XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 931
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Per la salvaguardia e per il recupero delle aree e dei
parchi archeologici regionali e per l'organizzazione e la
valorizzazione di tale patrimonio, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la regione
Basilicata, d'intesa con le province e i comuni della regione
stessa, provvede alla emanazione di norme per l'istituzione
del sistema regionale di aree e parchi archeologici.
Art. 2.
(Assetto).
1. Il sistema archeologico regionale è costituito da
parchi, aree ed itinerari archeologici.
2. Per "parchi archeologici" si intendono siti di vaste
dimensioni, quali colonie greche, città romane, centri
indigeni, che ricadono in uno o più territori comunali e di
cui è assicurata la tutela anche sotto il profilo
ambientale.
3. Per "aree archeologiche" si intendono singoli
monumenti, quali santuari, fattorie, ville romane, che
necessitano di un'adeguata tutela e valorizzazione.
4. Per "itinerario archeologico" si intende un percorso
organizzato, in grado di guidare il visitatore alla conoscenza
del territorio e delle sue stratificazioni storiche,
comprendente testimonianze relative sia a parchi che ad aree
archeologici sia a documentazioni isolate, quali reperti di
epoche precedenti collocati in edifici di età successive.
5. Ai fini della presente legge sono oggetto di tutela le
aree e i parchi archeo- logici, nonché l'ambiente naturale che
li circonda costituenti un insieme omogeneo.
Art. 3.
(Piano regionale di intervento).
1. Per individuare e tutelare il sistema di aree e parchi
archeologici, la regione Basilicata, d'intesa con la
soprintendenza regionale competente per i beni archeologici,
sentiti le province e i comuni interessati, definisce un piano
quinquennale di intervento, di seguito denominato "piano
regionale", finanziato con fondi propri, dell'Unione europea
e, per una quota non inferiore al 20 per cento, del Ministero
per i beni e le attività culturali. Nell'ambito di tale
programma è definito per ogni intervento il piano di
fattibilità relativo agli interventi di scavo, restauro,
valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico
regionale.
2. Lo schema del piano regionale è sottoposto al parere
del comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 5
che si esprime entro un mese. Nel medesimo termine di cui al
periodo precedente il piano è successivamente approvato dal
consiglio regionale. Il Ministro per i beni e le attività
culturali approva il piano medesimo entro un mese dal
ricevimento dello stesso.
3. Il piano regionale comprende:
a) la perimetrazione di aree, parchi e itinerari
archeologici;
b) la definizione delle previsioni di spesa e
l'individuazione delle risorse necessarie per la
realizzazione, nell'ambito di stralci funzionali, degli
interventi considerati prioritari, ivi compresi i
finanziamenti necessari per le eventuali acquisizioni delle
aree e degli immobili situati nelle stesse;
c) i contributi alle province, ai comuni e agli
organismi di cui all'articolo 7, comma 1, per attività di
valorizzazione culturale e didattica del patrimonio
archeologico della regione Basilicata e per allestimenti
museali, per la sorveglianza dei beni archeologici e per la
prevenzione degli scavi clandestini.
4. La mancanza di specifici piani gestionali delle aree e
dei parchi archeologici e dei relativi stanziamenti
costituisce elemento di esclusione ai fini dell'approvazione e
del finanziamento degli stessi.
5. Tutti gli interventi devono ottenere il nulla osta
preventivo della soprintendenza regionale per i beni
archeologici e devono essere eseguiti sotto l'alta
sorveglianza della stessa soprintendenza.
6. La regione Basilicata e la soprintendenza regionale
competente per i beni archeologici provvedono, nell'ambito
delle rispettive competenze, ad emanare i necessari
provvedimenti di vincolo per le zone di cui al comma 3,
lettera a), qualora non ancora tutelate.
Art. 4.
(Parchi e aree archeologici nazionali).
1. Attraverso specifiche intese tra il Ministero per i
beni e le attività culturali, per il tramite della
soprintendenza regionale competente per i beni archeologici, e
la regione Basilicata, possono essere inseriti nel sistema
archeologico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, anche
le aree e i parchi archeologici già esistenti ed acquisiti al
demanio dello Stato, ai fine della loro gestione e
valorizzazione, secondo le modalità di cui al comma 5
dell'articolo 3 e di cui all'articolo 7.
Art. 5.
(Comitato tecnico di programmazione).
1. E' istituito il comitato tecnico di programmazione di
seguito denominato "comitato" del quale fanno parte:
a) il soprintendente regionale competente per i
beni archeologici, con funzione di coordinatore;
b) l'assessore regionale competente in materia di
cultura;
c) un funzionario della soprintendenza regionale
competente per i beni archeologici, designato dal
soprintendente;
d) un funzionario della soprintendenza regionale
competente per i beni ambientali e architettonici, designato
dal soprintendente;
e) il direttore del Museo nazionale Domenico
Ridola di Matera;
f) il direttore del Museo archeologico provinciale
di Potenza;
g) gli assessori competenti in materia di cultura
delle province di Potenza e di Matera.
2. I membri del comitato sono nominati con delibera della
giunta regionale. Esso è validamente costituito con la
designazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. Il comitato svolge le funzioni di cui all'articolo 3,
comma 2.
Art. 6.
(Finanziamento degli interventi).
1. La giunta regionale sulla base degli obiettivi e delle
priorità stabiliti dal piano regionale, delibera piani
triennali o annuali per il finanziamento degli interventi ed
assegna le relative risorse:
a) ai comuni per le aree o i parchi archeologici
ricadenti in un unico territorio comunale;
b) alle province;
c) agli organismi costituiti ai sensi
dell'articolo 7, comma 1.
Art. 7.
(Gestione).
1. Al fine di garantire omogeneità ed efficienza nella
gestione, nonché di salvaguardare e valorizzare i beni e le
aree identificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera
a), ricadenti nei territori di più comuni, la regione
Basilicata provvede, con propria legge, alla costituzione di
appositi organismi di gestione secondo i seguenti criteri:
a) attribuzione a tali organismi della competenza
su ampie porzioni del territorio regionale che presentano
elementi di omogeneità e contiguità storica, archeologica e
territoriale, in coerenza con le indicazioni del piano
regionale;
b) previsione della costituzione di strutture
direttive con la partecipazione ed il coinvolgimento di
rappresentanti della giunta regionale, della giunta
provinciale, dei comuni sul cui territorio insistono le aree
ed i parchi archeologici, della soprintendenza competente per
i beni archeologici e della soprintendenza competente per i
beni ambientali ed architettonici delle località interessate,
dell'università di Potenza, delle locali camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, delle organizzazioni
dell'associazionismo culturale;
c) attribuzione di funzioni in materia di:
1) tutela del complesso dei beni monumentali e storici
compresi nelle aree e nei parchi archeologici;
2) ricerca e divulgazione delle conoscenze relative al
patrimonio gestito, nonché realizzazione di adeguate
iniziative finalizzate a consentire la fruizione dei beni che
lo costituiscono;
3) promozione, riproduzione e diffusione attribuite in
via esclusiva, anche tramite tecnologie multimediali, delle
immagini del patrimonio archeologico e culturale;
4) promozione di iniziative di turismo culturale;
5) promozione, d'intesa con la regione Basilicata e
con gli enti locali interessati, di interventi di
valorizzazione, recupero ed adeguamento delle infrastrutture
turistiche comprese nelle aree dei comuni, nei cui territori
insistono i parchi e le aree di cui alla presente legge;
6) promozione di corsi di formazione professionale
finalizzati alla preparazione di personale qualificato per
attività di tutela, valorizzazione, conoscenza e divulgazione
del patrimonio archeologico;
d) attribuzione di risorse e responsabilità
gestionale, al fine di garantire autonomia finanziaria ed
operativa.
Art. 8.
(Interventi provinciali e comunali).
1. Nel quadro ed in coerenza con le indicazioni e le
priorità individuate dal piano regionale, le province e i
comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
accedere ai fondi destinati al finanziamento del piano
medesimo, nella misura massima del 20 per cento, per la
realizzazione di interventi finalizzati:
a) al restauro e al risanamento ambientale del
territorio sede di insediamenti archeologici;
b) a progetti culturali e didattici connessi alla
valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale
regionale;
c) ad interventi di recupero e valorizzazione di
strutture da adibire all'agriturismo e per la realizzazione di
percorsi e sentieri attrezzati in aree che comprendono
complessi archeologici.
2. I soggetti privati, singoli o associati, con priorità
riservata alle cooperative costituite da giovani disoccupati,
che intendono realizzare iniziative compatibili con le
finalità della presente legge ed, in particolare, con il
sistema di valorizzazione del patrimonio archeologico, possono
presentare progetti compatibili con le finalità di cui al
comma 1, a valere sulle relative disponibilità.
3. Qualsiasi iniziativa che rientra tra gli interventi di
cui al presente articolo deve essere preventivamente
autorizzata dalla soprintendenza regionale competente per i
beni archeologici, che deve pronunciarsi entro un mese dalla
ricezione della relativa richiesta. L'autorizzazione della
soprintendenza è condizione per l'accesso ai finanziamenti e
per la realizzazione dell'opera.
4. La regione Basilicata, con propria legge, disciplina i
criteri di valutazione e le forme di finanziamento degli
interventi previsti dalla presente legge.
Art. 9.
(Norma transitoria).
1. In sede di prima attuazione della presente legge la
regione Basilicata, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge medesima, sottopone il piano regionale al
comitato.