XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 903
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio è
eletto in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a scrutinio
segreto. Esso è composto di cinque membri, eletti con voto
limitato a tre, se gli iscritti all'albo non superano i cento;
da sette membri, eletti con voto limitato a quattro, se gli
iscritti superano i cento ma non i cinquecento; da nove
membri, eletti con voto limitato a sei, se gli iscritti
superano i cinquecento ma non i millecinquecento; da quindici
membri, eletti con voto limitato a dieci, se gli iscritti
superano i millecinquecento".