XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 852
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. I documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso
pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la
visione, sono oggetto di deposito obbligatorio al fine di
conservare la memoria della cultura e della vita sociale
italiana.
2. Il deposito obbligatorio è denominato deposito
legale.
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli
prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in
vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in
ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti
sonori, sono destinati al deposito legale anche quelli
distribuiti su licenza per il mercato italiano.
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati
nelle biblioteche e negli istituti indicati negli articoli 5 e
6, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui
all'articolo 2.
Art. 2.
(Finalità).
1. Il deposito legale è finalizzato:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei
documenti di cui all'articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi
bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilità dei
medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto
d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva
riproduzione di opere librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale
a livello regionale.
Art. 3.
(Categorie di documenti destinati
al deposito legale).
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale
sono:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) cartoline illustrate;
l) musica a stampa;
m) microforme;
n) fotografie e ogni altro documento fotografico
su qualsiasi supporto e realizzato con qualsiasi procedimento
tecnico;
o) banche di dati non in linea, su qualsiasi
supporto, corredate della relativa documentazione;
p) documenti multimediali;
q) incisioni e registrazioni sonore;
r) videoregistrazioni;
s) film di lungometraggio, di cortometraggio e di
attualità iscritti nel pubblico registro della cinematografia
tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
t) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film
italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23
della legge 4 novembre 1965, n.1213;
u) programmi radio e teletrasmessi.
2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti
alle categorie di cui al comma 1 è esteso a tutti i supporti
sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto
quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e
comprensivi di ogni eventuale allegato.
3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni
speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le
riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.
4. Nell'ambito delle categorie elencate nel comma 1, la
Commissione per il deposito legale stabilisce i criteri per
selezionare i documenti da escludere dal deposito legale, in
quanto non contribuiscano al raggiungimento delle finalità
previste dall'articolo 2. E' altresì compito della predetta
Commissione individuare nuove categorie di documenti da
destinare al deposito legale.
Art. 4.
(Soggetti obbligati).
1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della
pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore o comunque
il responsabile della pubblica-zione;
c) il produttore di materiali non librari o di
prodotti editoriali similari realizzati nel territorio
nazionale;
d) il distributore di materiali non librari o di
prodotti editoriali similari distribuiti su licenza per il
mercato italiano;
e) il Ministro per i beni e le attività culturali
nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere e) e
f).
2. I documenti devono essere consegnati entro quindici
giorni dalla prima distribuzione.
Art. 5.
(Copie e destinatari).
1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al
deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della
loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli
articoli 1 e 2, sono così individuati:
a) tre copie di libri, opuscoli, pubblicazioni
periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti,
manifesti, cartoline illustrate, musica a stampa, microforme,
banche di dati non in linea sono consegnate
rispettivamente:
1) una alla Biblioteca nazionale centrale di
Firenze;
2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
3) una alla biblioteca della regione nella quale ha
sede il responsabile del deposito legale, da individuare con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) una copia delle fotografie e di ogni altro
documento fotografico su qualsiasi supporto e realizzato con
qualsiasi procedimento tecnico è consegnata all'Istituto
nazionale per la grafica;
c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei
video d'artista sono consegnate rispettivamente:
1) una all'Istituto nazionale per la grafica;
2) una ad una biblioteca, museo o istituzione
culturale a livello regionale, da identificare nel regolamento
di attuazione della presente legge;
d) due copie dei documenti multimediali, delle
incisioni e delle registrazioni sonore e delle
videoregistrazioni sono consegnate alla Discoteca di Stato;
e) una copia dei film di cui all'articolo 3, comma
1, lettera s), è consegnata alla Cineteca nazionale,
istituita come dipartimento del Centro sperimentale di
cinematografia, con le seguenti modalità:
1) una copia positiva dei film ammessi alle
provvidenze di legge, a cura dell'autorità di Governo
competente in materia di spettacolo;
2) una copia negativa, ovvero una copia positiva
nuova, dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato
di qualità, a cura del produttore dei film;
3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal
Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1^ marzo 1994, n.153, a cura del produttore dei film;
l'obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione
irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso
perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;
4) una copia negativa dei film di lungometraggio
assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 citato,
a cura del produttore dei film;
f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle
sceneggiature di film italiani di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera t), è consegnata al Centro sperimentale di
cinematografia, a cura del Ministero per i beni e le attività
culturali;
g) per i programmi radio e teletrasmessi, la
Commissione per il deposito legale definisce i criteri di
scelta che le emittenti dovranno seguire nel costituire e
curare le raccolte che saranno da loro stesse catalogate e
rese disponibili alla consultazione.
Art. 6.
(Pubblicazioni ufficiali. Altre pubblicazioni edite da
enti pubblici o con il loro contributo).
1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2,
gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente
pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare tre
esemplari, di cui uno alla biblioteca del Senato della
Repubblica, uno alla biblioteca della Camera dei deputati e
uno alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della
giustizia, delle pubblicazioni ufficiali come definite dal
regolamento di attuazione della presente legge, delle quali
siano editori in proprio, o di accertare l'adempimento
dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori
esterni. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei
confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove
questa manchi, della biblioteca della regione che sarà
individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche
economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca
del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei
deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero
della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione
edita da loro o con il loro contributo.
3. I criteri e le modalità del deposito delle
pubblicazioni ufficiali di cui al comma 1 e delle altre
pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla
Commissione per il deposito legale.
Art. 7.
(Altre fattispecie di deposito).
1. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2,
i soggetti obbligati al deposito legale sono tenuti ad inviare
alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle
ricerche una copia dei documenti di cui all'articolo 3, dalla
stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente
inerenti alle aree della scienza e della tecnica.
Art. 8.
(Sanzioni).
1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari al
valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici
volte, fino ad un massimo di tre milioni di lire.
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto
obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta
fino ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente
provveda alla consegna degli esemplari dovuti.
4. Le modalità per l'applicazione della sanzione
amministrativa, oltre che della eventuale relativa riduzione,
saranno definite dal regolamento di attuazione della presente
legge.
Art. 9.
(Commissione per il deposito legale).
1. E' istituita presso il Ministero per i beni e le
attività culturali una Commissione per il deposito legale.
2. La Commissione può nominare al proprio interno una
giunta esecutiva di non più di cinque membri.
3. La Commissione è composta da:
a) il direttore generale per i beni librari e gli
istituti culturali del Ministero per i beni e le attività
culturali, che la presiede;
b) il direttore della Biblioteca nazionale
centrale di Firenze;
c) il direttore della Biblioteca nazionale
centrale di Roma;
d) il direttore dell'Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche;
e) il direttore della Discoteca di Stato;
f) il direttore dell'Istituto nazionale per la
grafica;
g) il direttore della Cineteca nazionale;
h) il direttore della biblioteca del Senato della
Repubblica;
i) il direttore della biblioteca della Camera dei
deputati;
l) il direttore della biblioteca del Consiglio
nazionale delle ricerche;
m) un rappresentante designato dalle regioni;
n) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati
al deposito, dei quali due degli editori, uno dei produttori
di materiale non librario o di prodotti editoriali similari,
uno del Ministro per i beni e le attività culturali.
4. La Commissione esercita i compiti individuati negli
articoli 3, comma 4; 5, comma 1, lettera g), e 6, comma
3, e può istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di
esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e
delle tipologie dei documenti. La Commissione ha altresì
compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità
previste dall'articolo 2 e può promuovere convenzioni e
accordi.
5. I comitati tecnici eventualmente istituiti ai sensi del
comma 4 determinano quali documenti debbano essere conservati
permanentemente. A tal fine, essi operano con stretta
periodicità.
6. La Commissione è convocata di diritto una volta
all'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o
ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Ai componenti della Commissione e dei comitati tecnici
non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun
tipo. La Commissione opera avvalendosi degli uffici del
Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione
di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello
stesso Ministero.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione).
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è
emanato, d'intesa con le regioni per quanto di loro
competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.400.
2. Il regolamento stabilisce:
a) i casi di esonero totale o parziale dalla
consegna dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre sul
documento;
c) i criteri di determinazione del valore
commerciale dei documenti per i quali questo non sia
preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, nonché le
modalità di applicazione delle medesime;
d) gli strumenti di controllo per l'applicazione
della presente legge;
e) i soggetti depositanti e gli istituti
depositari per particolari categorie di documenti;
f) i compiti e le modalità di funzionamento della
Commissione per il deposito legale.
Art. 11.
(Abrogazioni).
1. La legge 2 febbraio 1939, n.374, come modificata dal
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660, il
regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n.2052,
e l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1^
marzo 1945, n.82, sono abrogati.