XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 905
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi ed obiettivi).
1. Al fine di valorizzare e qualificare l'offerta
turistica dei territori delle coste nazionali del Mediterraneo
particolarmente dediti alla pesca e, ove sia possibile,
verificare costantemente il pescato dalla produzione sul mare
al trasporto, alla commercializzazione e all'offerta
all'utente, le regioni promuovono e disciplinano con proprie
leggi la realizzazione delle "strade del pesce
mediterraneo".
2. Le strade del pesce mediterraneo di cui al comma 1 sono
percorsi segnalati da cartelli, lungo i quali sorgono porti
turistici e mercati ittici; esse costituiscono altresì lo
strumento attraverso il quale i territori costieri e le
relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati
e fruiti in forma di offerta turistica.
3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la
degustazione dei prodotti e l'organizzazione di attività
ricreative, culturali e didattiche, sono riconducibili alle
attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5
dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e
ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni.
Art. 2.
(Strumenti di organizzazione,
gestione e fruizione).
1. Le leggi regionali devono prevedere i seguenti
strumenti di organizzazione, gestione e fruizione delle strade
del pesce mediterraneo:
a) il disciplinare della strada del pesce
mediterraneo sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
b) il comitato promotore;
c) il comitato di gestione;
d) il sistema della segnaletica;
e) le guide e il materiale illustrativo,
divulgativo e promozionale.
2. I disciplinari per la costituzione, la realizzazione e
la gestione delle strade del pesce mediterraneo di cui alla
lettera a) del comma 1 sono proposti alla regione
territorialmente competente dal comitato promotore di cui alla
lettera b) del medesimo comma 1. Ai disciplinari sono
annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del
progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti
aderenti al comitato promotore.
3. Al comitato promotore possono partecipare le
amministrazioni degli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende di
commercializzazione e vendita del pescato e di ristorazione,
le imprese e le cooperative di pesca, le associazioni
finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del
patrimonio ittico, gli altri operatori economici, gli enti e
le associazioni pubblici o privati operanti nel campo
culturale e ambientale interessati alla realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
4. Le regioni possono prevedere che il comitato promotore
si intenda comunque costituito ove vi partecipino alcuni tra i
soggetti previsti al comma 3 o che ad esso debbano partecipare
obbligatoriamente alcuni tra i medesimi soggetti.
5. Dopo avere ottenuto l'approvazione del disciplinare e
il riconoscimento della strada del pesce mediterraneo da parte
della giunta regionale, e comunque decorsi quattro mesi dalla
presentazione del disciplinare alla regione territorialmente
competente, il comitato promotore si trasforma in comitato di
gestione, la cui costituzione ed il cui funzionamento sono
disciplinati dalla leggi regionali.
Art. 3.
(Requisiti del disciplinare).
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
a) gli standard minimi di qualità;
b) una cartellonistica e una simbologia di
promozione e divulgazione omogenea, elaborata anche sulla base
delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, da
sottoporre ad autorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 125,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Gli elementi di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 del presente articolo, come definiti ai sensi
della medesima disposizione, costituiscono requisiti
obbligatori del disciplinare di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 2.
Art. 4.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni, principalmente attraverso accordi di
programma con gli enti locali interessati, possono definire
specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla
realizzazione delle strade del pesce mediterraneo.
2. Le regioni possono promuovere iniziative finalizzate a
dotare le strade del pesce mediterraneo dei necessari servizi
e possono provvedere a garantire la formazione dei soggetti
interessati all'ambito di applicazione della presente
legge.
3. Le regioni, nell'ambito delle proprie disponibilità
finanziarie, possono cofinanziare interventi di adeguamento
delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione
locale agli standard di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a
migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione
degli obiettivi della presente legge.
Art. 5.
(Compiti dei comuni e delle province).
1. I comuni e le province territorialmente competenti
dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica
informativa lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti
i comitati di gestione delle strade del pesce mediterraneo, e
definiscono i programmi e gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
2. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle
disposizioni della presente legge e degli standard di
qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e,
in caso di gravi inadempienze da parte del comitato di
gestione e di altri soggetti interessati, propongono alla
giunta regionale la revoca del riconoscimento di strada del
pesce mediterraneo.
Art. 6.
(Agevolazioni ed aiuti finanziari).
1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente
legge concorrono finanziamenti locali, regionali, nazionali e
comunitari.
2. La realizzazione di materiale promozionale, informativo
e pubblicitario, anche destinato all'estero, per
l'incentivazione della conoscenza delle strade del pesce
mediterraneo può essere altresì finanziata attraverso
l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo e
dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
Art. 7.
(Norme transitorie).
1. Le regioni determinano tempi e modalità per
l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni
della presente legge, delle iniziative esistenti eventualmente
assimilabili alle strade del pesce mediterraneo.