XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 885
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a consentire alle imprese che vantino
crediti nei confronti di amministrazioni statali in relazione
a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi,
di avvalersi della possibilità di compensare i medesimi
crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi ad
obbligazioni tributarie, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) i contratti devono essere stipulati in forma
scritta;
b) i crediti devono essere liquidi ed
esigibili;
c) le imprese debbono aver adempiuto alla
obbligazione, derivante dal contratto, di cessione dei beni o
di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità
indicati nel contratto stesso;
d) la compensazione può essere effettuata
esclusivamente con debiti relativi a tributi erariali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo integra le disposizioni di cui al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, in modo da consentire la compensazione
di cui al medesimo comma 1 nell'ambito del versamento unitario
da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al
Parlamento al fine di acquisire il parere, entro un mese dalla
data di trasmissione, delle Commissioni parlamentari
competenti.