XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 858




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1,

        1. A decorrere dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa ai redditi per il 2001, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF in misura non superiore a quanto previsto dal regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.
        2. A decorrere dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa ai redditi per il 2001, sono parimenti deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.



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