XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 930
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)
è effettuato in sede di dichiarazione annuale dei redditi
mediante i modelli 730 ed Unico.
2. Il versamento dell'ICI può essere effettuato in due
rate di eguale importo, la prima contestualmente al versamento
del saldo dell'imposta sui redditi per l'anno precedente, alla
scadenza per questo stabilita, e la restante contestualmente
all'acconto dell'imposta sui redditi per l'anno successivo,
alla scadenza per questo stabilita. Il versamento dell'ICI può
altresì essere effettuato in un'unica soluzione
contestualmente al versamento dell'imposta sui redditi per
l'anno precedente, alla scadenza per questo stabilita.
Art. 2.
1. L'importo spettante ai comuni in base alle
dichiarazioni effettuate è versato alle amministrazioni
comunali competenti.