XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 885




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a consentire alle imprese che vantino crediti nei confronti di amministrazioni statali in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi ad obbligazioni tributarie, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) i contratti devono essere stipulati in forma scritta;

                b) i crediti devono essere liquidi ed esigibili;

                c) le imprese debbono aver adempiuto alla obbligazione, derivante dal contratto, di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

                d) la compensazione può essere effettuata esclusivamente con debiti relativi a tributi erariali.

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo integra le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in modo da consentire la compensazione di cui al medesimo comma 1 nell'ambito del versamento unitario da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo.

        3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento al fine di acquisire il parere, entro un mese dalla data di trasmissione, delle Commissioni parlamentari competenti.



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