XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 867
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e composizione).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla emergenza idrica in Sicilia, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione è composta da quindici senatori e da
quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due
vicepresidenti e due segretari.
Art. 2.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione:
a) accerta le cause della persistente crisi idrica
in Sicilia;
b) verifica l'esistenza e la funzionalità di un
piano acque in Sicilia;
c) individua i motivi di ritardo e di mancata
applicazione delle normative comunitarie, statali e regionali
per la soluzione dell'emergenza idrica in Sicilia;
d) individua le responsabilità per i ritardi
nell'utilizzazione dei fondi, stanziati ai fini di cui alla
lettera c);
e) compie accertamenti sulle modalità di
utilizzazione dei fondi da parte di tutti i soggetti pubblici,
nonchè sul rispetto della relativa normativa comunitaria,
statale e regionale;
f) individua le soluzioni per risolvere il
problema relativo all'uso potabile dell'acqua e all'uso
irriguo dell'acqua a favore dell'agricoltura siciliana;
g) accerta l'eventuale mancata erogazione di acqua
negli ultimi cinque anni, a fronte di corrispettivi versati
dai cittadini;
h) segnala iniziative e formula proposte atte ad
agevolare e ad accelerare la definizione di progetti idonei al
completamento di opere ritenute prioritarie e indispensabili,
o di iniziative alternative in considerazione di lunghi
periodi di siccità.
2. La Commissione può convocare funzionari pubblici,
amministratori di enti locali, responsabili di enti preposti,
responsabili della regione siciliana, nonchè tutti i soggetti
che ritenga utile ascoltare per assumere informazioni in
merito alla crisi idrica in Sicilia.
Art. 3.
(Funzionamento della Commissione).
1. La Commissione adotta le sue deliberazioni con la
presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che
ritenga necessarie.
3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno adottato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Art. 4.
(Pubblicità dei lavori).
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione medesima disponga diversamente.
Art. 5.
(Segreto).
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il
personale addetto di qualsiasi ordine e grado ed ogni altra
persona che collabora con la Commissione sono obbligati al
segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie,
gli atti ed i documenti dei quali la Commissione abbia vietato
la divulgazione.
Art. 6.
(Relazione finale).
1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi
dal suo insediamento, presentando una relazione sull'attività
svolta e sulle valutazioni da essa compiute.