XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 858
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1,
1. A decorrere dalla dichiarazione dei redditi delle
persone fisiche relativa ai redditi per il 2001, gli oneri
relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza
di corsi di istruzione secondaria ed universitaria sono
deducibili dal reddito ai fini IRPEF in misura non superiore a
quanto previsto dal regolamento recante disciplina in materia
di contributi universitari di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.
2. A decorrere dalla dichiarazione dei redditi delle
persone fisiche relativa ai redditi per il 2001, sono
parimenti deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per
l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici,
collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti
nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.