XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 913




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della zona contigua).

        1. In conformità all'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è istituita una zona contigua al mare territoriale avente l'estensione fissata dall'articolo 2 della presente legge e sottoposta alla disciplina stabilita dalla medesima.


Art. 2.

(Estensione della zona contigua).

        1. La zona contigua si estende sino a 24 miglia marine dalla linea di base a partire dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale.
        2. Negli spazi marittimi in cui l'estensione della zona contigua, nella misura indicata nel comma 1, può dar luogo a fenomeni di sovrapposizione con l'istituita o istituibile zona contigua di pari ampiezza di un altro Stato, tale estensione è provvisoriamente calcolata facendo coincidere, nel tratto interessato, la linea esterna della zona contigua con la linea mediana o con la linea di delimitazione della piattaforma continentale, preferendo di volta in volta l'uno dei due criteri che consenta di raggiungere un risultato di minore ampiezza.
        3. Nei casi di cui al comma 2, la delimitazione definitiva costituisce il risultato di un apposito accordo con lo Stato interessato.
        4. Quanto disposto nel presente articolo non pregiudica in nessun modo le modalità, l'ampiezza ed i limiti che sono fissati per la zona economica esclusiva.

Art. 3.

(Controllo della zona contigua).

        1. Nella zona contigua è esercitato dalle autorità di polizia previste dalla legislazione vigente il potere di:

                a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione applicabili nel territorio, compreso il mare territoriale;

                b) punire le violazioni di cui alla lettera a) commesse sul territorio, compreso il mare territoriale.


Art. 4.

(Difesa del patrimonio archeologico e
storico nella zona contigua).

        1. Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 303 della Convenzione sul diritto del mare di cui all'articolo 1, qualunque forma non preventivamente assentita di intervento da parte di cittadini o di società italiane o straniere, sui beni archeologici e storici situati nella zona contigua, come delimitata ai sensi dell'articolo 2, è considerata e sanzionata con le stesse modalità previste per le analoghe infrazioni commesse nel territorio, compreso il mare territoriale.
        2. L'autorità statale o regionale competente all'emanazione dell'atto amministrativo di assenso di cui al comma 1 si identifica con l'autorità competente nello spazio di mare territoriale più prossimo alla zona contigua interessata.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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