XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 903




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio è eletto in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a scrutinio segreto. Esso è composto di cinque membri, eletti con voto limitato a tre, se gli iscritti all'albo non superano i cento; da sette membri, eletti con voto limitato a quattro, se gli iscritti superano i cento ma non i cinquecento; da nove membri, eletti con voto limitato a sei, se gli iscritti superano i cinquecento ma non i millecinquecento; da quindici membri, eletti con voto limitato a dieci, se gli iscritti superano i millecinquecento".



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