XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 884
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi dei regolamenti n. 2913/92 del Consiglio, del
12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, è istituita nelle aree retroportuali del Golfo di Gaeta,
al fine di favorire lo sviluppo e creare nuovi posti di
lavoro, una zona franca.
2. La zona franca di cui al comma 1 è ubicata nelle zone
portuali e industriali dei comuni di: Gaeta, Formia, Minturno,
Itri, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte.
Alla delimitazione della zona si provvede, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i comuni
interessati.
3. Le opere necessarie per la risistemazione e
l'utilizzazione delle aree ove è ubicata la zona franca sono
dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime
di zona franca è dichiarata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. L'area costituita in zona franca di cui al comma 2 è
considerata ai sensi della legislazione doganale vigente fuori
dalla cinta doganale. Alle imprese insediate nella zona franca
sono riconosciuti i seguenti benefìci:
a) esenzione totale dalle imposte per gli utili
reinvestiti per l'ampliamento degli impianti e della
produzione;
b) esenzione totale da contributi e dazi
doganali.
5. L'esenzione di cui alla lettera a) del comma 4 è
applicabile per intero per un periodo di cinque anni e,
successivamente, al 50 per cento dal sesto al decimo anno e al
25 per cento dall'undicesimo al quindicesimo anno.
6. Le attività all'interno della zona franca e le
disposizioni doganali specifiche sono definite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'amministrazione e la gestione della zona franca sono
affidate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad una società per azioni, costituita fra i comuni
dell'area e le società ammesse alla zona franca, che provvede
in particolare alla realizzazione delle opere necessarie alla
delimitazione della zona franca e alla costruzione degli
uffici doganali.
8. Le imprese che operano nell'ambito della zona franca
operano in regime di concessione. Nel rilascio delle
concessioni alle imprese interessate ad operare nella zona
franca si devono privilegiare quelle che garantiscono:
a) una adeguata ricaduta occupazionale;
b) un sicuro impatto ambientale;
c) un elevato contenuto tecnologico.
9. Le imprese ubicate nella zona franca possono definire,
a mezzo di accordi contrattuali con le organizzazioni
sindacali, minori livelli salariali ed una più ampia
flessibilità degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito
dai contratti nazionali di lavoro vigenti.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
è adottato il regolamento di attuazione della presente legge,
ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.