XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 913
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della zona contigua).
1. In conformità all'articolo 33 della Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto
finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa
esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è
istituita una zona contigua al mare territoriale avente
l'estensione fissata dall'articolo 2 della presente legge e
sottoposta alla disciplina stabilita dalla medesima.
Art. 2.
(Estensione della zona contigua).
1. La zona contigua si estende sino a 24 miglia marine
dalla linea di base a partire dalla quale si misura la
larghezza del mare territoriale.
2. Negli spazi marittimi in cui l'estensione della zona
contigua, nella misura indicata nel comma 1, può dar luogo a
fenomeni di sovrapposizione con l'istituita o istituibile zona
contigua di pari ampiezza di un altro Stato, tale estensione è
provvisoriamente calcolata facendo coincidere, nel tratto
interessato, la linea esterna della zona contigua con la linea
mediana o con la linea di delimitazione della piattaforma
continentale, preferendo di volta in volta l'uno dei due
criteri che consenta di raggiungere un risultato di minore
ampiezza.
3. Nei casi di cui al comma 2, la delimitazione definitiva
costituisce il risultato di un apposito accordo con lo Stato
interessato.
4. Quanto disposto nel presente articolo non pregiudica in
nessun modo le modalità, l'ampiezza ed i limiti che sono
fissati per la zona economica esclusiva.
Art. 3.
(Controllo della zona contigua).
1. Nella zona contigua è esercitato dalle autorità di
polizia previste dalla legislazione vigente il potere di:
a) prevenire le violazioni delle disposizioni in
materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione
applicabili nel territorio, compreso il mare territoriale;
b) punire le violazioni di cui alla lettera a)
commesse sul territorio, compreso il mare territoriale.
Art. 4.
(Difesa del patrimonio archeologico e
storico nella zona contigua).
1. Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 303
della Convenzione sul diritto del mare di cui all'articolo 1,
qualunque forma non preventivamente assentita di intervento da
parte di cittadini o di società italiane o straniere, sui beni
archeologici e storici situati nella zona contigua, come
delimitata ai sensi dell'articolo 2, è considerata e
sanzionata con le stesse modalità previste per le analoghe
infrazioni commesse nel territorio, compreso il mare
territoriale.
2. L'autorità statale o regionale competente
all'emanazione dell'atto amministrativo di assenso di cui al
comma 1 si identifica con l'autorità competente nello spazio
di mare territoriale più prossimo alla zona contigua
interessata.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.