici, designato dal soprintendente;

            e) il direttore del Museo nazionale Domenico Ridola di Matera;

            f) il direttore del Museo archeologico provinciale di Potenza;

            g) gli assessori competenti in materia di cultura delle province di Potenza e di Matera.

        2. I membri del comitato sono nominati con delibera della giunta regionale. Esso è validamente costituito con la designazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
        3. Il comitato svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2.


Art. 6.

(Finanziamento degli interventi).

        1. La giunta regionale sulla base degli obiettivi e delle priorità stabiliti dal piano regionale, delibera piani triennali o annuali per il finanziamento degli interventi ed assegna le relative risorse:

            a) ai comuni per le aree o i parchi archeologici ricadenti in un unico territorio comunale;

            b) alle province;

            c) agli organismi costituiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1.


Art. 7.

(Gestione).

        1. Al fine di garantire omogeneità ed efficienza nella gestione, nonché di salvaguardare e valorizzare i beni e le aree identificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ricadenti nei territori di più comuni, la regione Basilicata provvede, con propria legge, alla costituzione di appositi organismi di gestione secondo i seguenti criteri:

            a) attribuzione a tali organismi della competenza su ampie porzioni del territorio regionale che presentano elementi di omogeneità e contiguità storica, archeologica e territoriale, in coerenza con le indicazioni del piano regionale;

            b) previsione della costituzione di strutture direttive con la partecipazione ed il coinvolgimento di rappresentanti della giunta regionale, della giunta provinciale, dei comuni sul cui territorio insistono le aree ed i parchi archeologici, della soprintendenza competente per i beni archeologici e della soprintendenza competente per i beni ambientali ed architettonici delle località interessate, dell'università di Potenza, delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle organizzazioni dell'associazionismo culturale;

            c) attribuzione di funzioni in materia di:

                1) tutela del complesso dei beni monumentali e storici compresi nelle aree e nei parchi archeologici;

                2) ricerca e divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio gestito, nonché realizzazione di adeguate iniziative finalizzate a consentire la fruizione dei beni che lo costituiscono;

                3) promozione, riproduzione e diffusione attribuite in via esclusiva, anche tramite tecnologie multimediali, delle immagini del patrimonio archeologico e culturale;

                4) promozione di iniziative di turismo culturale;

                5) promozione, d'intesa con la regione Basilicata e con gli enti locali interessati, di interventi di valorizzazione, recupero ed adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni, nei cui territori insistono i parchi e le aree di cui alla presente legge;

                6) promozione di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione di personale qualificato per attività di tutela, valorizzazione, conoscenza e divulgazione del patrimonio archeologico;

            d) attribuzione di risorse e responsabilità gestionale, al fine di garantire autonomia finanziaria ed operativa.


Art. 8.

(Interventi provinciali e comunali).

        1. Nel quadro ed in coerenza con le indicazioni e le priorità individuate dal piano regionale, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono accedere ai fondi destinati al finanziamento del piano medesimo, nella misura massima del 20 per cento, per la realizzazione di interventi finalizzati:

            a) al restauro e al risanamento ambientale del territorio sede di insediamenti archeologici;

            b) a progetti culturali e didattici connessi alla valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale regionale;

            c) ad interventi di recupero e valorizzazione di strutture da adibire all'agriturismo e per la realizzazione di percorsi e sentieri attrezzati in aree che comprendono complessi archeologici.

        2. I soggetti privati, singoli o associati, con priorità riservata alle cooperative costituite da giovani disoccupati, che intendono realizzare iniziative compatibili con le finalità della presente legge ed, in particolare, con il sistema di valorizzazione del patrimonio archeologico, possono presentare progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1, a valere sulle relative disponibilità.
        3. Qualsiasi iniziativa che rientra tra gli interventi di cui al presente articolo deve essere preventivamente autorizzata dalla soprintendenza regionale competente per i beni archeologici, che deve pronunciarsi entro un mese dalla ricezione della relativa richiesta. L'autorizzazione della soprintendenza è condizione per l'accesso ai finanziamenti e per la realizzazione dell'opera.
        4. La regione Basilicata, con propria legge, disciplina i criteri di valutazione e le forme di finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.


Art. 9.

(Norma transitoria).

        1. In sede di prima attuazione della presente legge la regione Basilicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sottopone il piano regionale al comitato.



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