XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 866




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Prevedibilità dell'evento).

        1. Il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o comunque di quelle relative alla circolazione stradale è assoggettato alla pena prevista dall'articolo 584 del codice penale quando il responsabile o corresponsabile del sinistro che provoca la morte risulti avere agito potendo o dovendo ritenere prevedibile l'evento.
        2. Nei confronti del soggetto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida a vita.
        3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni per il reato di cui al comma 6 dell'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con la reclusione da due a sei anni per il reato di cui al comma 7 dello stesso articolo 189.


Art. 2.

(Elevazione delle pene edittali per i
reati di lesioni colpose stradali gravi,
gravissime e mortali).

        1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale la pena è della reclusione da tre a nove anni e si applica la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida per nove anni; se è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni".
        2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire dieci milioni a lire quaranta milioni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da due a sei anni con applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida per due anni. Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a lire un milione duecentomila e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a lire due milioni quattrocentomila".


Art. 3.

(Accelerazione dei processi civili
in materia di risarcimento per danni da
incidenti stradali gravi).

        1. Dopo l'articolo 175 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

        "Art. 175-bis. - (Domande di risarcimento in caso di incidenti stradali). - Quando è chiamato a pronunciare su domanda di risarcimento relativa a lesioni personali mortali o gravissime provocate da incidente stradale il giudice istruttore fissa le udienze di trattazione successive alla prima a non più di due mesi l'una dall'altra.
        Nei processi di cui al primo comma sono vietate le udienze di mero rinvio".

Art. 4.

(Abbreviazione dei termini dell'istruttoria penale ed
esclusione dei meccanismi di riduzione di pena in ordine ai
reati di lesioni stradali mortali o gravissime).

        1. Dopo l'articolo 554 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

        "Art. 554-bis. - (Termini di durata delle indagini preliminari in casi particolari). - 1. Quando si procede per taluno dei reati previsti dall'articolo 589, secondo comma, e dall'articolo 590, terzo comma, primo periodo, del codice penale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 è ridotto a tre mesi.
            2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile di soli sei mesi ai sensi dell'articolo 406 e soltanto per i motivi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 407.
            3. La durata delle indagini preliminari non può in nessun caso superare i dieci mesi.

        Art. 554-ter. - (Chiusura delle indagini preliminari in casi particolari). - 1. Quando si procede per taluno dei reati previsti dall'articolo 589, secondo comma, e dall'articolo 590, terzo comma, primo periodo, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari".

        2. Dopo l'articolo 555 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 555-bis. - (Termini per l'udienza di comparizione in casi particolari). - 1. Quando si procede per taluno dei reati previsti dall'articolo 589, secondo comma, e dall'articolo 590, terzo comma, primo periodo, del codice penale, l'udienza di comparizione di cui all'articolo 555 è fissata a non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto".

        3. Dopo l'articolo 448 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 448-bis. - (Richieste in caso di omicidio o lesioni stradali). - 1. Quando si procede per reati di omicidio colposo stradale o di lesioni gravissime stradali le richieste di cui agli articoli 438, comma 1, e 444, comma 1, sono procedibili soltanto se vi è il consenso delle persone offese dal reato limitatamente alla stessa vittima, se sopravvissuta ed in grado di fornirlo, e altrimenti, e nell'ordine, a tutti i parenti anche adottivi entro il primo grado, in loro mancanza al coniuge, in sua mancanza al convivente, in mancanza a tutti i parenti anche adottivi entro il secondo grado".


Art. 5.

(Attribuzione di provvisionale in materia di lesioni stradali
mortali o gravissime).

        1. Il giudice civile ed il giudice penale chiamati a trattare casi di incidenti stradali nei quali sia allegata e documentalmente provata la sussistenza di lesioni gravissime a danno delle vittime, o la loro morte, sono tenuti, nella prima udienza di trattazione e rispettivamente nella prima udienza dibattimentale, su richiesta delle vittime o dei loro aventi causa e sempre che la domanda non appaia palesemente infondata, a condannare coloro che sono indicati come responsabili del danno e, ove risulti rapporto di assicurazione che lo consenta, i loro assicuratori, al pagamento in favore delle stesse vittime o dei loro aventi causa di una provvisionale pari ad una percentuale, variabile tra il 30 ed il 50 per cento in ragione della apparente fondatezza della domanda, di quanto secondo l'esperienza dell'ufficio verrebbe liquidato in sentenza a titolo di risarcimento del danno allegato.
        2. L'adempimento dell'obbligo nascente dalla condanna di cui al comma 1, è suscettibile di esecuzione forzata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ed anche sulle somme dovute al presunto responsabile per retribuzioni ed indennità relative a rapporto di lavoro subordinato nonché per pensioni o rendite previdenziali ed assistenziali di qualsiasi natura nella misura del 30 per cento di tali somme.

Art. 6.

(Risarcimento del danno morale).

        1. Il risarcimento del danno morale da morte è, salvi l'accertamento e la graduazione delle responsabilità, liquidato in favore dei superstiti nell'importo che sarebbe stato dovuto alla vittima, ove fosse sopravvissuta, per danno biologico pari al 100 per cento, quando abbiano diritto al citato risarcimento il coniuge o convivente e gli ascendenti e discendenti in linea retta, da soli o in concorso tra loro o con altri parenti.
        2. Se hanno diritto al risarcimento soltanto parenti entro il secondo grado, da soli o in concorso con altri, l'importo di cui al comma 1 è ridotto del 30 per cento.
        3. Per ciascuna delle due ipotesi di non convivenza con la vittima dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 e di sopravvivenza di altri parenti dello stesso grado della vittima, gli importi di cui ai medesimi commi sono ridotti del 10 per cento.
        4. Il giudice può aumentare fino al 20 per cento l'importo del risarcimento liquidato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, in considerazione delle particolarità del caso specifico.



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